Sentenza 19 aprile 2012
Massime • 1
Non integra la revoca di costituzione di parte civile l'omessa presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile nei termini di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. - poi autorizzata dal giudice in sede di udienza fissata per le repliche - trattandosi di mera irregolarità, considerato che la previsione di cui all'art. 523 cod. proc. pen. - con esclusione del disposto del comma quinto, concernente altra ipotesi - ha un carattere meramente ordinatorio e non sono previste sanzioni processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2012, n. 21210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21210 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 19/04/2012
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 626
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - N. 41275/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROMA CAPITALE resp. Civ.;
e
ZA LL, imputata non ricorrente n. il 7.12.1955;
avverso la sentenza n. 4144/2011 della Corte d'Appello di Roma del 22.06.2011;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19 aprile 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla pronuncia di condanna al risarcimento danni a carico di Roma Capitale;
Per la parte civile l'avv. Ida Blasi, che deposita nomina a sostituto processuale, conclusioni e nota spese, chiede i rigetto del ricorso del responsabile civile;
Per il responsabile civile Roma Capitale l'avv. Sabato Nicola chiede l'accoglimento del ricorso;
Per l'imputata l'avv. Stefano Maccioni che chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza, in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo in data 25.06.2007, nei confronti di ZA LL e del Responsabile civile, ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della CO in ordine alla contravvenzione ascritta al capo b) perché estinta per prescrizione, ha confermato la condanna della CO in ordine al delitto di lesioni colpose, e le statuizioni civili che riguardavano la condanna anche del responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Il processo traeva origine dall'infortunio sul luogo di lavoro occorso a BB Aida, impiegata presso una delle sedi del Municipio di Roma, che, in data 8.05.2001, cadeva, riportando lesioni, mentre scendeva una rampa di scale dell'ufficio, priva del corrimano e, quindi, non in regola con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 16. Veniva rinviata a giudizio la ZA LL nella qualità di direttore del I Municipio del Comune di Roma, individuata come datore di lavoro. Ricorre in cassazione il responsabile civile, ROMA CAPITALE, che, con un primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ricostruzione del fatto processuale con riferimento alla mancata revoca della costituzione di parte civile nei confronti del responsabile civile. In particolare si premette che: a) all'udienza innanzi al Tribunale dell'11.04.2007, fissata per la discussione, il difensore di parte civile, come si rileva testualmente dal verbale di causa, si riportava alle conclusioni scritte;
b) in tali conclusioni non si chiedeva la condanna del responsabile civile, in solido con l'imputata, al risarcimento dei danni in favore della BB;
c) all'udienza del 25.06.2007, fissata dal giudice per eventuali repliche, pur in assenza del P.M., la parte civile chiedeva di depositare nuove conclusioni scritte contenenti, questa volta, una richiesta di condanna formulata anche nei confronti del Comune di Roma;
su tale richiesta il difensore del responsabile civile si opponeva;
d) il giudice con contestuale ordinanza ammetteva la parte civile a "presentare" le nuove conclusioni scritte in sostituzione di quelle già rassegnate.
La Corte d'Appello, su specifico gravame in ordine alla eccepita illegittimità di tale ordinanza, e della condanna del responsabile civile al risarcimento dei danni, riteneva non fondato il motivo. Il ricorrente deduce che il giudice di appello abbia effettuato una ricostruzione errata del fatto processuale laddove ha ritenuto che la parte civile "certamente" all'udienza dell'11.06.2007 oralmente ha concluso anche nei confronti del responsabile civile chiedendone la condanna successivamente, all'udienza del 25.06.2007, avrebbe presentato anche le proprie conclusioni scritte "riproducenti" quelle orali.
Si eccepisce che dal verbale di causa, ovviamente fidefacente, tutto questo non emerge se non il dato che la parte civile presentò conclusioni scritte con le quali si chiedeva la sola condanna al risarcimento dei danni dell'imputata. La Corte ha eluso il dato centrale delle censure del responsabile civile: una volta formulate le conclusioni scritte all'udienza dell'11.04.2007, la parte civile era decaduta dal poterle nuovamente formulare, per altro in assenza del P.M. di udienza. Con un secondo motivo si censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte, al fine di non ritenere decaduta o preclusa la parte civile, ha fatto riferimento a giurisprudenza di legittimità non conferente con la fattispecie concreta, riguardante, la prima pronuncia, un caso di competenza,e la seconda una fattispecie del tutto diversa dal caso in esame, e cioè il caso in cui la parte civile che abbia già rassegnato le conclusioni in forma scritta in atto del processo può a tale atto scritto fare riferimento nel corso della discussione orale, senza necessità di una nuova manifestazione in forma scritta delle conclusioni. Nella fattispecie in esame, invece, la parte civile ha manifestato ritualmente la propria volontà processuale all'esito della discussione orale, omettendo di concludere verso una delle parti.
Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 82 c.p.p., comma 2, e art. 523 c.p.p., comma 2. Si argomenta che la mancanza di domanda della parte civile nei confronti del responsabile civile ha provocato ipso iure la revoca della relativa domanda e non poteva riattivare un rapporto processuale oramai estinto attraverso il deposito di nuove e diverse conclusioni scritte;
il Tribunale non avrebbe dovuto ammettere la produzione delle nuove conclusioni. Si adduce, inoltre, che altro profilo di inammissibilità ed inutilizzabilità delle nuove conclusioni si evince dalla disposizione di cui all'art. 523 c.p.p., ed infatti. avendo il P.M. all'udienza del 25.06.2007, rinunciato alla replica ha impedito alle altre parti di rientrare nel processo. Con memorie difensive, depositate in termini, il ricorrente responsabile civile ribadisce le argomentazioni poste a base del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
I motivi esposti sono infondati sicché il ricorso va rigettato. Va premesso che i tre motivi del ricorso (V. parte narrativa), anche se diversamente modulati, riguardano un'unica questione. Il problema che si pone in diritto, è quello di esaminare se si è verificata una revoca della costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, ancorché sia stata data la possibilità alla costituita parte civile, prima della chiusura della discussione, di replicare, rectius, di integrare le proprie conclusioni scritte ai sensi nell'art. 523 c.p.p., n.
2. I fatti, come esposti nel ricorso, con riguardo alle attività processuali poste in essere dalla parte civile in sede di discussione innanzi al Tribunale, appaiono pacifici, tra l'altro la stessa Corte ne da atto, e non è esatto che essa, come deduce il ricorrente, abbia operato una ricostruzione errata del fatto processuale. In effetti, la Corte territoriale, non &&m ha dato valore formale alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del responsabile civile verosimilmente formulata solo oralmente in sede di discussione, ma ha voluto, con argomentazione logica, ritenere processualmente acquisibili le richieste scritte, anche nei confronti del ricorrente, successivamente depositate dalla parte civile.
Va premesso che principio generale in materia di nullità, decadenze o preclusioni è che tali sanzioni processuali debbano essere specificamente previste.
Per le prime vi è la chiara disposizione dell'art. 177 c.p.p., per i termini di decadenza vi è quella dell'art. 173 c.p.p., per le preclusioni il principio di tassatività si ricava dal sistema e da ipotesi specificamente previste (V. ad es. art. 649 c.p.p.). Orbene, la disposizione d cui all'art. 523 c.p.p., che regola la fase processuale della discussione, ha un carattere eminentemente ordinatorio, ed ha lo scopo di regolamentare l'intervento delle parti. Fatta esclusione dell'ipotesi prevista dal n. 5, secondo cui, a pena di nullità, l'imputato ed il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, tutte le altre disposizioni di tale articolo, nel caso in cui non vengano osservate, non prevedono sanzioni processuali, quindi, le eventuali violazioni rientrano nel novero delle mere irregolarità.
Di conseguenza, per il caso di specie, la mancata presentazione per iscritto della richiesta di condanna nei confronti del responsabile civile ROMA CAPITALE, secondo i tempi cadenzati dal richiamato art.523 c.p.p., da parte della costituita parte civile, ha costituito una mera irregolarità e non ha determinato alcuna revoca di costituzione della parte civile, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2, stante la successiva integrazione di tale richiesta presentata per iscritto, per altro, autorizzata del giudice.
Alcune decadenza, come denunciata dal ricorrente, si è verificata. In effetti, la prescrizione stabilita all'art. 523 c.p.p., n. 2, richiamata dall'art. 82 c.p.p., comma 2, riguarda unicamente la forma "scritta" delle conclusioni della parte civile, e non già il momento della discussione in cui devono essere presentate. È ovvio, che a tale adempimento, non regolare per la sua intempestività, le altre parti del processo hanno diritto di interloquire, e se ciò viene impedito all'imputato o al suo difensore, si verifica una nullità. E, dunque, non assume alcuna rilevanza processuale, diversamente da come evidenziato dal ricorrente, il fatto che le successive conclusioni scritte furono presentate dalla parte civile in assenza del P.M. di udienza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si reputa equo compensare le spese di questo procedimento tra le parti in ragione della questione non di semplice soluzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara intermante compensate le spese tra le parti. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012