Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 33963
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di estradizione dall'estero, la volontà del soggetto estradato di rinunciare al diritto garantito dalla clausola di specialità deve manifestarsi in forma univoca e non può desumersi da suoi comportamenti positivi od omissivi che, per essere diretti ad altri fini, sono inidonei a rivelare con certezza tale volontà (fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata proposizione nel corso del giudizio di primo grado dell'eccezione concernente la violazione del principio di specialità).

In tema di estradizione dall'estero, l'accordo italo-canadese di estradizione del 6 maggio 1981, ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato, quale deroga al principio di specialità. Ne consegue che nessuna valenza può essere attribuita, in virtù dell'art. 696 cod. proc. pen., alla rinuncia del principio di specialità manifestata dall'estradando nell'Extradition Act.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 33963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33963
    Data del deposito : 20 maggio 2004

    Testo completo