Sentenza 15 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di estradizione, l'art. 15 del trattato italo-canadese sottoscritto il 6 maggio 1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985, n. 158, non contempla la preventiva rinuncia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità - tali configurandosi, invece, solo il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte dell'estradato, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio - ne' la suddetta ipotesi è prevista da norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ovvero dalla disciplina suppletiva dell'art. 721 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inefficace, come deroga al principio di specialità, la rinuncia preventiva e generalizzata dell'estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste dalla legge interna per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 11176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11176 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 15/02/2002
1. Dott. DE NARDO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. EMILIO GIRONI rel. est. Consigliere N. 624
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. LIVIO PEPINO Consigliere N. 26171/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pagano Oreste n. 15.7.1938
avverso la ordinanza C.A. Napoli 26.3.2001
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gironi Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Cedrangolo anzi Ranieri che ha concluso per rigetto - in subordine ann.to con r. Motivi della decisione
L'ordinanza in epigrafe, risolvendo incidente d'esecuzione proposto da Pagano Oreste, ha rigettato la richiesta di declaratoria di ineseguibilità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti adottato dal P.G. di Napoli il 13.10.1992 rilevando che, pur non essendo stata per esso richiesta l'estradizione dal Canada, il condannato aveva volontariamente rinunziato ad avvalersi del principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. sottoscrivendo allo scopo apposita dichiarazione innanzi all'autorità giudiziaria canadese.
Ricorre il difensore per asserito esercizio di potestà riservata dalla legge ad organi legislativi (art. 606, co. 1, lett. a) c.p.p.) e violazione dell'art. 696 c.p.p. sull'assunto che il trattato italo - canadese di estradizione ratificato con legge n. 158/1985 non prevede alcuna possibilità di rinunzia preventiva al principio di specialità, essendo essa consentita solo "a posteriori", dopo l'effettiva liberazione e dopo aver conseguito la possibilità di lasciare il territorio italiano, e che la legge interna canadese, in cui si prevede la facoltà di una rinunzia "a priori", sia prima di ogni effetto nel nostro ordinamento, non costituendo norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta (e cio0 a prescindere dalla correttezza delle formalità con cui venne raccolta la dichiarazione di rinuncia e dall'effettiva consapevolezza del dichiarante circa gli effetti della stessa).
Il ricorso è fondato.
Dalla nota del Dipartimento di giustizia del Canada - ufficio regionale dell'Ontario - in atti f. 40 (traduzione a f. 39) si evince che l'estradizione del Pagano fu richiesta e concessa unicamente per l'esecuzione di un'ordinanza custodiale del G.i.p. del Tribunale di Torino e di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como mentre dal verbale di rinuncia e consenso sottoscritto dal Pagano medesimo in data 4.12.99 (v. f. 25 - traduzione a f. 56), nel quale si dà atto della rinunzia dell'estradando ad avvalersi delle garanzie giurisdizionali previste per il procedimento estradizionale nello Stato richiesto, non risulta alcuna espressa menzione della rinunzia dell'interessato ad avvalersi del principio di specialità previsto dall'art. 15 del trattato di estradizione italo-canadese, contenendo l'atto unicamente la menzione dell'art. 72 dell'Extradition Act (legge interna del Canada) e di una generica rinuncia "a tutti i diritti" conferiti all'estradando da tale testo normativo.
Ma anche a prescindere dalla sussistenza, nella specie, di un consenso consapevole ed informato del rinunziante circa il contenuto e la portata della propria dichiarazione di rinunzia, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 696 c.p.p., in materia di estradizione uniche fonti normative riconosciute dal nostro ordinamento sono, in primo luogo, le regole pattizie (nella specie quelle del trattato di estradizione italo-canadese sottoscritto il 6.5.1981 e ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158), in secondo luogo le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed, infine, la disciplina dettata dal codice di procedura penale.
Ciò posto, l'art. 15 del trattato summenzionato contempla, quali unici casi di deroga al principio di specialità, il consenso dello Stato richiesto ed il mancato abbandono del territorio dello Stato richiedente da parte del soggetto, che ne abbia avuta legittimamente la possibilità, entro 45 giorni dal suo definitivo rilascio (od il ritorno volontario in territorio statale dopo il suo abbandono) e disciplina sostanzialmente analoga prevede l'art. 721 c.p.p.. Nè la fonte pattizia ne' il codice di rito contemplano, dunque, la preventiva rinunzia dell'interessato quale ipotesi di deroga al principio di specialità mentre non consta che l'attribuzione di efficacia alla rinunzia medesima possa ricondursi a norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, specialmente in presenza di n'espressa disciplina pattizia della materia da parte degli Stati interessati.
Alla rinuncia dell'estradato ad avvalersi del principio di specialità, pur riconosciuta come legittima dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, potrà, dunque, riconoscersi validità solo ove essa sia manifestata successivamente alla consegna del soggetto allo Stato richiedente mediante espresso consenso od anche tacita acquiescenza all'esercizio della giurisdizione nazionale per reati o titoli diversi da quelli compresi nel provvedimento di estradizione, dovendosi - invece - escludere l'efficacia di una rinunzia preventiva e generalizzata espressa in forza di una fonte normativa interna dello Stato richiesto, peraltro solo nominalmente richiamata nell'atto di rinunzia e consenso.
Da quanto sopra consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con declaratoria di ineseguibilità del provvedimento di cumulo contestato, direttamente pronunziata da questa corte ex art.620, lett. l), c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara ineseguibile il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli in data 13.10.1992. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2002