Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
In tema di giudizio di revisione, l'eventuale parere reso dal P.G. in vista della valutazione sull'ammissibilità della richiesta deve essere comunicato alla controparte affinché questa sia posta in grado di svolgere, anche in relazione ad esso, le sue difese e di esercitare il contraddittorio in condizione di parità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3684
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 18151/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE NG, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 16 marzo 2011 della Corte di appello di Trento nel proc. n. 74/2011;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fodaroni Giuseppina, la quale ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, con ordinanza del 16 marzo 2011, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Verona in data 28 gennaio 2005, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Venezia del 6 dicembre 2007 (irrevocabile il 17 dicembre 2008), con la quale EG NG era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (per distrazione).
La Corte ha ritenuto che le nuove prove, sia orali sia documentali, proposte dal EG non fossero idonee a determinarne il proscioglimento, risultando l'affermazione della sua penale responsabilità per i predetti delitti fondata sulle testimonianze del curatore fallimentare e di tali BU NA, ON TE e TT MA, i quali avevano riferito che l'impresa dichiarata fallita, denominata Cooperativa Agricola Ortofrutticoli CH (abbreviata in C.A.O.R.), società a responsabilità limitata, pur risultando formalmente amministrata dal socio del ricorrente, AD MA, a sua volta condannato per analoghi reati, era amministrata di fatto anche dal EG, il quale aveva fruito della locazione a titolo gratuito di un immobile di proprietà della medesima società, sito in Zevio, concorrendo pertanto sia nella bancarotta documentale che in quella per distrazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il EG, tramite il difensore, avvocato Alice Pucci, la quale deduce tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione del principio del contraddittorio, poiché, pur non essendo previsto dalla legge, la Corte di appello aveva preliminarmente richiesto e acquisito il parere del Pubblico ministero presso il suo ufficio, di cui aveva tenuto conto nella decisione di inammissibilità, senza comunicarlo previamente al ricorrente che, pertanto, lo aveva ignorato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'approfondito, seppure parziale, esame delle nuove prove dedotte, da parte della Corte di appello, da ritenersi incompatibile con la mera delibazione sommaria consentita nel procedimento de plano funzionale alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione.
2.3. Con il terzo motivo di ricorrente lamenta il vuoto motivazionale su ulteriori nuove prove da lui indicate e, in particolare, sulla ritrattazione operata, dopo la definizione del processo, da un testimone di rilievo già sentito in dibattimento, tale DA MA RE, referente anche il mendacio di altri testimoni, parimenti già esaminati, i predetti BU NA, ON TE e TT MA, in punto di rapporti del EG con la società C.A.O.R., la cui gestione formale ed effettiva sarebbe stata appannaggio, secondo il ricorrente, del solo AD.
3. Il Pubblico ministero presso questa Corte, con articolata requisitoria depositata il 19 luglio 2011, ha chiesto l'accoglimento del solo terzo motivo di ricorso e il conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per omessa motivazione sulla rilevanza di una delle nuove prove dedotte, influente sull'attendibilità di altre già acquisite;
mentre ha ritenuto non fondata la denuncia di violazione del principio del contraddittorio e della disposizione di cui all'art. 634 c.p.p., che impone alla Corte di appello, investita della richiesta di revisione, la dichiarazione anche di ufficio di inammissibilità solo nel caso di manifesta infondatezza della domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita accoglimento.
4.1. Come già osservato da questa Corte di legittimità con argomentazioni che qui vengono riproposte, è fondato il rilievo attinente alla mancata comunicazione all'istante del "parere scritto" (così indicato nelle premesse dell'ordinanza impugnata) del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento, il quale aveva concluso per l'inammissibilità dell'istanza di revisione, sollevando pregnanti rilievi critici, espressamente richiamati dalla Corte decidente (c.f.r. pag. 6 del provvedimento), in punto di dubbia autenticità dei documenti prodotti dal ricorrente e, in particolare, del riconoscimento di debito della C.A.O.R. nei confronti del EG per l'ingente somma di L. 642.000.000, come dichiarato per iscritto dal legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione della stessa società, il predetto AD, già coimputato del ricorrente, in un atto ritenuto di dubbia datazione. Sebbene nessuna disposizione imponga, in via generale, che il pubblico ministero produca le sue conclusioni in vista di decisioni da assumere d'ufficio, senza ritardo ne' formalità, in punto di ammissibilità di un atto d'introduzione del procedimento, e, in particolare, l'art. 634 c.p.p., non preveda la previa acquisizione del parere del pubblico ministero (nella persona del Procuratore generale presso la Corte d'appello), pur tuttavia, ove in concreto conclusioni del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero siano state offerte alla valutazione del giudicante, premessa ineludibile è che esse siano comunicate e conoscibili dalla controparte che deve, anche in relazione ad esse, essere in grado di svolgere le sue difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità (Sez. 5, n. 31132 del 14/06/2007, dep. 31/07/2007, Cucinotta, Rv. 237600; Sez. 1, n. 29389 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Zito, Rv. 248029).
Nè vale osservare, come annota il Procuratore generale presso questa Corte, che nei provvedimenti adottati de plano il contraddittorio è sufficientemente garantito dall'avere una delle parti e, nel caso in esame, la parte privata già espresso le sue ragioni nell'atto di impulso del procedimento (richiesta di revisione), sicché il parere del pubblico ministero garantirebbe il contraddittorio della stessa parte pubblica, senza scalfire il diritto del ricorrente al contraddittorio successivo attraverso l'impugnazione del provvedimento, come avviene per le ordinanze in materia cautelare, emesse ai sensi dell'art. 299 c.p.p., su istanza di parte, comportanti l'obbligatoria assunzione del parere del pubblico ministero, di cui non è prevista alcuna comunicazione. Il paragone non è pertinente, poiché postula un caso in cui l'obbligatorietà del parere del pubblico ministero consente alla parte di prenderne visione e di presentare eventuale memoria a norma dell'art. 121 c.p.p., comma 1, senza dunque essere sorpresa da un parere della parte pubblica non previsto dalla legge e non comunicato, con l'ulteriore non trascurabile dato dell'impugnabilità del provvedimento de libertate, nel merito, mediante l'appello previsto dall'art. 310 c.p.p., mentre avverso l'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità della richiesta di revisione è ammesso solo il ricorso per cassazione a norma dell'art. 634 c.p.p., comma 2. 4.2. Pur imponendo la rilevata violazione del contraddittorio l'annullamento del provvedimento impugnato, non può esimersi questa Corte dall'osservare che parimenti fondata appare la seconda doglianza relativa al fatto che, valutando l'ammissibilità in sede preliminare, la Corte d'appello non si è arrestata, come avrebbe dovuto, alla valutazione della non manifesta infondatezza della domanda, secondo le ragioni ivi prospettate, come previsto dalla fase in cui si trovava, ma si è spinta ad una valutazione del risultato probatorio traibile dalle dichiarazioni confessorie del AD (già coimputato ma rimasto contumace e, perciò, mai sentito nel processo concluso), dalle nuove testimonianze di alcuni commercialisti (ND LU e IT EL) e consulenti (NT SE), dai documenti offerti come nuovi (riconoscimento del debito sociale della C.A.O.R. verso il EG, sottoscritto dal AD), nonché da ulteriori testimonianze al riguardo (RI TI, RI MA e MO MA), ponendo tutte le allegate nuove prove a confronto con quelle già acquisite e valutandole all'esito d'un articolato e approfondito esame.
È stata così compiuta una valutazione riservata alla fase del contraddittorio, in contrasto con i principi consolidati in materia (ribaditi da S.U. sentenza n. 624 del 2002, Pisano), secondo i quali la delibazione preliminare di ammissibilità della domanda deve arrestarsi, per quel che concerne la verifica di sussistenza di casi di revisione elencati nell'art. 630 c.p.p., all'obbiettivo riscontro della "presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e della ingiustizia della sentenza irrevocabile" di cui si chiede la revisione, sicché, ai fini dell'inammissibilità da dichiarasi de plano, l'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta deve consistere nella assolutamente evidente incapacità delle ragioni poste a base dell'istanza a consentire una verifica sull'esito del giudizio;
con la precisazione che tale capacità deve ritenersi requisito "tutto intrinseco alla domanda", o meglio alla forza persuasiva della richiesta da sola considerata: essendo riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva idoneità di tale allegazione a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato.
4.3. In conformità della richiesta del pubblico ministero presso questa Corte, deve infine rilevarsi la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso, risultando evidente dalla lettura della pur articolata ordinanza impugnata che essa ha ignorato, nella motivazione della sua decisione, la ritrattazione operata da un testimone di rilievo, DA MA RE, il quale ha confessato che le dichiarazioni da lui rese in merito ai rapporti economici del EG con la C.A.O.R., erano state pretese, anche col ricorso a minacce, da ON TE e TT MA, a loro volta già esaminati come testimoni nel processo, all'esito di un incontro svoltosi nello studio dell'avvocato difensore della parte civile. Rispetto alla detta ritrattazione non sussiste, invero, alcuna valutazione della Corte di merito neanche per negarle la qualità di prova nuova e la rilevanza ai fini del giudizio di revisione, con palese violazione dell'obbligo motivazionale.
5. L'ordinanza impugnata va di conseguenza annullata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Trieste, individuata ex art. 11 c.p.p., per il giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio di revisione. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012