Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 1
Il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice cautelare che ha ritenuto configurabile nei confronti dell'indagato il concorso nel delitto di sequestro di persona per avere costretto la vittima a salire, dopo una colluttazione, a bordo di un'autovettura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2014, n. 49610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49610 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 14/10/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 1368
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 29454/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ RE N. IL 10/11/1973;
avverso l'ordinanza n. 1477/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 05/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del P.G. FODARONI Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Oggetto del ricorso è l'ordinanza in data 5-6-2014 con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame proposta da AZ VA avverso il provvedimento emesso il 12-5-2014 dal Gip dello stesso tribunale, applicativo della custodia cautelare in carcere al predetto, con la contestazione provvisoria del reato di concorso in sequestro di persona ai danni di LU ZO, fatto salire a forza, dopo una colluttazione, su un'autovettura in uso all'imputato e intestata alla madre.
2. L'indagato tramite il difensore deduce tre motivi di doglianza.
3. Il primo investe con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione la qualificazione giuridica del fatto che integrerebbe, invece, violenza privata in mancanza di elementi attestanti che LU, dopo che gli era stato spiegato il motivo per il quale era stato fatto salire a bordo, non avesse accettato volontariamente di partecipare al "chiarimento" richiestogli. Mentre la ritenuta inattendibilità della p.o., che non risultava giustificata dal timore di ritorsioni ipotizzato dal tribunale, rendeva irrilevante, ai fini della conferma della prospettazione accusatoria, la circostanza che gli spostamenti riferiti dal LU non fossero confermati dalle celle agganciate dal suo telefono cellulare.
4. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il pericolo di inquinamento delle prove sarebbe meramente ipotetico e la pericolosità sociale correlata all'accuratezza, meramente congetturale, della pianificazione dell'azione, mentre l'unica pendenza per truffa non sarebbe significativa.
5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione sul punto dell'inadeguatezza degli arresti domiciliari presso la madre, residente in [...], rafforzati dal ed braccialetto;
elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita rigetto.
2. La prospettazione della configurabilità della violenza privata in luogo del sequestro di persona è distonica rispetto alla consolidata giurisprudenza di questa corte per la quale integra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, con violenza o sotto minaccia, a salire su un'automobile, in quanto ai fini dell'integrazione del detto delitto è sufficiente che vi sia stata in concreto una limitazione della libertà fisica della persona, in modo da privarla della capacità di spostarsi da un luogo all'altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può essere limitato anche ad un tempo breve (Cass. 6488/2005).
3. Tale indirizzo muove dal carattere sussidiario e generico del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., diretto a reprimere fatti di coercizione non espressamente considerati da altre disposizioni di legge. Esso ha in comune con il sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia in quanto nella violenza privata ad essere lesa è la libertà psichica di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la lesione concerne la libertà di movimento. Inoltre in quest'ultimo caso l'agente persegue il fine immediato di menomare la libertà cinetica, nel primo l'elemento soggettivo si sostanzia nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per indurre taluno a fare od omettere qualcosa (Cass. 19548/2013, 9731/2009, 41972/2004, 7455/1985).
4. Ciò considerato, è inconferente lo sforzo del ricorrente di sostenere, peraltro senza il sostegno di concreti elementi, che il LU, dopo che gli era stato spiegato il motivo per il quale era stato costretto a salire a bordo, avrebbe accettato volontariamente di partecipare al "chiarimento" richiestogli, posto che comunque la sua libertà di movimento era stata limitata essendo stato costretto a forza a salire sull'autovettura in uso all'indagato.
5. Mentre l'inattendibilità complessiva della p.o., plausibilmente giustificata nell'ordinanza con il timore di ritorsioni, non fa venir meno la portata accusatoria della non rispondenza degli spostamenti riferiti dal LU all'aggancio delle celle da parte del suo telefono cellulare.
6. Non ha maggior pregio la doglianza, di cui al secondo motivo, di vizio di motivazione in punto sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il pericolo di inquinamento delle prove per effetto di interventi minacciosi sulla p.o. è stato ritenuto concreto alla luce del comportamento reticente di questa, e la pericolosità sociale correttamente ancorata alla pianificazione dell'azione, che, essendo opera di tre giovani, non può essere frutto di un'iniziativa estemporanea del ricorrente, ma costituisce necessariamente esecuzione di un piano concordato.
7. Neppure è viziata la motivazione in punto adeguatezza della sola misura custodiale che si sottrae all'addebito di mera apparenza posto che la valutazione negativa della personalità dell'indagato, idonea a sostenere la prognosi negativa circa l'adesione volontaria a misure cautelati attenuate (anche accompagnate da particolari modalità di controllo, per loro natura funzionali alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni inerenti alla misura, non già ad incidere sull'adeguatezza della stessa), risulta correlata al giudizio di gravità del fatto, giustificato da quanto osservato al paragrafo precedente.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014