Sentenza 2 ottobre 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - inserito dall'art. 1, comma 69 della legge 23 giugno n. 103 del 2017 ed in base al quale il pubblico ministero, nel caso di c.d. "doppia conforme assolutoria", può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. - deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso, che costituisce il momento in cui matura l'aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell'impugnazione, sicché la nuova disciplina è inapplicabile ai ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2017, n. 4398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4398 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2017 |
Testo completo
04398-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 02/10/2017 AR VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 2092/2017 Rel. Consigliere - FRANCESCA MORELLI REGISTRO GENERALE ROSA PEZZULLO N.50570/2016 ALFREDO GUARDIANO PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO dalla parte civile UL DO natec | 22/09/1985 a ACQUAVIVA DELLE FONTI dalla parte civile EL AT nato il [...] a [...] la parte civile UL HI aco 14/02/1990 a ACQUAVIVA DELLE FONTI dalla parte civile UL AR RM nato il [...] a [...] parte civile UL CO nato | 16/03/1953 a ACQUAVIVA DELLE FONTI dalla parte civile UL ARNNA rato II 17/04/1949 a ACQUAVIVA DELLE FONTI nel procecimento a carico di: LI SC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] CA AS nato [...] a [...] avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE ASS SE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnate e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso per IL PG ANNULLAMENTO CON RI IN ACCOGLIMENTO DEL 6 MOTIVO DI RICORSO DEL PG E INAMMISSIBILI GLI ALTRI RICORSI Udito il difensore L'AVV.TO GROSSSO CHIEDE L'ANNULLAMENTO CON RI L'AVV.TO FINAMORE CHIEDE L'ANNULLAMENTO CON RI L'AVV.TO AMBROSETTI CHIEDE L'ANNULLAMENTO CON RI K'AVV.TO SINISCALCHI CHIEDE LINAMMISSIBILITA' O IL RIGETTO DEI RICORSI L'AVV.TO PELLICCIOTTA CHIEDE LINAMMISSIBILITA' O IL RIGETTO DEI RICORSI 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Assise d'Appello di Milano, pronunciandosi sull'impugnazione del Pubblico Ministero e delle parti civili, ha confermato la sentenza della Corte d'Assise di Milano del 3.7.14 che aveva assolto OL CE, CC IC, IV TO AN e CA ST dagli addebiti di omicidio preterintenzionale in danno di ER IC e di falso ideologico in atto pubblico.
1.1. Ai quattro imputati, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e in servizio di pattuglia nella serata del 30.6.11, è fatto carico di avere cagionato il decesso del ER avvenuto a causa di un attacco ipertensivo che aveva determinato un'insufficienza cardiaca ed un edema polmonare acuto- avendolo percosso ed immobilizzato nel corso di un intervento seguito alla chiamata di alcuni cittadini che ne avevano segnalato la condotta molesta. Si imputa loro, altresì, l'avere attestato il falso sull'accaduto nell'annotazione di polizia giudiziaria stilata il giorno successivo.
1.2. Con riguardo alla ricostruzione dei fatti, va sottolineato che la premessa incontestata vede la vittima intrattenersi con altri due uomini di nazionalità rumena, OL EM e NT MI, all'esterno di un bar e tenere una condotta complessivamente molesta che induceva una persona abitante nella zona a chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine. Sopraggiungevano due Volanti della Polizia, la prima con a bordo OL e CC, la seconda con a bordo IV e CA. La successione degli eventi è scandita, nelle sentenze di merito, sulla base di quanto risulta dalle registrazioni di due videocamere di sorveglianza presenti nella zona (la prima quella del bar dove i tre uomini si trovavano a bere e la seconda quella di una farmacia poco distante); dal filmato realizzato con il telefono cellulare dal teste ND;
da altri due filmati, sempre realizzati con il telefono cellulare, da una passante;
dalle testimonianze dei presenti. La causa del decesso del ER è stata individuata, ed anche su questo punto non vi è contestazione, in un violento attacco ipertensivo, con conseguente cedimento del ventricolo sinistro ed edema polmonare acuto;
l'esame autoptico non ha evidenziato lesioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle collegate ad una caduta a terra e all'ammanettamento, ad eccezione di quanto poi si dirà in merito alla lesione in sede parieto- temporale destra oggetto del primo motivo di ricorso della parte civile. 1 1.3. La sentenza di primo grado, valutate le copiose risultanze processuali, ha ricostruito l'accaduto nei seguenti termini: - ER, all'arrivo della prima Volante, aveva cominciato ad insultare gli agenti OL e CC, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, sicché i due avevano chiesto l'intervento dell'altra Volante;
-ER aveva poi aggredito OL e, a quel punto, i quattro poliziotti avevano cercato di ammanettarlo, dapprima appoggiandolo al cofano della Volante - data la mole della parte offesa, il tentativo di ammanettamento non era riuscito e sia ER che i poliziotti erano caduti a terra, cosicchè i poliziotti lo avevano ammanettato mentre si trovava prono a terra, costringendolo a piegare il braccio destro dietro la schiena - per effettuare tale manovra, CC e CA lo avevano colpito sulla spalla e sulla scapola, a mani nude - a quel punto ER aveva cominciato a sentirsi male, aveva perso i sensi e i poliziotti avevano cercato di rianimarlo, gli avevano tolto le manette e lo avevano girato in posizione supina, era sopraggiunta l'ambulanza ma l'uomo era già in arresto cardiaco. L'esito assolutorio del giudizio di primo grado era quindi dipeso dall'avere ritenuto legittima la condotta degli imputati in quanto scriminata dall'adempimento del dovere. Si è ritenuto provato, in sostanza, che ER avesse insultato i poliziotti, si fosse rifiutato di consegnare i documenti, avesse aggredito un agente, sicché del tutto legittimamente poteva essere ammanettato per essere portato in Questura per essere identificato e denunciato per oltraggio o resistenza. L'intervento degli agenti, secondo la Corte d'Assise, era stato legittimo, essendo stato sollecitato da una segnalazione di molestie e disturbo, così come legittima era stata l'attività di identificazione a cui ER si era opposto. Esente da censura, infine, la tecnica di ammanettamento utilizzata dagli agenti. La ricostruzione dei fatti nei termini esposti determinava anche l'assoluzione dal reato di falso ideologico in atto pubblico, non essendo emerse difformità rispetto a quanto riportato nella relazione di servizio.
1.4. La Corte d'Assise d'Appello, dopo avere disposto la visione in aula dei diversi filmati, ascoltato i consulenti che ne hanno illustrato i punti salienti ed espletato una perizia medico legale volta a chiarire la causa di una infiltrazione emorragica in sede parieto- temporale destra, rilevata in occasione dell'esame autoptico, ha approfondito il tema della legittimità o meno dell'intervento degli imputati, avendo, gli appellanti, sostenuto che l'arresto del ER era illegittimo perché non ne 2 ricorrevano i presupposti, essendo falso che costui si fosse opposto all'identificazione e non avesse consegnato di documenti, e che, oltretutto, l'arresto era avvenuto con modalità violente, sicché sarebbe stata erroneamente ritenuta la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere. Nella motivazione della sentenza impugnata, si ripercorrono, quindi, tutte le risultanze probatorie, come acquisite nel corso del giudizio di primo grado e rinnovate in appello, per concludere che: - le modalità con cui sono stati effettuati l'arresto e l'ammanettamento sono legittime e non sono state inferte lesioni ulteriori rispetto a quelle connaturali alla necessità di bloccare la parte offesa;
- ER si era opposto all'identificazione, non aveva consegnato il proprio documento di identità, aveva ingiuriato ed aggredito uno degli agenti, sicché la decisione di procedere al suo arresto era pienamente legittima.
2. Il ricorso delle parti civili e quello del Procuratore generale si fondano su una diversa ricostruzione del fatto, secondo cui il primo contatto fra ER, i due EN e i poliziotti sarebbe stato inizialmente tranquillo: la radio il cui suono aveva disturbato i vicini era stata spenta, ER si era diretto verso un cestino della spazzatura per gettare la bottiglia di birra vuota che teneva in mano e aveva tenuto nei confronti dei primi due agenti un atteggiamento non certo aggressivo ma qualificabile, al massimo, come oltraggioso;
i tre avevano comunque consegnato agli agenti i propri documenti di identità. Le parti civili sostengono che la reazione dell'agente OL alla condotta poco urbana del ER era stata quella di sferrargli uno schiaffo, così compiendo un atto qualificabile come atto arbitrario di un pubblico ufficiale, rispetto al quale la successiva reazione del ER, che aveva inseguito il poliziotto colpendolo con una spallata, era certamente scriminata dall'arbitrarietà dell'atto del pubblico ufficiale. L'ammanettamento sarebbe avvenuto, a detta di entrambi i ricorrenti, con modalità particolarmente ed ingiustificatamente violente. Tutto ciò premesso, le parti civili sostengono che ER non pose in essere alcuna condotta di minaccia o di opposizione all'intervento degli agenti ( se non, forse, la spallata che, tuttavia, rappresentava una reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale ) sicché difetterebbero i presupposti per una legittima operazione di ammanettamento. L'illegittimità dell'intervento dei poliziotti determinerebbe, quindi, l'impossibilità di invocare l'esimente dell'adempimento di un dovere con la necessità di riconoscere, 3 invece, la loro responsabilità penale per i colpi inferti e, in generale, per la coazione complessivamente posta in essere, dalla quale è derivata la morte di ER. I motivi del ricorso delle parti civili sono volti ad evidenziare carenze, illogicità e contraddittorietà motivazionali nonché travisamento della prova o dei fatti sui seguenti punti.
2.1. La Corte d'Assise d'Appello, dopo avere disposto un supplemento di perizia volta ad accertare le cause della lesione riscontrata nel corso dell'autopsia in sede parieto-temporale destra del ER, ha condiviso l'opinione del perito, secondo cui era probabile che detta lesione fosse stata prodotta dall'impatto del capo contro il manto stradale piuttosto che dall'utilizzo di un corpo contundente ( il manganello), omettendo qualunque motivazione in ordine alle diverse conclusioni del consulente di parte, secondo cui era invece più probabile che si trattasse del segno lasciato da un corpo contundente, considerato, altresì, che nessuno dei testi aveva riferito che ER avesse battuto il capo contro il terreno.
2.2. La Corte d'Assise d'Appello ha escluso che l'imputato OL avesse colpito ER con uno schiaffo, omettendo qualunque considerazione in ordine alla diversa tesi esposta dalle parti civili, cioè che lo schiaffo vi fu, come sarebbe chiaramente visibile nel filmato.
2.3. La Corte d'Assise d'Appello ha escluso che, una volta a terra, il ER sia stato pressato da uno degli agenti con un ginocchio e colpito con un manganello, ritenendo irragionevolmente che la striscia nera che si vede nei filmati sia un laccio di un guanto del poliziotto e non un manganello.
2.4. La Corte d'Assise d'Appello avrebbe travisato la prova collocando le invocazioni di aiuto del ER, chiaramente udibili nel filmato, in un momento successivo all'ammanettamento e, quindi, collegandole al malore, mentre, in realtà, sono contestuali all'ammanettamento e collegabili alla violenza esercitata nei suoi confronti nel compimento di quella operazione.
2.5. In analogo travisamento, la Corte sarebbe incorsa nel ritenere che alcune grida che si odono nel filmato debbano essere attribuite ad un poliziotto, che dice a ER sposta 'sto braccio, basta" mentre in realtà sarebbe lo stesso ER che "1 invoca "basta, la testa, basta". La motivazione della sentenza sarebbe carente ed illogica rispetto agli argomenti addotti dalla parte civile a sostegno della diversa interpretazione ed attribuzione delle parole registrate.
2.6. La Corte d'Assise d'Appello avrebbe omesso di valutare la falsità di alcune delle dichiarazioni rese dagli imputati. Secondo quanto riferito dagli agenti, infatti, ER aveva tenuto un atteggiamento aggressivo, dapprima dando una testata ad OL e poi tentando di sferrargli un pugno, non riuscendovi per l'intervento del collega CC. Le riprese della videocamera collocata della zona danno conto, invece, del fatto che non vi fu alcuna testata o pugno da parte del ER ed il teste ND ha riferito di una semplice spallata, sicché, essendo provato il mendacio sul punto, la Corte avrebbe dovuto indicare i motivi per cui, diversamente, le altre parti del racconto degli imputati dovrebbero essere ritenute credibili.
2.7. Erroneamente la Corte d'Assise d'Appello avrebbe ritenuto sussistenti i presupposti legittimanti l'arresto del ER, sostenendo che costui fosse responsabile di resistenza a pubblico ufficiale per avere proferito minacce, compiuto un gesto di violenza all'indirizzo di un agente ed essersi rifiutato di esibire un documento di identità. Nella ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata non si fa cenno ad alcun gesto di minaccia e si ridimensiona il gesto di violenza ad una semplice spallata, che, secondo la tesi delle parti civili, costituisce reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale e, comunque, andrebbe interpretata come gesto provocatorio o di mera insolenza, secondo quanto chiarito dal teste oculare ND. La decisione di procedere all'ammanettamento sarebbe stata, quindi, del tutto ingiustificata, anche secondo l'opinione espressa dai due cittadini EN presenti al fatto.
2.8. Si evidenziano carenze motivazionali anche con riguardo alla valutazione dell'attendibilità dei testimoni, con particolare riguardo ai EN che si trovavano in compagnia della parte offesa. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che costoro si fossero tenuti a debita distanza in quanto spaventati dalle reazioni del ER, omettendo di considerare invece che EM OL ha dichiarato di essersi allontanato perché inorridito e UC MI di avere cercato di aiutare l'amico chiedendo ripetutamente ai poliziotti di lasciarlo stare.
2.9. Plurime illogicità e contraddizioni sono denunziate anche sul tema della avvenuta consegna o meno delle carte di identità agli agenti da parte del ER e dei due cittadini EN. Secondo la parte civile, i documenti di identità furono consegnati, e ciò sarebbe dimostrato: dalle dichiarazioni dei due EN di avere consegnato le carte di identità 5 - dalla circostanza che nella relazione di servizio redatta il giorno successivo ai fatti non sia fatto alcun riferimento al rifiuto, da parte dei soggetti controllati, di fornire le generalità o esibire i documenti - dalla circostanza che i due cittadini EN non siano stati denunciati per il reato di cui all'art.651 c.p. - dal rinvenimento di tutte e tre le carte di identità nelle tasche del ER ( che dimostrerebbe che i documenti erano stati strumentalmente infilati nelle tasche della vittima prima del trasporto in ospedale per far credere che essi non erano stati consegnati ai poliziotti). Rispetto a questa tesi e soprattutto con riguardo alla spiegazione del fatto che le tre carte di identità si trovassero nelle tasche della vittima, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata e non terrebbe in adeguato conto le risultanze processuali.
2.10. Si denunzia, infine, la totale carenza di motivazione riguardo al tema dell'eccesso colposo nell'adempimento del dovere.
3. Il ricorso del Procuratore generale approfondisce il profilo dell'illegittimità o quantomeno dell'eccessività della scelta di arrestare il ER e quello dell'eccesso nell'uso dei mezzi di coazione fisica da parte degli imputati nella fase dell'ammanettamento, così da innescare il meccanismo eziologico che ha condotto a morte la vittima. Sotto quest'ultimo aspetto, si prospetta la possibile riqualificazione giuridica del fatto, rubricato come omicidio preterintezionale, in quella di cui agli artt. 113, 589 co.1 c.p. in riferimento agli artt.53 e 55 c.p. I diversi temi sono trattati in nove motivi di censura, in cui sono dedotti violazioni di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova.
3.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni normative che avrebbero legittimato l'arresto in flagranza del LL per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, con il correlato vizio motivazionale. Si sostiene che, avendo il ER e i due EN spento la radio, il cui elevato volume infastidiva i vicini, al sopraggiungere degli agenti, non vi era alcun altro atto d'ufficio che i poliziotti dovessero compiere, sicché eventuali postume offese o manifestazioni di insofferenza da parte della vittima rispetto all'operato della Polizia avrebbero dovuto essere ricondotte nell'alveo del reato di oltraggio, che non consente l'arresto. 6 Si richiama, altresì, la problematica relativa alla consegna o meno, da parte dei tre, dei documenti di identità, nei termini già evidenziati nel ricorso delle parti civili ( punto 2.9.) e sviluppati nel terzo motivo del ricorso del PG.
3.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità. La sentenza di secondo grado pone come argomento forte a sostegno della decisione secondo cui i tre non consegnarono agli agenti i documenti di identità, una conversazione registrata da ER OM, avvenuta fra costei, Di AL NG e ND, nel corso della quale sarebbe emerso che le carte di identità dei tre personaggi erano caduti dalla tasca della vittima prima del trasporto in ospedale e uno dei sanitari dell'ambulanza le aveva consegnate a Di AL, così smentendo le diverse dichiarazioni rese dalla ER, secondo cui ella stessa aveva trovato le tre carte di identità nella tasca del padre in ospedale dopo il decesso. A detta del ricorrente, la registrazione della conversazione è inutilizzabile ai sensi dell'art.191 c.p.p. in quanto si tratta di un documento fonografico non formato in virtù di una autonoma iniziativa extraprocessuale della teste- parte civile ma bensì per iniziativa del difensore, quindi operando come una sorta di longa manus di questi e senza il rispetto di quelle prescrizioni normative che debbono necessariamente accompagnare l'acquisizione di informazioni da parte del difensore nell'interesse del soggetto patrocinato.
3.3. Con il terzo motivo si deducono ulteriori vizi motivazionali sempre sul tema dell'avvenuta consegna, o meno, delle carte di identità. In proposito, si sottolinea l'illogicità ed il contrasto con vari elementi di prova dell'affermazione secondo cui gli agenti ebbero modo di vedere il documento di identità di ER soltanto in Ospedale;
si censura la sentenza per avere ingiustificatamente svalutato le deposizioni dei due EN, i quali ebbero sempre a dichiarare di avere mostrato agli agenti i propri documenti;
si svolgono argomenti analoghi a quelli trattati nel ricorso delle parti civili per giungere ad affermare che motivi di carattere logico inducono a ritenere che le carte d'identità vennero effettivamente consegnate ai poliziotti e che tale dato non è smentito dal fatto, ingiustamente valorizzato dai giudici di merito, che del gesto non vi sia traccia nelle riprese delle telecamere, posto che è fuori di dubbio che l'episodio non venne ripreso in tutto il suo svolgimento. La sentenza impugnata, a dire del ricorrente, è illogica laddove ritiene che i due EN abbiano consegnato a ER, per motivi ignoti ed evidentemente prima dell'intervento dei poliziotti, i propri documenti di identità, perfettamente regolari, rifiutandosi di consegnarli alla polizia al momento dell'identificazione, rischiando 7 una denuncia per il reato di cui all'art. 651 c.p. e addirittura tacendo la circostanza anche dopo la morte del ER.
3.4. Con il quarto motivo si deducono vizi motivazionali riguardo alla individuazione di presunte minacce proferite da ER in danno degli agenti, in quanto i gesti del ER, così come ripresi dalle telecamere non costituirebbero minacce ma rappresenterebbero manifestazioni di disistima e scarso rispetto per l'autorità, tali da integrare non già il delitto di resistenza ma quello di oltraggio.
3.5. Analoghi vizi motivazionali sono dedotti, nel quinto motivo di ricorso, con riguardo all'individuazione del gesto di violenza compiuto da ER in danno dell'agente OL che, a tutto concedere, si sarebbe limitato ad una semplice spallata, così come riferito dal teste ND. Tale gesto sarebbe, secondo il ricorrente, comunque riconducibile alla fattispecie di non di una violenza oltraggio, trattandosi di una sorta di ingiuria reale e strumentale ad ostacolare una attività di pubblica sicurezza in corso.
3.6. Il sesto motivo denunzia la violazione degli artt. 43,53,55 e 589 c.p. con riferimento alla fattispecie di omicidio colposo per eccesso colposo nell'uso di mezzi di coazione fisica e l'erronea applicazione dell'art. 2 co.2 lett.b) CEDU, con i correlati vizi motivazionali. Il ricorrente sostiene che, anche ammesso che ER avesse commesso il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e l'arresto fosse legittimo, la condotta degli imputati nella fase dell'ammanettamento, soprattutto in presenza di una resistenza meramente passiva da parte dell'uomo, avrebbe travalicato i limiti che l'art 2 CEDU e la giurisprudenza di legittimità hanno da tempo individuato perché si possa parlare di uso legittimo di mezzi di coazione fisica. Sotto tale profilo, si sottolinea che vi deve essere proporzione fra lo scopo perseguito dalla forza pubblica e la gravità degli esiti dell'operazione. Nel caso di specie, l'arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale era facoltativo;
la eventuale mancata consegna dei documenti avrebbe giustificato un accompagnamento in Questura e non un arresto;
l'azione di contenimento costituita nel bloccare, in quattro, la vittima in posizione prona ammanettarla e colpirla dieci volte sulle spalle e la schiena è da ritenere, secondo il ricorrente, del tutto esorbitate rispetto allo scopo. In particolare, il ricorrente evidenzia alcuni particolari che i giudici di secondo grado avrebbero ingiustificatamente ignorato o comunque travisato: i dieci colpi furono inferti perché ER teneva il braccio rigido e non si faceva ammanettare, cioè in una fase di resistenza passiva, sicché, a buon diritto possono essere qualificati come percosse e non come azione contenitiva;
già nella fase dell'ammanettamento 8 il ER aveva invocato aiuto più volte, come risulta dalla deposizione della farmacista TT, ingiustificatamente svalorizzata dai giudici di merito;
quindi, già in quel momento egli aveva cominciato a sentirsi male e gli agenti avrebbero dovuto desistere dall'azione di contenimento in posizione prona, girarlo e togliere la manette, cosa che era avvenuta soltanto quando l'uomo aveva già perso conoscenza.
3.7. Con il settimo motivo si denunzia l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. ed i correlati vizi motivazionali con riguardo al mancato accertamento del nesso di causalità. Nei motivi di appello era stato evidenziato che, al fine di determinare l'esistenza del nesso causale fra la condotta degli agenti e la morte, si doveva fare riferimento non alle sole percosse ( cioè ai dieci colpi sferrati alle spalle e alla schiena durante l'operazione di ammanettamento) ma all'azione contenitiva nel suo complesso. La Corte d'Assise d'Appello non replica all'argomento e ignora, secondo il ricorrente, i profili omissivi connessi all'inosservanza degli obblighi attinenti alla posizione di garanzia degli imputati ed all'omessa prestazione di soccorso a fronte delle ripetute invocazioni di aiuto della persona offesa.
3.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo ai criteri di accertamento della colpa, data la mancata risposta, da parte della Corte territoriale, ai motivi di appello relativi alla prevedibilità dell'evento dannoso. Si sarebbe ingiustificatamente ed immotivatamente condivisa la posizione del primo giudice, secondo cui l'attacco ipertensivo legato alla patologia cardiaca di cui soffriva la vittima sarebbe stato imprevedibile da parte degli imputati, senza considerare le obiezioni mosse sul punto nell'appello, che richiamavano la posizione di garanzia che un agente di polizia riveste rispetto alla salute delle persone.
3.9. Il nono motivo di ricorso è relativo al reato di falso e deduce la violazione dell'art.479 c.p. e vizi motivazionali in quanto i giudici di merito, nell'escludere il falso in atto pubblico, avrebbero ingiustificatamente omesso di considerare l'incompletezza della relazione, che non dava conto della condizione di sofferenza del ER, delle sue richieste di aiuto e dei dieci colpi infertigli. Si tratterebbe di un falso per omissione su circostanze di rilievo che avrebbero consentito di attribuire al contenuto dell'atto un senso ed un significato diversi e corrispondenti agli accadimenti reali. 6 4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha presentato nuovi motivi di ricorso, depositati l'8.8.17, recanti la copia integrale degli atti richiamati nel ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
5. Il difensore degli imputati ha presentato, in data 7.9.17, una memoria in cui sottolinea l'inammissibilità dei ricorsi, in quanto devolvono al giudice di legittimità una integrale rivalutazione dei fatti di causa, non consentita e contrastante con i limiti di deducibilità dei vizi di motivazione nel caso di doppia conforme. La difesa si sofferma, poi, sul tema della avvenuta consegna o meno dei documenti di identità, per ribadire che la tesi dei ricorrenti si scontra inevitabilmente con il contenuto della conversazione fra presenti registrata da ER OM;
registrazione la cui utilizzabilità non è dubitabile, dato che è stata acquisita con il consenso delle parti e che la persona che l' ha effettuata ha preso parte alla conversazione. Si replica, inoltre, alle censure svolte nei ricorsi con riferimento alla ricostruzione del comportamento della vittima, con piena adesione a quanto ritenuto dai giudici di merito. Infine, si esclude che la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito lasci spazio ad una responsabilità colposa in capo agli imputati, da un lato vista la regolarità dell'operazione di ammanettamento eseguita, dall'altro vista la non conoscibilità dei fattori di rischio legati alla patologia cardiaca di cui soffriva la vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'art. 608 co.1 bis c.p.p., entrato in vigore a seguito della riforma legislativa di cui alla legge 23.6.17 n.103, limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello che confermino una sentenza di proscioglimento ai soli casi di cui all'art.606 co.1 lett. a), b) e c), con esclusione, quindi, dei vizi motivazionali. Il principio tempus regis actum che regola la successione nel tempo delle leggi processuali induce a ritenere non tanto che la norma citata sia immediatamente applicabile ai processi già pendenti innanzi alla Corte di Cassazione ( in questo caso tutti i motivi del ricorso della parte civile e gran parte di quelli del ricorso del Procuratore generale sarebbero inammissibili), quanto piuttosto che il parametro di 10 riferimento, ai fini dell'applicabilità dell'art.608 c.p.p.novellato, sia la proposizione dell'impugnazione, cioè la data di presentazione del ricorso. La parte ricorrente è, infatti, titolare di una legittima aspettativa circa la valutazione di ammissibilità dell'impugnazione alla luce della normativa vigente al momento della proposizione. Si tratta di una interpretazione costituzionalmente orientata e diretta ad un bilanciamento delle esigenze di deflazione processuale, al cui soddisfacimento risponde la nuova formulazione dell'art.608 co.1 bis c.p.p., rispetto al diritto di impugnazione delle parti, assegnando preminenza a quest'ultimo che, nella scala dei valori costituzionalmente garantiti, certamente precede l'interesse ad una maggiore celerità processuale.
1.1. Ciò premesso e ritenuta la non applicabilità dell'art.608 co.
1. bis c.p.p. nel presente procedimento, in quanto i ricorsi sono stati presentati prima dell'entrata in vigore della 1.103/17, va comunque ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha posto dei chiari limiti alla possibilità di denunziare vizi motivazionali e travisamento della prova in caso di doppia conforme. In particolare, è preclusa la deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art.606 co.1 lett e) c.p.p. in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo e secondo grado di giudizio ( Sez. 5 n.18975 del 13.2.17 Rv.269906; Sez. 2 n.7986 del 18.11.16, dep.20.2.17, Rv.269217; Sez. 6 n.5146 del 16.1.14 Rv.258774). Sotto questo profilo sono, quindi, inammissibili le censure dirette ad una rivalutazione di alcuni elementi definiti nei medesimi termini nelle due sentenze di merito, con specifico riguardo: - all'interpretazione del gesto compiuto da OL all'indirizzo di ER, che le due sentenze di merito hanno concordemente escluso trattarsi di uno schiaffo, in base alle dichiarazioni del teste UC ed a considerazioni di carattere logico (pagine 111 ss.sentenza di primo grado, pagina 65 sentenza di secondo grado); - all'esclusione dell'impiego di un manganello per colpire ER;
si veda in proposito l'attenta disamina delle testimonianze alle pagine 19 ss.della sentenza di primo grado in cui si esclude radicalmente l'ipotesi che vi sia stato un pestaggio in danno della parte offesa;
alla pagina 150 della stessa sentenza si esclude la presenza di uno sfollagente sulla scena del fatto, sia sulla base della visione del filmato che sulla base delle testimonianze e di considerazioni di carattere logico;
a pagina 70 della sentenza di appello si giunge ad identiche conclusioni, dando atto della ripetuta visione del filmato e della conforme interpretazione di esso data dal 11 perito, e si opera una valutazione critica di quelle deposizioni da cui la parte civile avrebbe desunto la presenza di un corpo contundente;
sul punto è comunque dirimente l'assenza di lesioni riconducibili ad un corpo contundente;
- all'impossibilità di interpretare alcune grida che si odono nel corso del filmato nel senso che si tratti di una invocazione del ER "basta, la testa, basta" e non piuttosto di un esortazione rivolta allo stesso da uno degli agenti sposta 'sto " braccio basta" (si vedano le pagine 148 della sentenza di primo grado e 74 della sentenza di appello, in cui conformemente si rileva, fra l'altro, che, nel filmato, mentre la frase viene pronunciata, non si vede alcun colpo alla testa); Ne consegue l'inammissibilità del secondo, terzo e quinto motivo del ricorso delle parti civili.
2. Vi sono alcuni temi in ordine ai quali la sentenza di secondo grado si è fondata su ulteriori acquisizioni probatorie che sono state parimenti oggetto di censura. In particolare, si fa riferimento alla perizia, disposta in appello, al fine di valutare l'origine della lesione in sede temporo- parietale destra. La sentenza impugnata, nell'aderire alle conclusioni del perito - secondo cui non è possibile precisare se detta lesione sia stata provocata da un corpo contundente o dall'impatto del capo contro un substrato rigido ma si tratta in ogni caso di una lesività estremamente modesta tiene implicitamente conto delle diverse opinioni - manifestate dal consulente ed esclude, comunque, la rilevanza di tale lesione ai fini della ricostruzione dell'accaduto, in quanto la sua estrema modestia non consente di ricondurla all'impiego del manganello o a percosse sul capo della vittima ( pagina 60). Il primo motivo di ricorso della parte civile è, quindi, manifestamente infondato.
3. Merita un approfondimento anche il tema della spallata che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fu data da ER all'agente OL. La Corte d'Assise ha ritenuto provato il fatto ( non ripreso dalle telecamere perchè in quel momento i protagonisti erano coperti dal furgone) sulla base della deposizione del teste ND e delle dichiarazioni, di analogo contenuto, da lui rese nel corso di colloqui con ER OM e da costei registrati. I giudici di appello hanno avvalorato tale conclusione anche sulla scorta di considerazioni di carattere logico e, nel complesso, non pare che i ricorrenti abbiano inteso negare che questo gesto vi fu, quanto piuttosto ricondurlo o ad una legittima reazione all'atto arbitrario del pubblico ufficiale ( lo schiaffo) o ad un generico intento oltraggioso. Si è detto come il motivo di ricorso delle parti civili diretto ad una rivalutazione della prova dello schiaffo sia inammissibile, sicché deve essere esclusa la configurabilità 12 di un atto arbitrario dell'agente OL che avrebbe determinato una reazione legittima in capo a ER. Sotto tale profilo è, quindi, manifestamente infondato anche il settimo motivo del ricorso delle parti civili. Il ricorso del Procuratore generale che, pur correttamente, non entra nel merito della questione di fatto se la spallata vi fu o meno, iscrive il gesto ad una generica volontà di oltraggio. Riservata la trattazione del tema della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale o di omicidio colposo per eccesso nell'adempimento di un dovere, basterà qui evidenziare che i giudici di merito hanno ritenuto provato che ER compi, al di là delle violenze verbali, un gesto aggressivo diretto ad un agente e che tale condotta contribuì alla decisione dei poliziotti di ammanettarlo.
4. I ricorrenti hanno dato grande spazio alla questione inerente alla consegna, o meno, agli agenti dei documenti di identità da parte della vittima e dei due cittadini EN. L'argomento è stato discusso ampiamente nelle due sentenze di merito e approfondito in quella di appello, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che legittimassero l'arresto del ER. Sia i giudici di merito che i ricorrenti portano argomenti di carattere logico a sostegno delle rispettive tesi ed evidenziano le prove a loro favorevoli, confutando, ad un tempo, quelle a favore della tesi contrapposta. Resta, tuttavia, un dato fondamentale indiscusso, vale a dire che i documenti di identità del ER e dei due EN si trovavano nella tasca della giacca del ER. Per giungere ad affermare, come sostengono i ricorrenti, che furono messi li da uno degli agenti ( quale e in che momento?) al fine di precostituirsi una prova della legittimità dell'arresto, non sono sufficienti ipotesi o considerazioni logiche ( peraltro neutralizzate da analoghe considerazioni di segno contrario) ma sarebbe necessaria una prova certa dotata della forza persuasiva idonea a dimostrare che quattro agenti di polizia, o uno di essi, abbiano consapevolmente manipolato delle prove.
4.1. A tale proposito, va dichiarata la manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale. La trascrizione della registrazione del colloquio fra ER OM, ND e Di AL è qualificabile come documento ed è stata acquisita su concorde richiesta delle parti. Non sussistono, quindi, i profili di inutilizzabilità evidenziati dal ricorrente, tenuto conto del costante orientamento di legittimità secondo cui "La registrazione 13 fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la registrazione della conversazione tra presenti è qualificabile quale prova documentale anche nell'ipotesi in cui sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria)" Sez. 5, n. 4287 del 29/09/2015,dep. 02/02/2016, Rv. 265624 e nello stesso senso, da ultimo, anche Sez. 2, n. 3851 del 21/10/2016, dep. 26/01/2017 Rv. 269089. Se così è, e per concludere sul tema dei documenti di identità, bisogna tenere presente che il tenore del colloquio, da cui risulta che i documenti vennero trovati nella tasca della vittima dal personale dell'ambulanza al momento dell'intervento e consegnati a Di AL, smentisce le dichiarazioni rese in dibattimento da ER OM, secondo cui ella li ritrovò nella tasca del padre all'obitorio, getta una pesante ombra sulla attendibilità della teste e rende implausibile che, nella concitazione del momento ed alla presenza di numerose persone, gli agenti o uno di essi abbiano proditoriamente infilato i documenti di identità nelle tasche della vittima. Sono, quindi, infondati il terzo motivo del ricorso del Procuratore generale ed il nono motivo del ricorso delle parti civili.
5. Quanto finora esposto, consente di ritenere esente da critiche la ricostruzione della prima parte dell'episodio da parte dei giudici di merito. Ad un atteggiamento quantomeno oltraggioso ed aggressivo da parte del ER fece seguito la decisione, da parte degli agenti, di ammanettarlo, dapprima appoggiandolo sul cofano dell'autovettura di servizio. Difficile sostenere che, a questo punto, la condotta della parte offesa non possa essere qualificata come resistenza a pubblico ufficiale, visto che gli agenti non riuscirono a portare a compimento la manovra di ammanettamento in piedi, date le sue intemperanze fisiche, che determinarono la caduta a terra di tutti quanti ( si veda in proposito la testimonianza ND, non contestata sul punto, il quale sali in casa per prendere il telefono cellulare e riprendere la scena, in quanto trovava divertente vedere come un solo uomo tenesse in scacco gli agenti). del primo e quarto motivo del ricorso del Procuratore Di qui l'infondatezza generale.
5.1. Nella seconda fase dell'ammanettamento, che vede ER prono a terra e gli agenti intenti a fissargli le manette ( una per ciascun polso e la terza di raccordo) è 14 A stato ritenuto, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede per le motivazioni già esposte, che vennero sferrati dieci colpi, tre dall'agente CC e sette dall'agente CA. E' stato anche ritenuto che questi colpi vennero sferrati non dai due agenti contemporaneamente ma prima da uno e poi dall'altro con le medesime modalità, vale a dire con il palmo della mano e sulla scapola destra, al fine di indurre ER a piegare il braccio destro per portare a compimento l'ammanettamento ( pagine 132 ss. sentenza di primo grado, pagina 73 sentenza di appello.
5.2. Il reato di omicidio preterintenzionale presuppone il compimento di atti diretti a commettere uno dei delitti di cui agli artt. 581 e 582 c.p. Nel caso che ci occupa, essendo state escluse le lesioni, il reato presupposto è quello di percosse e, all'esito dei due gradi di giudizio, l'unica condotta astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art.581 c.p. è rappresentata dai dieci colpi sferrati alla spalla del ER. L'integrazione del reato di cui all'art.581 c.p. presuppone una azione violenta produttiva di sensazioni fisiche dolorose senza conseguenze morbose di alcun genere ( diversamente si tratterebbe del diverso reato di lesioni) e diretta a cagionare del male (Sez. 1, n. 1088 del 12/03/1971 Rv. 11807301) Non sono riconducibili alla fattispecie penalmente sanzionata ex art.581 c.p. le condotte che determinino in qualche misura una manomissione fisica ed anche una sensazione di dolore nella persona offesa con finalità diverse da quelle di infliggere una sofferenza (vedi Sez. 5, n. 44986 del 21/09/2016 Rv. 268299 in motivazione). La spinta verso un soggetto che si intenda allontanare da una situazione pericolosa, le manovre dirette a medicare un malato, l'aiuto prestato ad un ginnasta per eseguire un esercizio, il pizzicotto diretto a sollecitare l'attenzione o con intento scherzoso, rappresentano altrettanti esempi di gesti che possono provocare manomissioni fisiche ed anche sensazioni dolorose in chi li subisce ma non sono diretti a questo, il che esclude la sussistenza del reato, senza per questo ritenere che l'elemento soggettivo del reato di percosse si configuri in termini di dolo specifico. In altre parole, ove la condotta di manomissione fisica sia doverosa o consentita, l'eventualità che essa determini una sensazione di dolore in capo a chi la subisce non consente, comunque, di ritenere sussistente il reato di percosse. Nel caso che ci occupa, è stato accertato che i colpi vennero inferti al solo scopo di indurre ER a piegare il braccio, nell'ambito di una tecnica di ammanettamento che è stata ritenuta conforme alle regole e ciò vale ad escludere che si tratti di percosse. 15 Venendo meno il reato di percosse, evidentemente non è configurabile l'omicidio preterintenzionale, anche perché, come esaustivamente argomentato dai giudici di merito, l'eventuale indebita contenzione del ER da parte delle forze dell'ordine, che potrebbe integrare i diversi reati di violenza privata o sequestro di persona, non può costituire reato presupposto nella fattispecie di cui all'art.584 c.p. Ove si ritenesse che la morte del ER sia dipesa da illegittime modalità di apprensione si entrerebbe nel campo, mai arato, dell'art.586 c.p.
6. Così inquadrato l'argomento, perdono rilevanza tutte le censure aventi ad oggetto l'assoluzione dal reato di omicidio preterintenzionale e, al di là di quanto si è già osservato in relazione ai singoli motivi di ricorso, residuano il decimo motivo del ricorso delle parti civili ed il sesto, settimo, ottavo motivo di ricorso del Procuratore generale. Il decimo motivo di ricorso delle parti civili è generico, in quanto si limita ad osservare che, benchè i giudici di appello avessero preso atto che nell'impugnazione si poneva il tema dell'eventuale sussistenza dell'eccesso colposo nell'adempimento di un dovere e benchè nella motivazione, a pagina 77, si facesse una esplicita riserva di trattare più oltre l'argomento, il tema non era stato più ripreso. La completezza del ricorso del Procuratore generale impone, invece, l'esame delle specifiche censure attinenti alla violazione degli artt. 43,53,55 e 589 c.p. ed ai correlati vizi motivazionali.
6.1. La sentenza di appello non affronta in un apposito paragrafo il tema della eventuale configurabilità di un diverso reato ma, tenuto conto anche del fatto che il reato di cui agli artt. 113, 51, 55, 589 c.p. era stato quello originariamente contestato ai quattro imputati, superato poi dalla nuova contestazione del reato di omicidio preterintenzionale dopo l'udienza preliminare, nelle motivazioni delle sentenze di merito vi sono amplissimi rimandi alla problematica dell'omicidio colposo per eccesso nell'adempimento di un dovere. Va ritenuto, quindi, correttamente assolto l'obbligo motivazionale. In particolare: "Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione" ( Sez. 3,n. 44418 del 16/07/2013 Rv. 257595 e giurisprudenza di legittimità costante). 16 6.2. La configurabilità del reato di omicidio colposo, anche nella forma dell'eccesso nell'adempimento del dovere, presuppone l'individuazione della regola cautelare violata, del nesso di causa, della prevedibilità dell'evento con un giudizio ex ante. I giudici di merito hanno ritenuto che la tecnica di ammanettamento fosse conforme alle regole (pagina 195 della sentenza di primo grado) e la sentenza di appello esamina il problema assai ampiamente alle pagine 73 e seguenti. Si sostiene, in particolare, che l'autopsia ha escluso lesioni riconducibili a percosse, che vi è prova della manovra posta in essere prima da CC e poi da CA diretta a costringere ER a piegare il braccio per ultimare l'operazione di immobilizzazione e contenimento, che l'azione è stata compiuta prima da uno e poi dall'altro con le medesime modalità e che tutti i poliziotti si sono sollevati non appena ultimato il posizionamento delle manette, che ER non è mai stato colpito alla testa. Si conclude, quindi, che le condotte degli agenti non si sono protratte al di là di quanto necessario a concludere l'ammanettamento e che la forza fisica impiegata nel frangente apparsa conforme alle normali tecniche di ammanettamento di cui la Corte ha preso visione (pagina 77). Anche la sentenza di primo grado, alle pagine 192 e seguenti, illustra con dovizia di particolari la correttezza della tecnica di ammanettamento utilizzata e l'esistenza di una proporzione fra la forza fisica impiegata rispetto al tipo di resistenza opposta dalla parte offesa . Si è quindi concluso che l'avere posto il ER in posizione prona e l'averlo colpito ripetutamente alla spalla per indurlo a piegare il braccio allo scopo di completare l'ammanettamento sono condotte che rientrano nei limiti strettamente necessari a tale scopo.
6.3. Con riguardo alla prevedibilità dell'evento, entrambe le sentenze di merito escludono, con motivazioni concordi e non illogiche, fondate su una lettura plausibile degli atti di causa e specificamente dei filmati e delle testimonianze, che le grida di aiuto del ER potessero essere interpretate come segno di una sofferenza prodromica ad un esito tragico, in tempi tali da consentire utilmente agli agenti di cessare la pressione e iniziare manovre di soccorso. Si è infatti sostenuto che le invocazioni di aiuto sono da ricollegare al malore e sono successive rispetto all'azione con cui i due agenti avevano tentato di costringere ER a piegare il braccio;
in particolare, a pagina 75 della sentenza di appello, si evidenzia che nel filmato si vede l'uomo con il braccio destro teso in avanti, che non lo piega e reagisce con forza all'opposta forza esercitata dai poliziotti, sino a che questi non riescono a concludere la faticosa manovra;
si sostiene, quindi, che la 17 reazione del ER non denota sofferenza né è ipotizzabile che un soggetto sofferente possa essere in grado di reagire in quel modo e per non poco tempo. Ad ulteriore conforto della tesi secondo cui, durante l'ammanettamento, il ER non aveva mostrato segni di sofferenza, è citata la chiamata fatta da OL alla Centrale Operativa, in cui comunica che tutto è sotto controllo. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, dunque, durante l'operazione di ammanettamento ER non evidenziò segni di sofferenza che potessero far presagire il successivo malore ed indurre gli agenti a cessare la pressione. Il tentativo del ricorrente Procuratore generale di anticipare le grida di aiuto ad un momento precedente, costituisce censura in punto di fatto della sentenza impugnata, in quanto inerisce alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. (sez.2 n°42595 del 27.10.09, Errico). In analogo vizio incorre anche il quarto motivo del ricorso delle parti civili. I giudici di appello hanno anche precisato che la sequenza degli accadimenti, svolti in pochi secondi, porta ad escludere una condotta negligente in capo agli operanti che, non appena resisi conto delle condizioni di sofferenza in cui versava il ER, lo girarono in posizione supina, gli tolsero le manette e cercarono di rianimarlo ( pagina 76). Significativamente, la chiusa motivazionale della sentenza di appello recita "non si è trattato quindi ( come pure sarebbe stato possibile) della situazione sfuggita di mano a poliziotti giovani e inesperti ma violenti, bensì di una tragica fatalità, sicuramente generata dalla condizione di stress in cui il soggetto arrestato è venuto a trovarsi. Tale situazione, tuttavia, non è scaturita da condotte illegittime o inizialmente legittime e poi degenerate, da parte degli operanti, bensì dalle condizioni fisiche preesistenti del ER ( note solo a lui) e dal suo successivo comportamento". Negli stessi termini si sono pronunciati anche i giudici di primo grado (pagina 199), escludendo il superamento dei limiti della scriminante dell'adempimento del dovere, ritenendo non configurabile alcun profilo di colpa generica o specifica e richiamando le conclusioni del consulente dr.Thene circa l'imprevedibilità, nel caso di specie, di un attacco ipertensivo.
6.4. La lettura delle due motivazioni consente di ritenere che entrambi i Collegi abbiano escluso la prevedibilità dell'evento anche sotto il profilo della efficienza 18 causale delle condizioni fisiche preesistenti del ER ( affetto da ipertrofia ventricolare e iperteso), non note agli agenti, rispetto alla morte. La causa della morte è stata individuata in un violento attacco ipertensivo dovuto allo stress emotivo del contenimento, all'eccitazione, all'intossicazione alcolica ed ai colpi, che ha determinato una insufficienza contrattile acuta del ventricolo sinistro, già affetto da cardiopatia intensiva, con edema polmonare acuto ( pagg.86 ss.sentenza di primo grado). Si è anche dato atto che la compressione sul corpo di ER non vi è stata, l'ammanettamento è stato fatto con più manette, la condizione di coazione è durata meno di due minuti, l'attacco ipertensivo ha comportato il cedimento del cuore nel giro di pochi secondi e ciò è avvenuto poco dopo l'ammanettamento ( pag. 91). Anche in questo caso, a fronte di una ricostruzione conforme e non illogica degli eventi da parte dei giudici di primo e secondo grado, il ricorrente Procuratore generale propone una rilettura delle prove da cui desume l'illegittimità - dell'operazione di ammanettamento e la sproporzione fra la forza esercitata rispetto all'obiettivo- non consentita in questa sede. I giudici di merito hanno concordemente escluso che l'evento fosse prevedibile, in ragione essenzialmente delle condizioni di salute del ER, preesistenti e ignorate dagli imputati, e dell'estrema rapidità con cui si è manifestato il malore a cui è immediatamente seguito il decesso. Sotto tale profilo appaiono, quindi, infondate le censure mosse dal ricorrente Procuratore generale nel settimo motivo di ricorso, posto che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non lascia alcuno spazio all'ipotesi per cui una più tempestiva percezione, da parte degli agenti, della condizione di sofferenza del ER ne avrebbe evitato la morte. Analoghe considerazioni valgono anche in ordine all'ottavo motivo di ricorso. Va aggiunto che le sentenze di merito hanno ampiamente motivato circa la inattendibilità delle esclamazioni registrate nei video girati dalla teste Di Guglielmo ed hanno ritenuto che la percezione della sofferenza della parte offesa non potesse essere anticipata rispetto al momento in cui effettivamente gli agenti ne ebbero contezza e prontamente presero le misure conseguenti.
7. Quanto osservato consente di superare le censure contenute nel nono motivo del ricorso del Procuratore generale. Se si parte dal presupposto, accettato anche dal ricorrente, che nella relazione di servizio non sono state indicate circostanze false, non si può ritenere che l'avere omesso di descrivere la situazione di sofferenza manifestata da ER, le richieste di aiuto e le specifiche circostanze dei tre e sette colpi sferrati sulla scapola, integri 19 un falso per omissione su circostanze essenziali dell'azione e funzionale ad allontanare dai redattori dell'atto la responsabilità per il decesso del ER.
8. Il rigetto dei ricorsi determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del Procuratore generale e quelli delle parti civili e condanna queste ultime al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 ottobre 2017 I Presidente Maria Vessichelli Milan Il Consigliere estensore Francesca Moreli Depositato in Cancelleria Roma, li 30 GEN. 2018 DI CA Direttore Amministrativo asa Odina Odika GALLIANO M 0 20 2