Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
Si ha revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la parte civile revochi il proprio difensore nominandone un altro, ma ometta di conferire a quest'ultimo la procura speciale per legittimarlo allo "ius postulandi", ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non potendo tale situazione ritenersi sanata dalla presenza personale della parte in udienza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento della rappresentanza tecnica della parte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2015, n. 43479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43479 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
43 47 9 / 1 5 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Bruno Paolo Antonio - Presidente - U.P. 18.3.2015 Sentenza N. 1006 dott. Zaza Carlo R.G.N. 18361/2014 dott.ssa Pezzullo Rosa dott. Guardiano Alfredo -Relatore- dott. Micheli Paolo ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da " AL SA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata in data 7.2.2013 dalla corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore RIODCCHINO generale dott. Fausta Izzo, che ha concluso rimettendosi alle determinazioni della Corte in relazione alle statuizioni civili e chiedendo il rigetto del ricorso agli effetti penali;
udita per la costituita parte civile, l'avv. Eliana Saporito, che ha concluso per la conferma della sentenza oggetto di ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito per il ricorrente, il difensore di fiducia, avv. Corti Galeazzi SA Leopoldo, del Foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO Con sentenza pronunciata il 7.2.2013 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 30.1.2008, aveva condannato AL SA alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in ordine ai delitti di sequestro di persona, lesioni volontarie, minacce ed ingiurie, commessi in danno di FI MA ET, attraverso le condotte specificamente indicate nei capi di imputazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando: 1) vizio di motivazione in quanto la corte territoriale ha fondato la sua decisione senza procedere ad una adeguata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, e senza motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona, non avendo indicato dove, quando e per quanto tempo l'imputato avrebbe chiuso a chiave la persona offesa in qualsivoglia locale dell'abitazione dove si sono svolti i fatti, omettendo, inoltre, di considerare come la riappacificazione intervenuta nella stessa giornata tra l'imputato e la persona offesa sia rilevante ai fini di escludere la sussistenza del dolo e, più in generale, degli elementi costitutivi del delitto di 2 sequestro di persona;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto ex art. 610, c.p., con conseguente assorbimento, all'esito della riqualificazione, nella suddetta fattispecie delittuosa, del reato di cui all'art. 612, c.p., in quanto, ad avviso del ricorrente, la corte territoriale, pur in presenza di uno specifico motivo di appello sul punto, non ha chiarito le ragioni per cui nel caso in esame la costrizione della persona offesa debba essere qualificata in termini di limitazione della libertà di movimento, con conseguente configurabilità del delitto di sequestro di persona e non, piuttosto, di limitazione della libertà psichica, con conseguente configurabilità del reato di violenza privata, risultando contraddittoria, sul punto, la motivazione della corte territoriale nella parte in cui esclude la configurabilità del reato di violenza privata, pur riconoscendo che la persona offesa fosse "in uno stato di soggezione determinato dall'atteggiamento dell'uomo che le impediva di reagire"; 3) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della esimente di cui all'art. 599, c.p., in tema di reciprocità delle ingiurie, che ha escluso sulla base di un'acritica adesione alle dichiarazioni della persona offesa e di una motivazione contraddittoria, nella parte in cui, pur ritenendo "plausibili le offese reciproche (e ciò dunque sarebbe sufficiente a ritenere applicabile l'esimente in parola).....afferma del tutto apoditticamente che avrebbero avuto comunque un impatto diverso sul soggetto che le subisce (cioè l'imputato)"; 4) violazione di legge in relazione agli artt. 78, co. 1, lett. c), 100, co. 1 e 122, co. 1, c.p.p., stante il mancato valido conferimento di una procura speciale in capo al difensore della costituita parte civile, che, costituitasi in sede di udienza preliminare a mezzo di 3 difensore dotato di procura speciale, in dibattimento revocava il precedente difensore, nominandone un altro al quale, tuttavia, non aveva conferito una nuova procura speciale, non potendo valere a sanare la mancanza di procura la circostanza, peraltro solo parzialmente corrispondente al vero, della partecipazione personale della parte civile al dibattimento, che le era imposto dal rispetto delle regole fondamentali del giusto processo, ed, in particolare, dalla necessità di garantire la correttezza della prova nella formazione del contraddittorio, assicurando all'imputato ed al suo difensore la facoltà di interrogare le persone che rendono dichiarazioni accusatorie;
5) vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti, fondato sulla sussistenza di precedenti penali a carico del reo, senza tenere conto che si tratta di reati risalenti nel tempo e dichiarati estinti dal giudice dell'esecuzione e che l'imputato ha provveduto al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile agli effetti penali, mentre va accolto agli effetti civili.
4. Con riguardo agli effetti penali va rilevato che le doglianze difensive sono manifestamente infondate. Come si evince dalla lettura delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, che formano un prodotto unitario, integrandosi reciprocamente, essendo fondate su di un medesimo apparato argomentativo coerente ed uniforme, i giudici di merito hanno fondato la loro decisione sul narrato della persona offesa, all'esito di un approfondito giudizio, conclusosi positivamente, in ordine alla credibilità personale della FI ed all'attendibilità delle 4 sue dichiarazioni (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado;
p. 5 della sentenza della corte territoriale). Puntuale riscontri alle dichiarazioni della persona offesa sono stati individuati, inoltre, in una serie di elementi fattuali, estrinseci al narrato. Rileva, al riguardo, innanzitutto il contenuto della certificazione medica rilasciata dai medici del Pronto Soccorso dove la FI si è recata immediatamente dopo il verificarsi degli eventi per ricevere le prime cure, che, come sottolineato nella sentenza di primo grado, ha evidenziato la presenza di un quadro clinico qualificato da indubbia gravità, pienamente coerente con la dinamica dei fatti narrati e non compatibile con la tesi del prevenuto (il quale ha negato il verificarsi dei fatti e le conseguenze da essi prodotte sulla integrità fisica della persona offesa), apparendo le lesioni riportate dalla FI, per la loro gravità, come sottolineato dalla corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente, "riscontro oggettivo alla ricostruzione da lei proposta al Tribunale" (cfr. p. 4 della sentenza di primo grado;
p. 2 della sentenza della corte territoriale); 2) dalle dichiarazioni della madre della persona offesa, NT AN, la quale ha riferito non solo di avere appreso dalla figlia, contattata telefonicamente la stessa notte in cui si verificarono i fatti per cui è processo, mentre si trovava presso il Pronto Soccorso per ricevere le prime cure, di essere stata picchiata con pugni e calci dal fidanzato AL SA, ingelositosi a causa di un sms di un amico che la FI aveva ricevuto sul suo telefono cellulare, ma anche di avere constatato personalmente la mattina successiva, una volta raggiunta la FI, in compagnia del figlio, come quest'ultima presentasse il volto livido, l'occhio tumefatto, ematomi ed ecchimosi dappertutto;
3) S dalle fotografie che il figlio della AN aveva scattato quando con la madre si era recato presso la persona offesa, che, come rileva il tribunale, "ritraggono la giovane con il volto sfigurato, addirittura cianotico, con tumefazioni, ematomi ed ecchimosi evidentissime alche al più fugace ed atecnico degli sguardi" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado). In tal modo i giudici di merito si sono mossi nell'alveo da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, costituita parte civile. Secondo il menzionato orientamento, infatti, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (dal cui esito positivo può desumersi, ad avviso del Collegio, anche un giudizio favorevole in ordine alla credibilità soggettiva dello stesso dichiarante), che, peraltro, deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). Peraltro il principio, pure affermato nel medesimo arresto, secondo cui, ove la persona offesa si sia altresì costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi, non configura un vero e proprio obbligo a carico del giudice di merito, che rimane libero di valutare se la narrazione della persona offesa abbisogni o meno di 6 elementi di riscontro estrinseci (che, comunque, nel caso in esame, come già detto, sono stati specificamente indicati). La corte territoriale, inoltre, con motivazione approfondita ed immune da vizi, si è specificamente soffermata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sugli elementi costitutivi del delitto di sequestro di persona, condividendo il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado, secondo cui la FI è stata privata non solo della libertà di autodeterminazione, ma anche della libertà di locomozione, per quasi tre ore, dalle 9.30 fino alla mezzanotte, tanto che durante il periodo di permanenza forzata nella sua abitazione il AL le aveva anche sottratto tutti i telefoni cellulari, proprio per impedirle di chiedere aiuto e con la sua condotta violenta, culminata nell'aggressione fisica perpetrata in danno della fidanzata, aveva frustrato l'iniziale tentativo della FI di allontanarsi dall'appartamento. La persona offesa, infatti, ha dichiarato di avere ripetutamente chiesto all'imputato di farla uscire, ma ciò le era stato impedito proprio dalla condotta violenta del AL, per cui, pur avendo tentato di scappare dalla stanza in cui si trovava, "a causa delle botte subite e dell'atteggiamento aggressivo dell'uomo non aveva più reagito" (cfr. p. 5 della sentenza della corte di appello). Nessuno spazio, dunque, sussiste per ritenere configurabile il delitto di violenza privata, in luogo di quello di sequestro di persona, posto che, come chiarito dall'orientamento dominante in sede di legittimità, il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre 7 nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso (cfr. Cass., sez. I, 26/09/2011, n. 36465, rv. 250812). Del resto che nel caso in esame sia stata lesa la libertà di movimento della FI, cui è stato impedito di uscire dall'abitazione del AL, non appare revocabile in dubbio. Ai fini della privazione della libertà rilevante per la configurabilità del reato di sequestro di persona, infatti, non si richiede una privazione assoluta, essendo sufficiente anche una relativa impossibilità di recuperare la propria libertà di scelta e di movimento, né alcun rilievo assumono, da una parte, la maggiore o minore durata della limitazione, purché questa si protragga per un tempo giuridicamente apprezzabile (come nel caso in esame, in cui la limitazione è durata per oltre due ore) e, dall'altra parte, : la circostanza che il sequestrato non faccia alcun tentativo per riacquistare la propria libertà di movimento, non recuperabile con immediatezza, agevolmente e senza rischi. Il reato, infatti, è configurabile anche quando il soggetto passivo riesca a riappropriarsi della propria libertà, dopo una privazione giuridicamente apprezzabile che segna il momento consumativo del sequestro: con la precisazione che a tal fine non occorre pervenire a una quantificazione minima temporale, giacché può bastare una privazione della libertà limitata a un tempo anche breve, anche limitato ad alcuni minuti (cfr. Cass., sez. V, 18/04/2014, n. 35076; Cass., sez. V;
Cass., sez. V, 14/10/2014, n. 49610). Pertanto le doglianze difensive incentrate sulla circostanza che la FI non è mai stata chiusa a chiave in una stanza dell'appartamento del AL, non colgono nel segno, in quanto la libertà di locomozione della persona offesa è stata limitata non 8 : consentendole, per un tempo apprezzabile, sia di non uscire dall'appartamento, la cui porta era stata chiusa a chiave dal AL, sia di non allontanarsi dalla camera da letto dove si trovava in compagnia dell'imputato (cfr. le dichiarazioni rese sul punto dalla FI, come riportate a p. 8 del ricorso). Convincente deve ritenersi la motivazione della corte territoriale anche nella parte in cui svaluta l'elemento della pretesa riappacificazione tra la FI ed il AL, che la persona offesa, comunque nega sia mai effettivamente avvenuta, rilevando come "un'eventuale riappacificazione finale non potrebbe escludere la realtà della condotta di violenza e di prevaricazione precedente" (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Ed invero, una volta dimostrato che con la sua condotta violenta e minacciosa il AL ha impedito alla FI di uscire dall'appartamento, l'eventuale riappacificazione intervenuta fra i due rappresenta un post factum rispetto alla consumazione del reato, che non incide minimamente sulla sussistenza degli elementi costitutivi, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, del delitto di sequestro di persona. Manifestamente infondato è anche il rilievo difensivo in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della reciprocità delle offese di cui all'art. 599, c.p., che i giudici di merito hanno negato non solo sul presupposto della mancata dimostrazione di quanto riferito dall'imputato in ordine alle ingiurie ricevute dalla FI, ma anche alla luce della particolare gravità del contesto in cui si collocano le ingiurie proferite dal AL in danno della persona offesa, che, dunque, non consente di attribuire una pari idoneità offensiva alle ingiurie che il ricorrente assume essergli state rivolte dalla FI, tali, ove effettivamente proferite, da dimostrare 9 semplicemente che la donna ha cercato, inutilmente, di reagire all'aggressività dell'uomo (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso). Anche in questo caso la corte territoriale ha fornito un supporto motivazionale alla sua decisione assolutamente conforme con il condivisibile orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di ingiuria il riconoscimento della causa di non punibilità fondata sul carattere reciproco delle offese è rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice (cfr. Cass., sez. V, 5.6.2003, n. 30839, rv. 226988; Cass., sez. V, 11.11.2004, n. 46317), che, dunque, può negarne l'applicazione anche sulla base di una motivata valutazione sulla gravità dei fatti (cfr., Cass., sez. VI, 1.4.2015, n. 21483, rv. 263562). Inammissibile, perché relativo a profili di merito sulla entità del trattamento sanzionatorio, deve ritenersi la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur riconosciute, con giudizio di prevalenza, anziché di equivalenza, sulle ritenute aggravanti. Né va taciuto che, come per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche nel caso di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. A tale principio si è attenuta la corte territoriale, evidenziando come "la manifestata intensità del dolo e la gravità oggettiva delle 10 azioni commesse" dall'imputato non consentono di formulare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti in termini di prevalenza delle prime sulle seconde (cfr. p. 7 della sentenza della corte di appello).
5. Fondate, invece, appaiono le doglianze attinenti alla costituzione di parte civile. Come è noto, infatti, il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione, ex art. 100 c.p.p., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato (cfr. Cass., sez. V, 02/12/2009, n. 3519, rv. 245845). Nell'affermare che la mancanza di procura speciale conferita al nuovo difensore risulta sanata dalla personale presenza della persona offesa, costituita parte civile "alle udienze" (cfr. p. 7 della sentenza oggetto di ricorso), la corte territoriale confonde la "legittimatio ad processum", ex artt. 76 e 122 c.p.p., con lo "jus postulandi", di cui all'art. 100, c.p.p., laddove si tratta di concetti di natura diversa. Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, la parte civile con la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., conferisce al difensore lo "jus postulandi", ossia la rappresentanza tecnica in giudizio, mentre con la procura speciale prevista dall'art. 122 attribuisce al procuratore, a norma dell'art. 76 comma 1, la "legitimatio ad processum", ossia la capacità di essere soggetto del rapporto processuale e di promuovere l'azione risarcitoria in 11 nome e per conto del danneggiato (cfr. Cass., sez. U., 27.10.2004, n. 44712, rv. 229179) Ne consegue che, nel caso in esame, la mancanza di procura speciale con cui la parte civile avrebbe dovuto munire il nuovo difensore dello "jus postulandi" per la fase del giudizio comporta non tanto l'inammissibilità della costituzione di parte civile intervenuta in sede di udienza preliminare e comunque reiterata con la presenza della parte civile nel dibattimento di primo grado in uno con il nuovo difensore (il precedente era l'avv. Campobasso), ma una revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 523, c.p.p., in quanto le conclusioni scritte presentate dall'avv. Fornari all'udienza del 14.1.2008, non potevano essere presentate dal difensore (nominato con revoca del precedente difensore il 15.1.2007), che non era legittimato ad operare in giudizio in difetto della suddetta procura speciale.
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile agli effetti penali ed accolto agli effetti civili, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che vanno eliminate. Il parziale accoglimento del ricorso implica che il AL non sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in favore della cassa per le ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuzioni civili, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. 12 Cosi deciso in Il Consigliere Roma il 18.3.2015 Estensore Il Presidente фо ров DEPOBITATA IN CANCELLERIA addi 28 OTT 2015 IL FUNZION GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 13