Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43479
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Sentenza 18 marzo 2015

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Si ha revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la parte civile revochi il proprio difensore nominandone un altro, ma ometta di conferire a quest'ultimo la procura speciale per legittimarlo allo "ius postulandi", ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non potendo tale situazione ritenersi sanata dalla presenza personale della parte in udienza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento della rappresentanza tecnica della parte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43479
    Data del deposito : 18 marzo 2015

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