Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 2
In tema di estradizione dall'estero, la volontà del soggetto estradato di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità deve manifestarsi in forma univoca e non può desumersi da suoi comportamenti positivi od omissivi che, per essere diretti ad altri fini, sono inidonei a rivelare con certezza tale volontà (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata proposizione nel corso del giudizio di primo grado dell'eccezione concernente la violazione del principio di specialità).
In tema di estradizione dall'estero, l'accordo italo-canadese di estradizione del 6 maggio 1981, ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato, quale deroga al principio di specialità. Ne consegue che nessuna valenza può essere attribuita, in virtù dell'art. 696 cod. proc. pen., alla rinuncia del principio di specialità manifestata dall'estradando nell'Extradition Act.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 33963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33963 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2004
Dott. DE NARDO PE - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 00664
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001988/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) AT IO N. IL 29/09/1948;
2) IO AT N. IL 28/02/1955;
3) IO AT N. IL 05/01/1956;
4) RA AT N. IL 20/03/1950;
5) LI ON N. IL 24/10/1947;
6) IA IN N. IL 28/10/1934;
7) IA IN ERASMO N. IL 05/04/1937;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da GL, da S. ND n. nel 1955, da CI e da ON OI, l'annullamento s, r. della sentenza nei confronti di A. SM OI e l'annullamento c. r. della sentenza nei confronti di S. ND n. nel 1956 e di RA.
Udito, per le parti civili gli avv. F. Crescimanno e IU IA che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Diperi, Giacalone, Natali, Aricò, Tricoli, e Gaito che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/4/2003 la Corte di Assise di Appello di RM, in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/11/2001 dalla Corte di Assise della medesima città nei confronti, tra gli altri, di NI GL, AL ND (n. nel 1955), AL ND (n. nel 1956), AL RA, SI CI, AN OI, AN SM OI;
ha dichiarato, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di RM, AL RA responsabile del delitto di omicidio aggravato di EM IA come ascrittogli al capo a) della rubrica e, applicata la diminuente di cui al secondo comma dell'art. 442 C.P.P., lo ha condannato alla pena di anni trenta di reclusione;
ha escluso nei confronti di AN OI la circostanza aggravante di cui all'art. 576 n. 3 C.P,, confermando - in ragione del disposto di cui all'art. 577 comma 1 n. 3 C.P.- la pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre inflittagli in primo grado, stante la persistenza della circostanza aggravante della premeditazione, quale responsabile dell'omicidio aggravato del IA, e della distruzione del cadavere;
ha confermato nei confronti di NI GL, tenuto conto della già applicata diminuente di cui al secondo comma dell'art. 442 C.P.P., la pena dell'ergastolo quale responsabile dei medesimi reati di omicidio aggravato e di distruzione del cadavere;
ha confermato nei confronti di AL ND (n. nel 1955), di AL ND (n. nel 1956), di SI CI e di AN SM OI, tenuto conto della già applicata diminuente di cui al secondo comma dell'art. 442 C.P.P., la pena di anni trenta di reclusione quali responsabili del sopra indicato reato di omicidio aggravato;
adottando tutte le conseguenti statuizioni di legge. Il procedimento, avviato a seguito della denuncia di scomparsa di EM IA presentata il 19/3/1990 dal padre, avv.to IU IA, e già in precedenza archiviato, ha avuto nuovi sviluppi a seguito delle dichiarazioni rese da OV ST FE e RA OR, componenti rispettivamente delle "famiglie" mafiose di AN NZ e di NA EL, che avevano ammesso di avere partecipato alla soppressione del IA ed avevano chiamato in correità altre nove persone, tra i quali i sopra indicati imputati. Nel corso del procedimento di primo grado tutti gli imputati hanno chiesto l'immediata definizione del processo ai sensi dell'art. 4 ter D.L. 7/4/2000 n. 82, come modificato dalla L. 5/6/2000 n.144, e tale richiesta è stata accolta dalla Corte di Assise con ordinanza 11/10/2000; su sua richiesta la Corte ha poi revocato l'ammissione al rito speciale di AN OI (oltre che di AL IN non ricorrente). I procedimenti, separati con ordinanza del 10/5/2001, sono stati nuovamente riuniti con ordinanza del 28/6/2001 e poi decisi unitariamente. Nel corso del giudizio di secondo grado con ordinanze del 16/1/2003 e del 2/4/2003 la Corte ha ammesso la produzione di documenti concernenti l'estradizione di AN SM OI, di copia della sentenza 18/7/2001 della Corte di Assise di RM relativa all'omicidio di CE D'AG, di copia dell'interrogatorio 13/8/98 di OV ST FE dinanzi al P.M. della D.D.A. di RM, di copia di alcune pagine di un libro di cui è autore CA RM, ed ha - di
contro
- rigettato ogni ulteriore altra richiesta di produzione documentale e di ammissione di testimoni formulate dalle parti, rilevando che non trattavasi di "novum" connotato da decisività tale da comportare l'assoluta necessità di interrompere la discussione.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dai Giudici di merito, tra l'OR ed il giovane EM IA era intercorso un rapporto di amicizia sufficientemente solido, tanto da indurre il IA a confidare all'OR di avere appreso da tale RA BU della sua posizione di luogotenente del reggente della "famiglia" di NA EL e di appartenere egli al SI (riferendogli inoltre di poter insieme guadagnare cospicue somme di denaro individuando e facendo sapere alle Autorità i nascondigli di noti esponenti mafiosi latitanti), e tale altresì da indurre l'OR a non riferire ai suoi sodali che l'amico era intento alla ricerca di soggetti latitanti. Siffatta circostanza era peraltro pervenuta per altri canali ad esponenti mafiosi che, di conseguenza, avevano decretato la morte del IA ed incaricato l'OR di attrarlo sul posto dove sarebbe stato ucciso. Il 16 marzo 1990 l'OR, sfruttando una richiesta di prestito fattagli dal IA, era andato a prendere sotto casa quest'ultimo e lo aveva condotto presso il negozio di AN OI sito in Capaci;
ivi il IA era stato invitato a scendere nel locale cantinato, dove erano nascosti coloro che avevano avuto l'incarico di eseguire la sentenza di morte e che effettivamente la avevano portata a termine mediante strangolamento;
il corpo della vittima era stato poi distrutto mediante immersione in uno dei bidoni contenenti acido solforico custoditi da NI GL all'interno di una cavità ricavata su un terreno di sua pertinenza nei pressi di Capaci.
La Corte di Assise di Appello di RM, riepilogate le argomentazioni svolte dai primi Giudici e le censure difensive sollevate con gli atti di appello nonché ricordate le proprie decisioni adottate in corso di giudizio, ha preliminarmente affrontato la trattazione delle eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 34 comma 2-36-37 C.P.P. "nella parte in cui non prevedevano il divieto a partecipare al giudizio per il giudice che avesse espresso valutazioni di merito sulle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di TI nei confronti dello stesso imputato in una decisione precedente" e le ha ritenute manifestamente infondate, non essendovi spazio per sollecitare alcun intervento additivo o interpretativo del Giudice delle Leggi;
ha ritenuto non conferente la richiesta formulata da AL ND (n. nel 1956) tesa ad ottenere l'applicazione della normativa introdotta dalla L. 7/11/2002 n.248; ha respinto l'eccezione di nullità formulata dalla difesa di AN SM OI con riferimento alla dedotta mancata notifica del decreto di citazione alla quale il difensore avrebbe avuto diritto, ove nominato non già nel corso della prima udienza ma in epoca precedente ed utile per l'invio della notifica;
ha ritenuto non condivisibili le eccezioni concernenti la riunione, la trattazione e la definizione congiunta del procedimento ordinario svoltosi nei confronti di AN OI (e di AL IN) e di quello speciale svoltosi nei confronti degli altri imputati;
ha ritenuto altresì priva di fondamento la sollevata questione della violazione del principio di specialità, con conseguente nullità del decreto di rinvio a giudizio e di tutti gli atti processuali successivi, in relazione alla avvenuta estradizione dell'imputato AN SM OI;
ha, infine, ribadito la correttezza delle decisioni adottate in corso di giudizio in ordine alle richieste di riapertura dell'istruzione. Quanto al merito della causa la Corte di Assise di Appello, condividendo il giudizio della Corte di primo grado che - ha sottolineato - aveva fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione probatoria ex art. 192 C.P.P., ha ritenuto soggettivamente credibili l'OR ed il
FE ed attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente le dichiarazioni rese da costoro. La Corte ha, in particolare, escluso che tali dichiarazioni fossero in radice inattendibili in ragione della conoscenza reciproca del dichiarato da parte dei due collaboratori, all'uopo ricordando come l'OR avesse manifestato per la prima volta l'intenzione di parlare dell'omicidio IA l'11/9/96 ed avesse riferito fatti al riguardo significativi il 14/11/96 e come il FE avesse ammesso di essere uno degli autori materiali dell'omicidio già il 18/7/96 ed a diffusamente parlarne il successivo 30 luglio, senza possibilità di incontro o di comunicazione tra i due collaboratori nel periodo tra il 18/7/96 e l'I 1/9/96 e senza influenza alcuna di notizie radio-televisive o di stampa. Ha altresì sottolineato l'assenza di motivi di astio nei confronti degli accusati, l'inconferenza dell'ottenimento di benefici premiali in conseguenza dell'attività collaborativa, la riconosciuta attendibilità dei dichiaranti quale sostanzialmente emersa in altri procedimenti, la irrilevanza e la non condivisibilità delle specifiche censure dedotte da AL RA e AN SM OI e, segnatamente, la comprensibilità delle diverse dichiarazioni rese nel tempo in relazione a quest'ultimo dal FE anche in altro procedimento (quello relativo all'omicidio Savoca). Ha, in conclusione, sottolineato: la precisione delle dichiarazioni dei due collaboratori, la rilevanza del loro contributo alla ricostruzione delle vicende delle rispettive "famiglie" mafiose, l'ammissione delle loro responsabilità anche in relazione a gravissimi fatti per i quali non erano ancora emersi sospetti nei loro confronti, l'assenza di qualsivoglia tentennamento dell'OR nel ricordare i fatti (verosimilmente anche in ragione del rapporto di amicizia che lo aveva legato alla vittima e la conseguente peculiare carica emozionale derivata dal fatto), la genuinità e lealtà delle dichiarazioni del FE pur preso atto della minore nitidezza dei suoi ricordi, la coincidenza del nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dai due collaboratori (su: ruolo direttivo svolto da AL IN, identità della vittima, movente dell'omicidio, luogo dell'agguato, ruoli e comportamenti dell'OR e di AN OI, sicura presenza nello scantinato - oltre ai due collaboratori - di AL IN, di AL ND "il corto", di SI CI, di AN OI e di NI GL, assenza sul luogo di AL RA, modalità e dinamica dell'omicidio, pronuncia di una frase da parte del IA poco prima di morire, perquisizione delle tasche del giovane da parte di AL IN, allontanamento immediato dal luogo da parte dell'OR, prevista dissoluzione del cadavere nell'acido, ubicazione del terreno ove il corpo della vittima doveva essere portato per il suo scioglimento nell'acido e riconducibilità di detto terreno al GL, attribuzione ad AN OI ed a NI GL dell'incarico della distruzione del cadavere). La Corte ha poi proceduto ad analitica disamina delle discrasie e delle inverosimiglianze che le difese avevano rilevato nelle dichiarazioni rese dai due collaboratori (pagg. 117-149), concludendo per l'irrilevanza delle censure (questioni dell'esistenza o meno dell'elenco di "taglie", della presenza o meno di AL NA nell'area dove lo avrebbe cercato il IA, della inverosimiglianza della necessità per il IA di un prestito), per la valida spiegazione in coerenza con le risultanze processuali di alcune delle circostanze sottolineate (asserite modalità inusuali del delitto rispetto a quelle riservate ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, presenza o meno di EM IA unitamente all'OR presso l'abitazione dei coniugi Geraci, riferimenti sul conto dell'agente Di BL, mancata comunicazione da parte del IA ai suoi superiori del contatto instaurato con l'OR), per l'inconsistenza di altre deduzioni (circa i movimenti dell'OR dopo la consumazione del delitto, circa i tempi intercorsi tra la determinazione di procedere all'omicidio e la consumazione del delitto, circa il riferimento fatto dal solo FE ad uno straccio che sarebbe stato posto sotto il viso del IA, circa l'impossibilità per l'OR di vedere all'interno dello scantinato la posizione di AL IN e di AN SM OI), per la riconducibilità delle diverse indicazioni fornite dai due collaboratori in ordine alla fase prodromica all'omicidio a due risvolti della stessa vicenda rispecchianti quanto vissuto da ciascuno in tale fase, così integrandosi vicendevolmente le dichiarazioni ed offrendo le stesse una visione completa sia dell'attività spiegata dall'OR per avvicinare EM IA e condurlo sul luogo del delitto, sia dell'attività frattanto spiegata dal IN e dagli altri sodali per essere pronti ad eseguire in qualunque momento il programmato omicidio.
La Corte ha poi proceduto all'esame delle singole posizioni ed ha ritenuto, sulla base delle concordi e costanti dichiarazioni sia dell'OR che del FE, che non potesse dubitarsi della partecipazione all'omicidio di NI GL, di AL IN, di AL ND detto "il corto" (n. nel 1955), di SI CI, di AN OI;
ha altresì ritenuto corresponsabile AL ND "il lungo" (n. nel 1956) nonché AL RA ponendo in rilievo, quanto al primo, la costante e certa indicazione dell'OR e l'inconferenza della sua sottoposizione ad un intervento sul cuore e, quanto al secondo, la inconferenza degli intervenuti proscioglimenti e la rilevanza di contro degli elementi emersi.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati sopra citati, avanzando plurime censure di violazione di legge e vizio di motivazione, alcune delle quali investenti anche le ordinanze dibattimentali pronunciate alle udienze del 16/1/2003 e del 2/4/2003. Ricorso di NI GL.
Il ricorrente, richiamati i principi giurisprudenziali in materia di chiamata in correità, ha sottolineato la illogicità e l'apoditticità della sentenza laddove, pur rilevate discrasie nella ricostruzione dei fatti da parte dei due collaboratori (che costituivano l'unica fonte probatoria), aveva ritenuto non intaccata la loro credibilità e raggiunta la c.d. "convergenza del molteplice" in relazione alla responsabilità di esso ricorrente. In realtà le numerose divergenze non rendevano utilizzabile il contributo dei dichiaranti alla ricostruzione dei fatti, dovendosi concludere, in ragione della vaghezza ed imprecisione del racconto, che gli stessi confondessero un omicidio per un altro ovvero che le loro dichiarazioni non corrispondessero a verità.
Per quanto concerne poi la posizione specifica del ricorrente non sussistevano elementi individualizzanti, non avendo il FE e l'OR fornito ulteriori spunti oltre alla mera indicazione della presenza dell'imputato sui luoghi, senza specificazione del ruolo assunto durante la presunta uccisione del IA, e non essendo stati acquisiti ulteriori elementi di riscontro.
Ricorso di AL ND (n. nel 1955).
Con un primo motivo il ricorrente ha eccepito violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla disposta riunione, trattazione e decisione unitaria dei due procedimenti svoltisi nei confronti degli imputati con riti diversi.
Con il secondo motivo il ricorrente ha avanzato analoghe censure in relazione alla illegittima applicazione dei parametri di valutazione probatoria di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P., al proposito sottolineando le discrasie rilevabili nelle dichiarazioni dei due collaboratori, il riscontro solo parziale fornito dal racconto del FE a quanto dichiarato dall'OR, l'assoluta inattendibilità della chiamata di correo avanzata dal FE, la carenza di elementi individualizzanti sulla partecipazione di esso ricorrente all'omicidio IA, ed in relazione al travisamento del fatto per incoerenza e contraddittorietà argomentativa nonché per lacunosità della motivazione.
Ricorso di AL ND (n. nel 1956).
Con distinti atti di gravame l'imputato, investendo con il ricorso anche le ordinanze dibattimentali del 16/1 e del 2/4/2003, ha ribadito - ampiamente argomentando e richiamando pronunce di questa Corte, della Corte Costituzionale e della Corte Europea - la illegittimità costituzionale degli artt. 34 - 36 - 37 C.P.P. nella parte in cui non prevedono "che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il Giudice che abbia pronunciato, o concorso a pronunciare, una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata già comunque valutata", al proposito sottolineando: come il Presidente della Corte di Assise di Appello avesse subito un fattore di condizionamento nella libertà di valutazione, consistente nell'avere egli valutato la medesima prova (chiamata in correità di FE e di OR) ritenendola valida e sufficiente a sostenere l'accusa nei confronti del ND nel procedimento relativo all'omicidio dei fratelli SA;
come, essendo la ratio delle norme sull'astensione e la ricusazione quella di garantire l'imparzialità del giudizio, urtasse contro tale rado una applicazione delle dette norme che consentiva un doppio giudizio sulla medesima questione dell'attendibilità dei collaboratori di TI.
Con altri motivi il ricorrente ha lamentato, in relazione alle ordinanze dibattimentali del 16/1/2003 e del 2/4/2003, la negata ammissione a teste del dott. CA RM la cui escussione sarebbe stata decisiva in punto di movente dell'omicidio.
Con più specifico riferimento alla sentenza il ricorrente ha rilevato l'abnormità della decisione procedurale adottata dalla Corte di Assise di Appello in relazione alla avvenuta riunione in primo grado dei procedimenti ed alla loro decisione unitaria, contestandone i contenuti e riferimenti ed ampiamente illustrando la propria posizione sulla questione.
Quanto al merito della causa il ricorrente ha rilevato come la sentenza, in palese violazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192 C.P.P., avesse fatto derivare la sua conclusione sulla responsabilità del ND da un'unica chiamata di correo da parte di RA OR, omettendo di motivare sul terzo motivo di appello, di adeguatamente considerare la versione del FE e lo stato di salute del ND, di tenere conto della carenza di riscontri esterni di carattere individualizzante e dell'impossibilità di colmare tale lacuna con meri riferimenti di ordine logico.
Con motivi subordinati il ricorrente ha censurato la denegata applicazione dell'art. 114 C.P., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Ricorso di AL RA.
Il ricorrente, con distinti atti di gravame e con note difensive, ha ribadito la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34-36 lett. c) C.P.P. argomentando in ordine al concetto di terzietà ed imparzialità del Giudice che non deve essere condizionato da un suo precedente giudizio.
Con altro motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 238 bis C.P.P. sotto vari profili, atteso il ribaltato giudizio della Corte rispetto a quanto affermato nelle sentenze di proscioglimento emesse nei confronti del RA. Infine il ricorrente ha censurato la violazione dei canoni valutativi di cui all'art. 192 commi 1-3 C.P.P. rilevando che il FE non aveva mai indicato il RA come responsabile dell'omicidio di EM IA, che l'attendibilità dell'OR era minata da plurime circostanze e contraddizioni, che non si era tenuto conto di una precedente assoluzione irrevocabile del RA per altri fatti nonostante le coesistenti accuse dell'OR e del FE, che il riscontro asseritamente costituito dall'appartenenza al sodalizio mafioso e dal ruolo verticistico del RA - peraltro negato nelle precedenti sentenze - derivava dalle stesse dichiarazioni dei dichiaranti e non aveva caratteristiche individualizzanti;
peraltro nella sentenza impugnata non si era motivato circa l'apporto dato dal RA allo sviluppo causale del fatto, circa la coscienza e volontà di concorrere al reato comune, circa il trattamento sanzionatorio.
Ricorso di SI CI.
Il ricorrente ha censurato innanzi tutto la comune disamina delle doglianze, senza la preventiva distinzione dei rilievi difensivi pur ontologicamente diversi, ed ha poi sottolineato l'inverosimiglianza di alcune circostanze riferite dall'OR e le molte discrasie delle sue propalazioni, l'incostanza e l'incorenza delle dichiarazioni del FE con riguardo alla posizione del ricorrente, la carenza del percorso argomentativo non essendosi spiegate le ragioni per le quali il FE era stato ritenuto attendibile.
Con altro motivo il ricorrente ha rilevato la illegittimità del rigetto della richiesta difensiva tesa all'acquisizione delle audiocassette, ove era stato registrato l'interrogatorio di GI RD, ed all'assunzione della testimonianza in proposito del colonnello CI, entrambe imposte dall'incerto quadro probatorio e dalla rilevanza degli elementi che tali atti istruttori avrebbero introdotto nel giudizio.
Con motivi nuovi il ricorrente ha sottolineato l'abnormità della unitaria trattazione e decisione delle posizioni di imputati che avevano optato per riti diversi.
Ricorso di AN OI.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizio di motivazione, ribadendo l'eccezione di nullità dell'ordinanza 28/6/2001 e conseguentemente della sentenza di primo grado con riferimento alla disposta riunione e decisione unitaria dei procedimenti, nonostante la diversità di rito e la situazione di incompatibilità venutasi a creare;
inoltre la sentenza impugnata meritava ampia censura laddove aveva ritenuto infondata l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 34 comma 2-36-37 C.P.P. nella parte in cui non prevedono il divieto a partecipare al giudizio per il Giudice che abbia espresso valutazioni di merito sulle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di TI nei confronti dello stesso imputato in una decisione precedente.
Con altro motivo il ricorrente ha lamentato la violazione dei canoni di valutazione probatoria e vizi di motivazione con riferimento alla valenza probatoria attribuita alle dichiarazioni dei due collaboratori.
Con ulteriori motivi si sono avanzate medesime censure in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'entità della pena.
Ricorso di AN SM OI.
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito la violazione della clausola di specialità e l'elusione di regole di procedura stabilite a pena di invalidità, rilevando al riguardo che egli era stato estradato con suo consenso dal Canada per l'omicidio SA e che nessun consenso esplicito od implicito all'estradizione era stato dato con riferimento all'omicidio IA;
che il Giudice è tenuto a rilevare la mancanza di uno dei "dati" dai quali dipende l'esercizio ortodosso della giurisdizione essendo invalido il rapporto giuridico così instauratosi, e ciò a prescindere dal comportamento dell'estradato la cui acquiescenza, peraltro, dovrebbe quanto meno essere dimostrata da una condotta chiaramente incompatibile con l'eccezione del principio di specialità.
Con altri motivi si sono eccepiti la elusione del diritto alla partecipazione del difensore e la violazione ancora di norme procedurali stabilite a pena di invalidità in relazione al prospettato difetto di notifica dell'avviso di udienza ad uno dei difensori, nonché la nullità della sentenza perché pronunciata medio tempore dal Giudice ricusato e per l'avvenuta commistione di riti eterogenei.
Con un ulteriore motivo il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione, considerato: che le dichiarazioni del FE per espressa affermazione della Corte di merito erano connotate da un elevatissimo grado di inattendibilità derivante dalla volontà di rimozione del ricordo e dall'assenza dei richiesti requisiti della spontaneità e costanza delle propalazioni;
che tali dichiarazioni non coincidenti con quelle dell'OR non potevano essere considerate riscontro di queste ultime;
che la premessa evocata dalla Corte di fare il ricorrente stabilmente parte del "gruppo di fuoco" organizzato dal IN era smentita dagli stessi elementi di prova utilizzati per la decisione;
che la ritenuta preventiva organizzazione dell'agguato era stata smentita dalla fonte di prova principale;
che la Corte aveva eluso l'obbligo di individuare un riscontro individualizzante a conferma delle generiche propalazioni dell'OR.
Infine con motivo subordinato il ricorrente ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per esigenze di organizzazione della motivazione merita prioritaria trattazione la questione della violazione della clausola di specialità posta dal ricorso avanzato nell'interesse di AN SM OI, atteso l'evidente riflesso in ordine al corretto esercizio della giurisdizione ed alla valida instaurazione del rapporto processuale, e quindi il carattere assorbente di tale censura - in quanto fondata - rispetto alle ulteriori censure avanzate da tale imputato.
È pacifico che la richiesta di estradizione in relazione alla quale il OI è stato tratto in arresto il 4/12/98 in Toronto era relativa al procedimento instaurato per il duplice omicidio dei fratelli SA e che in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio non è stata avanzata richiesta di estradizione suppletiva;
è altresì pacifico che l'accordo bilaterale italo-canadese del 6/5/81 ratificato con legge 22/4/85 n. 158 non contempla, alla pari dell'art. 721 C.P.P., la preventiva rinuncia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità (principio peraltro ribadito dall'art. 15^ del trattato). Da ciò consegue che nessuna valenza può essere attribuita alla rinuncia alla salvaguardia del principio di specialità manifestata dal OI nell'Extradition Act - che peraltro non risulta nemmeno essergli stato tradotto in lingua italiana- datato 11/5/99 (e quindi alla accettazione incondizionata della giurisdizione italiana per ogni procedimento, anche diverso da quello per il quale era stata richiesta e concessa l'estradizione, eventualmente pendente a suo carico), attesi la natura di fonte pattizia privilegiata ex art. 696 C.P.P. della sopra citata convenzione fra Italia e Canada e la cogenza del disposto di cui all'art. 721 C.P.P. (in termini Cass. sent. sez. 1^, n. 11176/2002). Ed invero, così come stabilito da questa Corte a sezioni unite, per i fatti diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione e commessi prima della consegna è inibito l'esercizio dell'azione penale, configurandosi la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale, e solo consentendo il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione, purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, (cfr. Cass. S.U. sent. n. 8/2001). Nè la condotta tenuta dal OI successivamente alla sua consegna allo Stato Italiano può interpretarsi come riconoscitiva della sottoscritta rinuncia ovvero come indicativa di un siffatto intendimento di rinuncia al principio di specialità; e ciò sia perché non vi è stata da parte del ricorrente una reiterazione esplicita della detta rinuncia sia perché con nessun atto o comportamento egli ha manifestato la volontà di volersi assoggettare alla giurisdizione italiana per fatti diversi da quelli per i quali era stato estradato, non potendosi al proposito condividere le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla valenza da attribuire alla difesa - nel merito - svolta dall'imputato nel corso del giudizio di primo grado ed alla mancata proposizione in quella sede dell'eccezione concernente la violazione del principio di specialità, palese essendo la equivocità di siffatti comportamenti e la impossibilità di accostamento a quelle condotte specificatamente previste per il superamento dell'ostacolo frapposto dal principio di specialità (accettazione esplicita della estradizione anche in relazione ai diversi fatti ovvero permanenza volontaria nello Stato del soggetto libero). La volontà del soggetto, avuto anche riguardo agli effetti assai rilevanti che ne conseguono, deve infatti manifestarsi in forma univoca e non con comportamenti - positivi od omissivi - che per essere diretti ad altri fini appaiono inidonei a rivelare con certezza la volontà di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità (cfr. Cass. sent. n. 10274/91; sent. n. 572/2004). Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito emesse nei confronti di tale ricorrente per improcedibilità dell'azione penale;
gli atti vanno trasmessi al P.M. per il corretto esercizio dell'azione penale.
Per quanto concerne i ricorsi proposti dagli altri imputati la proposizione di alcune analoghe censure consente una trattazione parzialmente unitaria dei ricorsi medesimi, con prioritaria disamina delle questioni attinenti alla composizione del Collegio giudicante ed alla disposta riunione e decisione cumulativa dei procedimenti. La questione di legittimità costituzionale dedotta nei ricorsi proposti da AL ND (n. nel 1956), da AL RA e da AN OI in relazione agli artt. 34 comma 2, 36, 37 C.P.P. - nella parte in cui non prevedono il divieto a partecipare al giudizio per il giudice che in una decisione precedente abbia espresso valutazioni di merito sulle dichiarazioni rese dai medesimi collaboratori di TI nei confronti dello stesso imputato è manifestamente infondata, così come già statuito con precedente sentenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 1^, sent. n. 8854/2000). Ed infatti la eventuale precedente disamina da parte del giudice di materiale probatorio costituito da dichiarazioni di coimputati o imputati di reato connesso ed il giudizio di attendibilità in merito espresso non inficiano la posizione di terzietà e l'imparzialità di tale giudice che debba, in altro processo, nuovamente valutare l'attendibilità di tali dichiaranti ove, naturalmente, tale ulteriore valutazione sia da porsi in relazione a fatto diverso da quello oggetto dell'antecedente giudizio;
e ciò in ragione dei principi della frazionabilità della chiamata in correità o reità e della non traslabilità dei riscontri da un fatto all'altro, pacifico essendo - ed assumendo significativa valenza per la questione di cui si discute - che la verifica giudiziale della idoneità probatoria delle dichiarazioni accusatorie rese da coimputati ed imputati di reato connesso impone una complessa operazione logico-valutativa (consistente nella valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante, della attendibilità intrinseca del racconto, della sussistenza di elementi esterni di riscontro di carattere oggettivo ed infine della esistenza di ulteriori elementi che colleghino l'accusato al fatto a lui specificatamente addebitato) che non consente inquinamenti di sorta in conseguenza ed a causa della precedente disamina del compendio dichiarativo e del pregresso giudizio di attendibilità su tale compendio espresso in relazione a persone o fatti diversi. Peraltro, se si tiene presente che nemmeno il giudizio espresso su coimputati - in sede cognitiva od in sede cautelare - è di per sè pregiudicante, dovendosi a tal fine valutare in concreto se il giudice si sia esplicitamente od implicitamente pronunziato sul fatto-reato ancora da giudicare, e se si valutano altresì le specifiche situazioni di incompatibilità - per funzione ed all'interno della stessa funzione- normativamente previste e nel tempo ravvisate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché le pronunzie di questa stessa Corte in punto di astensione e di ricusazione, appare di tutta evidenza come possibili pregiudizi all'imparzialità e terzieta siano individuabili solo quando vi sia stata in precedenza una delibazione, anche incidentale, che coinvolga il fatto oggetto di giudizio nelle sue componenti soggettive ed oggettive e cioè quando, in buona sostanza, sia stata sotto qualsiasi profilo ed entro qualsiasi ambito già vagliata la posizione dell'imputato.
Nessun profilo di incostituzionalità è quindi ravvisabile nella normativa vigente nel senso specificato nei ricorsi. Quanto alla censura parimenti avanzata in più ricorsi (cfr. ricorsi presentati da AL ND n. nel 1955, da AL ND n. nel 1956, da SI CI e da AN OI) relativa alla riunione e decisione unitaria dei procedimenti, svoltisi uno secondo il rito ordinario (quello nei confronti di AN OI e di AL IN non ricorrente) e l'altro secondo il rito c.d. "a definizione immediata" di cui alla disciplina introdotta con le leggi n. 479/99 e n. 144/2000 (quello nei confronti degli altri imputati), deve escludersi da un lato che la riunione sia stata effettuata in violazione dei presupposti che la legittimano, non potendosi contestare nella specie la pendenza nella stessa fase (intendendosi per stessa fase quella che ha termine con la sentenza di primo grado) e dinanzi allo stesso Giudice dei due procedimenti, e dall'altro lato che la coesistenza dei due riti sia preclusa dalla normativa vigente, comportando essa solo la necessità che al momento della decisione siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (cfr. Cass. sez. 5^, sent. n. 24711/2002); e ciò senza riflesso alcuno sulla imparzialità del giudicante non potendosi trarre dal mero fatto della conoscenza di atti non utilizzabili un venir meno di tale imparzialità, essendo essa garantita dalla necessità che ogni decisione poggi su elementi legittimamente acquisiti e sia accompagnata da logica ed esaustiva motivazione sulla valenza degli stessi.
Di conseguenza dovranno essere ritenute utilizzabili: per tutti gli imputati le prove già acquisite in dibattimento in precedenza all'ammissione al rito speciale, per i soli imputati assoggettati al rito speciale le prove desumibili dagli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 e dalla documentazione di cui all'art. 419 comma 3 C.P.P., per i soli imputati assoggettati al rito ordinario le prove acquisite in dibattimento in epoca successiva all'ammissione degli altri al rito speciale.
Del resto la individuazione nel solo procedimento di applicazione della pena di un vero e proprio rito alternativo, le modificazioni intervenute in materia di giudizio abbreviato - con possibilità di integrazioni probatorie su richiesta e di ufficio (ex artt. 430 comma 5, 441 comma 5 C.P.P.), di regressione dello stesso all'udienza preliminare con conservazione dell'efficacia delle prove assunte di ufficio dal giudice e di definizione del giudizio sulla base di prove acquisite con modalità differenti - nonché la prevista utilizzazione anche all'interno del giudizio ordinario di alcuni atti - pur legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento- solo nei confronti di taluni imputati (cfr. artt. 513 comma 1, 238 commi 2 bis e 4, 493 comma 3, C.P.P.), rendono la censura de qua inconsistente (anche avuto riguardo alle caratteristiche del rito applicativo della particolare disciplina prevista dalle leggi sopra citate, così come ben poste in evidenza nella sentenza impugnata alle pagg. 54-56) e convincono della correttezza del principio della possibile coesistenza del rito lato sensu abbreviato e del rito ordinario.
Poiché nel caso di specie i Giudici di merito si sono richiamati a siffatto principio di diritto ed hanno rigorosamente indicato le prove ritenute utilizzabili ed in effetti utilizzate nei confronti di ciascuno degli imputati (pagg. 59-64 della sentenza impugnata), ben distinguendo il rito al quale essi erano assoggettati e senza incorrere in alcuna lesione del diritto di difesa in conseguenza della riunione e decisione unitaria dei procedimenti, e poiché nessuno dei ricorrenti ha contestato specificatamente la indebita utilizzazione di prove od ha dato prova della avvenuta lesione dei propri diritti di difesa, il motivo di gravame in discussione deve ritenersi infondato.
Tutti i ricorrenti hanno, sotto analoghi o diversi profili, lamentato la violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 C.P.P. e vizi motivazionali con riguardo alle argomentazioni svolte al proposito, in particolare contestando il giudizio positivo espresso dalla Corte di merito in ordine alla credibilità soggettiva dei collaboratori di TI ed all'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle loro dichiarazioni.
Ebbene, a parte le specifiche considerazioni - di cui appresso - imposte dalla doverosa disamina di ogni singola posizione, deve da subito sottolinearsi come la sentenza impugnata non meriti censura alcuna in ordine all'affermata credibilità di RA OR e di OV ST FE ed alla attendibilità, in via generale, delle loro dichiarazioni. Ed infatti, richiamate in proposito le argomentazioni svolte in entrambe le sentenze di merito (che, concordi sul punto, vanno considerate come un unico complesso motivazionale), il positivo giudizio espresso in ordine alla credibilità soggettiva dei citati dichiaranti ed all'attendibilità delle loro dichiarazioni risulta frutto di una corretta valutazione di fattori, elementi e circostanze da tempo indicati dalla giurisprudenza come idonei a supportare adeguatamente un siffatto tipo di giudizio, avendo i Giudici di merito fatto riferimento, a supporto della loro valutazione positiva, alla impossibile influenza delle dichiarazioni dell'uno sulle dichiarazioni dell'altro, ai ruoli ricoperti dai due collaboratori nelle famiglie mafiose di appartenenza e quindi al loro elevato grado di conoscenza delle vicende di tali "famiglie", alla spontaneità dei racconti, alla concordanza degli stessi nel loro nucleo essenziale, alla costanza ed alla particolare nitidezza di ricordo che caratterizzavano le dichiarazioni dell'OR, al suo legame con la vittima ed alla conseguente peculiare carica emozionale per la quale egli aveva fissato indelebilmente nella memoria tutte le circostanze dell'omicidio del giovane EM IA, alle ragioni a base delle lacune mnemoniche del FE ed al rigore con il quale costui aveva inteso circoscrivere la sua chiamata in correità alle persone del cui coinvolgimento nella vicenda aveva ricordo certo, alla carenza di motivi di astio verso gli accusati ed alla mancanza di un intendimento calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie, alla inconsistenza od irrilevanza di alcuni rilievi difensivi - circa fatti e circostanze oggetto delle dichiarazioni dei due collaboratori puntigliosamente enunciati e valutati (cfr. pagg. 117-149 della sentenza impugnata).
Il riferimento a indici oggettivamente rivelatori (fino a prova contraria) della affidabilità dei soggetti e delle loro affermazioni e l'adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, che supporta il positivo giudizio in merito espresso dalla Corte palermitana non consentono dunque di condividere le censure avanzate nei gravami concernenti i profili in questione, spesso risolventisi in una mera esposizione delle proprie diverse valutazioni di fatto irricevibili in questa sede.
Parimenti nessuna censura può altresì condividersi in ordine alla ritenuta sussistenza e valenza dei riscontri esterni di carattere generico confermativi dell'attendibilità del narrato dei due dichiaranti, atteso che nella sentenza impugnata si fa puntuale riferimento, tenendo anche conto della "utilizzabilità parziale" degli elementi come più sopra specificato: - al vicendevole riscontro offerto dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, alle accertate attività del IA (cfr. deposizioni D'AL, RI, Di BL, AV e documentazione consegnata dal padre del IA agli inquirenti di cui vi è menzione alle pagg. 64-75-121-123 della sentenza impugnata), alla fattura 16/3/99 h. 8,56 della ditta PU (cfr. deposizione IN ed atti del P.M. come precisato a pag. 61 della sentenza), alla constata struttura del negozio di AN OI (cfr. dichiarazioni del teste NO e relazione U.T.E. ricordate a pag. 62 della sentenza), all'accesso ed alla perquisizione eseguiti in contrada Costa di Capaci - nella baracca di PE Provenza ed in uso al GL - ed al rinvenimento di tre bidoni con acido solforico concentrato (cfr. deposizioni CA, NO, Pani e informativa DIA in atti del P.M. menzionate alle pagg. 62-63 della sentenza).
Anche in relazione a tale profilo l'argomentare della Corte appare dunque rispondente ai principi più volte enunciati in materia nonché esente da vizi logico-giuridici. Quanto ai riscontri ed. "individualizzanti" -la cui necessità per l'affermazione giudiziale di responsabilità è fuor di dubbio, come ben riconosciuto anche dalla Corte di Assise di Appello di RM - dovrà, in sede di esame delle singole posizioni e delle specifiche censure prospettate dai ricorrenti, verificarsi l'avvenuto effettivo compimento di quella conclusiva operazione logica di controllo giudiziale della chiamata in correità o reità a mente della quale, per poter correttamente pervenire ad una statuizione di condanna, deve accertarsi, oltre alla sua attendibilità intrinseca ed estrinseca (in via generica), anche la sussistenza di un qualsiasi elemento o dato che riguardi direttamente l'accusato e valga a collegare quest'ultimo ad ogni singolo fatto-reato addebitatogli, tenendo però ben presente che il richiesto riscontro non deve ovviamente essere rappresentato da prove autonome ed autosufficienti del fatto da supportare (se così fosse verrebbe meno la necessità di utilizzare la chiamata in correità o reità) ma può consistere in un dato di qualsiasi tipo e natura purché logicamente capace di conferire credibilità alle indicazioni provenienti dal chiamante, con riguardo all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive.
Ciò premesso e precisato, rimane dunque da verificare se le singole statuizioni di responsabilità siano in linea con una corretta applicazione delle regulae iuris dettate dall'art. 192 C.P.P. e se abbiano un qualche fondamento le specifiche censure avanzate dai ricorrenti e non concernenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca (in via generale) dei collaboratori e delle loro dichiarazioni in ordine alla quale si è sopra già affermata la condivisibilità del giudizio positivo espresso nella sentenza impugnata e quindi l'infondatezza delle censure relative a siffatto profilo.
Passando all'esame delle censure in via particolare da ogni ricorrente avanzate si osserva quanto segue.
Ricorso di NI GL.
Nel ricorso - ai limiti della inammissibilità per la sostanziale genericità di buona parte dei rilievi e l'inconferenza della lunga elencazione di massime giurisprudenziali (pagg.6-13) perché dal ricorrente in alcun modo collegate con il decisum - si lamenta la violazione del canone valutativo di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P. e si sottolineano vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ebbene, quanto alle divergenze rinvenibili nei racconti dei collaboratori di TI OR e FE ed alla conseguente asserita inutilizzabilità di tali racconti per la ricostruzione dei fatti, va richiamata (unitamente a quanto già più sopra argomentato) la articolata motivazione con la quale i Giudici di merito hanno preso atto di tali divergenze e le hanno valutate sia sotto il profilo della loro rilevanza in termini di credibilità soggettiva dei dichiaranti sia sotto il profilo della attendibilità della specifica chiamata in correità del GL, indicato come uomo di onore della "famiglia di Capaci", presente nello scantinato al momento della perpetrazione dell'omicidio del IA e poi interessatosi in prima persona alla distruzione del cadavere. Nè appare condivisibile il rilievo difensivo circa la asserita carenza di elementi ed. individualizzanti, attese la richiamata convergenza delle dichiarazioni accusatorie di OR e FE, vicendevolmente riscontrantisi, e la sottolineata valenza del rinvenimento in un appezzamento nella disponibilità dell'imputato dei tre contenitori contenenti sostanza in grado di dissolvere tessuti umani. Le censure, se pur con il riferimento a pretesi (ed insussistenti) vizi di motivazione, da un lato si risolvono per lo più nella mera contrapposizione delle proprie valutazioni in ordine ai fatti, alle circostanze ed agli elementi emersi, proponendo questioni non denunziabili in questa sede di legittimità, e dall'altro sono erronee laddove non tengono conto che il riscontro può essere costituito anche da altra chiamata in correità non necessariamente sovrapponibile ma confluente su fatti (nel caso di specie la presenza sul luogo dell'omicidio del GL e la sua partecipazione diretta alla distruzione del cadavere) che riguardano direttamente la persona dell'accusato e le imputazioni ascrittegli, tanto più quando tale ulteriore chiamata è diretta, e laddove altresì non tengono conto della compresenza di ulteriori riscontri a carattere individualizzante e particolarmente significativi (il rinvenimento dei bidoni contenenti acido solforico ed il motivato collegamento di essi con la persona del GL come posti in evidenza nella sentenza impugnata). Il ricorso in questione va rigettato.
Ricorso di AL ND, nato nel 1955.
Oltre a censurare la riunione e decisione unitaria dei procedimenti nonché il positivo giudizio circa la credibilità soggettiva e l'attendibilità in via generale delle dichiarazioni dei collaboratori OR e FE (censure della cui infondatezza si è sopra già discusso), il ricorrente ha in particolare contestato la valenza del racconto del FE quale riscontro estrinseco rispetto alla chiamata in correità formulata dall'OR nei suoi confronti, sottolineandone la lacunosità e parzialità di coincidenza. Il rilievo è infondato atteso che, tenuto conto che il riscontro non deve essere rappresentato da prova autonoma ed autosufficiente del fatto da provare ma può essere costituito da un dato di qualsiasi tipo e natura purché logicamente capace di conferire credibilità alle indicazioni del chiamante in correità o reità, non può disconoscersi il rilievo che proprio in relazione al ND assumono le dichiarazioni del FE;
ed al proposito congrue ed esaustive appaiono le considerazioni della Corte di merito che ha sottolineato la costante e ferma indicazione da parte di entrambi i collaboratori del coinvolgimento nell'omicidio del ricorrente, ben individuato e mai confuso con l'omonimo coimputato nato nel 1956 avendo avuto cura entrambi i dichiaranti di completare ogni richiamo ai ND con gli appellativi -"il corto" / "il lungo"- con i quali essi erano conosciuti tra i sodali.
Del tutto inconsistente appare poi il rilievo per il quale sarebbe stata in sentenza attribuita indebita valenza all'asserita qualità di uomo di onore del ND ed alla sua partecipazione al gruppo di fuoco del sodalizio, atteso che la statuizione di condanna si basa non già su tali elementi, ricordati dai Giudici del merito semplicemente per corroborare l'attendibilità generale delle dichiarazioni dei collaboratori, ma sulla costante, precisa e coincidente affermazione di costoro della presenza del ND nello scantinato ove era stato teso l'agguato ai danni del giovane IA e della sua materiale partecipazione all'omicidio di quest'ultimo. Quanto poi alla censura di omessa considerazione della certificazione lavorativa presentata dalla difesa, essa è destituita di fondamento, atteso che in sentenza si valuta specificatamente la deduzione difensiva concludendosi, con argomentazioni congrue e prive di vizi logico-giuridici, per l'irrilevanza e l'inconsistenza di essa (cfr. pagi 50 della sentenza impugnata). Il ricorso deve essere rigettato. Ricorso di AL ND, nato nel 1956.
La censura attinente alla omessa riapertura dell'istruttoria dibattimentale ed in particolare alla reiezione della richiesta di audizione del teste CA RM è manifestamente infondata;
al proposito deve rilevarsi non solo la condivisibilità delle motivazioni poste dalla Corte di merito a base della reiezione della richiesta (cfr. ordinanze del 16/1/2003 e del 2/4/2003 e pagg. 71-73 della sentenza impugnata) ma altresì la sostanziale genericità della censura, non ponendosi nel debito rilievo la assoluta necessità ai fini del decidere dell'atto pretermesso, pur acquisite alcune pagine del libro di cui è autore il RM.
Esclusa la fondatezza per quanto più sopra precisato delle ulteriori censure attinenti alla riunione e decisione unitaria dei procedimenti ed alla composizione del Collegio, va di contro ritenuta fondata la censura con la quale si è sottolineata dal ricorrente la violazione delle regole di valutazione della prova. Ed infatti l'affermazione di responsabilità a carico del ND (nato nel 1956) si basa, stando alla motivazione della sentenza impugnata, essenzialmente sulle dichiarazioni di RA OR, a supporto delle quali la Corte di merito ha sottolineato l'inconferenza della deduzione difensiva relativa all'intervento al cuore subito dall'imputato negli Stati Uniti ed ha richiamato le spiegazioni di natura logica della esclusione da parte del FE della partecipazione del ND all'omicidio. Ebbene, pur preso atto della costante e precisa accusa dell'OR e pur riconoscendosi una certa logica alle argomentazioni con le quali i Giudici di merito hanno spiegato il mancato ricordo del FE in ordine alla partecipazione del ND all'omicidio IA (cfr. pagg. 265-266 della sentenza di primo grado e pag. 154 della sentenza di secondo grado), va rilevato come in siffatta deduzione logica non possa, con tutta evidenza, rinvenirsi un riscontro di carattere individualizzante all'unica chiamata in correità dell'OR ma solo un elemento a supporto del positivo giudizio di attendibilità dei due dichiaranti nonostante la non perfetta sovrapponibilità delle loro dichiarazioni. Nè un riscontro di tal genere può rinvenirsi nella circostanza - riferita da entrambi i collaboratori - della partecipazione del ND al "gruppo di fuoco" di S. NZ facente capo a AL IN, ovvero nel coinvolgimento dell'imputato in numerosi fatti di sangue commessi da tale gruppo, ovvero nel suo ruolo di rilievo nel sodalizio mafioso, atteso che tali elementi valgono a riscontrare una accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e ad "avvicinare" il soggetto all'area del delitto in questione ma non collegano l'imputato in modo diretto a tale specifico omicidio, anche considerata la variabilità della composizione del "gruppo di fuoco" come desumibile dalle stesse dichiarazioni del FE. La rilevanza probatoria illegittimamente attribuita dalla Corte di merito agli argomenti di natura logica - ma non univoci ne' individualizzanti- di cui sopra, in violazione del canone valutativo di cui all'art. 192 comma 3 C.P.P., impone l'annullamento del ricorso. Assorbite nella decisione di annullamento le ulteriori censure attinenti al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 114 C.P. e delle circostanze attenuanti generiche nonché al trattamento sanzionatorio, gli atti vanno trasmessi alla Corte di Assise di Appello di RM per un nuovo esame della posizione del ND alla luce dei principi di diritto sopra affermati. Ricorso di AL RA.
Con le censure avanzate con distinti atti di gravame il ricorrente, oltre a prospettare la già esaminata questione di legittimità costituzionale, ha lamentato sotto plurimi profili la violazione delle regole di valutazione della prova e la illogicità della motivazione posta a base della statuizione di condanna. Le doglianze al proposito prospettate sono condivisibili. È infatti fondato il rilievo che lo stesso ricorrente assume essere la principale ragione di nullità della sentenza, ovvero la carenza, a supporto della statuizione di condanna del RA, di un qualche elemento estrinseco-individualizzante a riscontro dell'unica chiamata in correità formulata a carico dell'imputato da RA OR. Se sotto i profili della credibilità soggettiva e della attendibilità del racconto reso da tale collaboratore di TI la sentenza impugnata non merita censura alcuna, essendo il giudizio positivo all'uopo formulato accompagnato da congrue e logiche argomentazioni immuni da vizi sindacabili in sede di legittimità (cfr. le argomentazioni di cui sopra), a diversa conclusione deve pervenirsi in relazione alla conclusiva e necessaria operazione di verifica giudiziale della chiamata in correità, per la quale, affinché la stessa possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di una statuizione di condanna, deve anche essere acquisito un qualche riscontro esterno di carattere c.d. individualizzante. Ebbene dalla semplice lettura della sentenza impugnata - nelle parti che rilevano per la posizione del RA - emerge con tutta evidenza che la Corte di merito si è discostata da tale principio di diritto, non potendosi certo ravvisare negli elementi prospettati a sostegno della decisione alcun riscontro "individualizzante", ossia tale da porre in relazione l'accusato con lo specifico fatto illecito ascrittogli. È infatti la stessa Corte palermitana a precisare - palesando la violazione del principio di diritto più volte enunciato in materia- di ritenere sufficienti "riscontri esterni non direttamente afferenti al thema probandum" (la ritenuta conclamata appartenenza del RA al sodalizio mafioso ed il suo ruolo verticistico nell'adozione delle decisioni di maggiore importanza in una determinata area) in quanto costituenti "argomenti di carattere logico che consentono di affermare che anche nel caso dell'omicidio IA l'imputato svolse quel ruolo attivo puntigliosamente descritto dall'attendibile e credibile RA OR". Ora, a parte ogni considerazione circa la congruità logico-giuridica del ritenuto coinvolgimento del RA in un sodalizio mafioso nonostante le diverse conclusioni alle quali sono pervenute le sentenze irrevocabili acquisite in atti (se è vero che l'acquisizione ex art. 238 bis C.P.P. agli atti del procedimento di sentenze irrevocabili non comporta alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione di tali sentenze - cfr. Cass. sent. 12595/98 - una corretta valutazione delle stesse impone la considerazione di tutte le ragioni che hanno portato alla decisione irrevocabile, solo così giustificandosi una loro eventuale "rivisitazione"), deve comunque convenirsi che, così come precisato per altro imputato in relazione alla riferita sua partecipazione al "gruppo di fuoco", l'inserimento in un sodalizio criminoso e la "mafiosità" del soggetto, pur potendo valere "ad avvicinare" il soggetto ad un delitto maturato in quell'ambiente criminoso ed attuato da persone a tale ambiente appartenenti, non sono dati che col legano in modo diretto l'accusato allo specifico omicidio per cui è processo.
Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, rimanendo assorbite nella decisione le ulteriori censure concernenti il trattamento sanzionatorio. Gli atti vanno trasmessi alla Corte di Assise di Appello di RM per un nuovo esame della posizione del RA alla luce del principio di diritto sopra esposto. Ricorso di SI CI.
Valgono in relazione alla censura attinente alla riunione e decisione unitaria dei procedimenti le considerazioni all'uopo già esposte. Quanto alle censure con le quali si sono dal ricorrente lamentati la violazione delle regole di valutazione probatoria e vizi di motivazione sotto plurimi profili, vanno da subito respinti i rilievi attinenti alla credibilità soggettiva dei due collaboratori di TI ed alla attendibilità, in via generale, delle loro dichiarazioni, richiamandosi le argomentazioni in proposito svolte e sottolineandosi, peraltro, come alcune considerazioni del ricorrente (quelle connesse con la presenza dell'OR nel negozio "Salamone & Pullara" il giorno dell'omicidio) si risolvano in una mera prospettazione delle proprie diverse valutazioni di fatto - ritenute più plausibili rispetto a quelle della Corte di merito - assolutamente irricevibili in questa sede di legittimità. Inconsistente ed inammissibile è poi la doglianza avverso la asserita disamina cumulativa che la Corte di assise di Appello avrebbe operato in relazione alle varie censure sollevate con gli atti di appello;
se la analogia di questioni e la identità di posizione consente certamente una valutazione unitaria dei similari rilievi avanzati da più parti, deve altresì osservarsi come la genericità della censura, che non precisa le singole doglianze che sarebbero state sommariamente ed arbitrariamente allo stesso modo affrontate e le conseguenze pregiudiziali che dalla unitaria disamina sarebbero derivate, rende all'evidenza inammissibile la censura in questione.
Quanto alla doglianza attinente alla mancata riapertura della istruttoria dibattimentale, rileva il Collegio come la Corte palermitana si sia correttamente attenuta ai principi che regolano l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in grado di appello, congruamente argomentando - senza incorrere in alcun vizio logico e giuridico - in ordine alla non indispensabilità per la decisione degli atti istruttori richiesti ed alla loro inconferenza rispetto alle questioni sottoposte al giudizio della Corte di merito. Il ricorso deve essere rigettato.
Ricorso di AN OI.
In ordine alle censure connesse con la disposta riunione e decisione unitaria dei procedimenti e l'eccezione di illegittima incostituzionale degli artt. 34-36-37 C.P.P. valgono le considerazioni già esposte al riguardo.
Quanto alle asserite violazioni di legge ed ai prospettati vizi di motivazione in punto di valutazione della prova le censure si rivelano del tutto inconsistenti, ove si ponga attenzione a quanto sopra osservato in ordine alla credibilità soggettiva dei due dichiaranti ed alla attendibilità dei loro racconti e si tenga altresì presente la valenza di "prova" e non già di mero "indizio" della chiamata in correità o reità (cfr. Cass. S.U. sent. 1048/92), seppur abbisognevole ex art. 192 commi 3-4 C.P.P. di essere valutata unitamente ad altri elementi di prova. Resta ancora da sottolineare come la Corte di merito abbia efficacemente posto in rilievo, per pervenire alla statuizione di condanna del OI, la duplicità delle accuse mosse nei confronti di tale imputato, la precisione e coincidenza delle stesse, la confluenza delle due dichiarazioni accusatorie su fatti riguardanti direttamente l'imputato ed i delitti a lui ascritti e, quindi, il carattere di riscontro individualizzante da ognuna di esse integrato rispetto all'altra. Parimenti non condivisibile è la censura di carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, atteso che la questione è stata specificatamente e congruamente affrontata dalla Corte di secondo grado proprio in relazione all'appello sul punto proposto dal OI e che, peraltro, la sussistenza di tale aggravante trova per tutti gli imputati implicita ma esaustiva valutazione positiva nell'insieme delle argomentazioni concernenti l'insorgere dell'intendimento omicidiario e la dinamica dell'omicidio.
Del tutto generico - e quindi inammissibile - è, di contro, l'analogo rilievo avanzato in relazione al delitto di soppressione di cadavere pure ascritto al OI, non rispondendo il sinteticissimo accenno contenuto nel corpo del 3^ motivo ai criteri di cui all'art. 581 C.P.P.. Infine, per quanto concerne l'ultimo motivo di gravame attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, se ne rileva la inammissibilità sottolineandosi come, a fronte della congrua motivazione svolta al proposito dalla Corte palermitana (cfr. pagg. 172-173 della sentenza impugnata), il ricorrente si limiti ad inconferenti richiami di massime giurisprudenziali senza collegamento alcuno con il decisum e ad apoditticamente dissentire dalla decisione adottata. Il ricorso deve essere rigettato.
Consegue alle pronunzie di rigetto dei ricorsi la condanna dei relativi imputati al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata e comunque irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta i ricorsi del GL, di ND AL classe 1955, dello CI e di OI AN che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, che liquida quanto a IA IU e IA NI in complessivi euro 4.050 di cui 500 per spese, e quanto a Tamburello Giuseppina, IA RE e IA AB in complessivi euro 6.000 di cui 500 per spese. Annulla senza rinvio nei confronti di OI AN SM la sentenza impugnata e quella della Corte d'Assise di RM in data 29 novembre 2001 perché l'azione penale non poteva essere esercitata e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di RM. Ordina la immediata scarcerazione del OI se non detenuto per altra causa;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ND AL classe 1956 e del RA e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di RM.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2004