Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 49610
CASS
Sentenza 14 ottobre 2014

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Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 49610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49610
Data del deposito : 14 ottobre 2014

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