Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
04 8 0 7 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N.16254/00 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.10869 Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Rep. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Camera di Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. consiglio del Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere 17.12.2002 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CE IP, rappresentato e difeso dall'avv. Sante Assennato, giusta procura a margine, e con esso elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Poma,2 -ricorrente- 5569
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Carlo De Angelis, Michele De Lullo e Nicola Valente e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura 1 Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 - intimato con procura- avverso la sentenza del Tribunale di Nicosia n. 182 del 29.4.2000, reg.gen. n.112/97. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatto e diritto Con sentenza del 29.4.2000 il Tribunale di Nicosia accoglieva l'appello dell'INPS nei confronti di RI IL, escludendo sulla base della consulenza tecnica redatta in appello che sussistesse il cd. requisito sanitario per la concessione dell'assegno di invalidità. Osservava, tra l'altro, che ripetuti accertamenti strumentali esperiti dal secondo consulente (riflessione magnetica ed elettroencefalogramma) avevano escluso la sussistenza dell'epilessia. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo il RI, l'INPS ha depositato procura. Ricorrendo i presupposti di cui all'art.375, secondo comma, c.p.c. era fissata la camera di consiglio odierna ed acquisite le conclusioni del pubblico ministero. Il ricorso è manifestamente infondato. Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n.222 e la motivazione carente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura soltanto il mancato accertamento dell'epilessia la cui sussistenza sarebbe provata da diagnosi di strutture ospedaliere specializzate, da altri elettroencefalogrammi, oltre che dalla consulenza redatta in primo grado. Lamenta, -2- ancora, che la sentenza impugnata abbia omesso di motivare sulle controdeduzioni alla CTU di secondo grado. Le censure, che attengono solo alla motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della epilessia e non anche alle solo indicate violazioni di legge, sono inammissibili. Esse non evidenziano vizi logici o giuridici della motivazione, che ha condiviso la valutazione del consulente tecnico di ufficio, il quale sulla base di due diversi accertamenti strumentali negativi ha escluso la sussistenza della malattia, ma contrappongono diverse valutazioni del consulente di parte in ordine alla sussistenza medesima malattia, sollecitando, cioè, un diverso giudizio di fatto inammissibile in sede di legittimità. Le censure, inoltre, non contengono alcuna precisazione in ordine alla gravità della malattia, essendo evidente che segni elettroencefalografici, quali la dedotta sofferenza focale irritativa nella zona temporale, non sono da soli idonei ad incidere apprezzabilmente sulla capacità di lavoro del soggetto, e sono, quindi, prive del carattere della decisività necessario per la loro rilevanza ed ammissibilità. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ex art.152 disp.att..
P Q M
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17.12.2002 Il Presidente Fe athereJe Cam phere ext. tuzno CizinettСарность -3- % ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 E R E I L L E C N A C . . 9 3 9 g 0 0 2 A R i 9 2 M e p o s i t a t o i n C a n c e l l e r i a D E ) E I R L L C E N C A L I