Sentenza 11 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis", deve escludersi l'operatività dell'istituto qualora esso richieda al giudice della esecuzione non un riscontro meramente ricognitivo della perdita di efficacia della norma incriminatrice, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. ( Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 68 T.U.L.P.S. sulla necessità della licenza del questore non sia dato desumere, attraverso un percorso meramente ricognitivo, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dall'art. 31 legge n. 110 del 1975, in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2012, n. 2638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2638 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 11/12/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3643
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 1358/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VO AN N. IL 01/11/1969;
avverso l'ordinanza n. 1188/1997 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 14/03/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14.3.2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di OC ES di revoca, per intervenuta abolizione del reato a norma dell'art. 673 c.p.p., della condanna alla pena di L. un milione di ammenda irrogata con decreto penale del 10.11-1997 per il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 31 (violazione dell'obbligo di munirsi di licenza per la gestione di attività di tiro a segno). Il richiedente assumeva che, a seguito della la sentenza della Corte Cost. n. 56 del 1970 che aveva dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 (T.U.L.P.S.), non era più necessaria la licenza del prefetto per l'apertura di un campo di tiro a segno. Il Tribunale rigettava l'istanza sul rilievo che, ai fini del giudizio sulla intervenuta abrogazione del reato, era necessario il compimento di una attività valutativa non consentita al giudice dell'esecuzione.
Ricorre il difensore deducendo violazione di legge e vizio della motivazione: nessun limite sussiste in capo al giudice dell'esecuzione nel momento in cui è chiamato a decidere in ordine ad istanze aventi ad oggetto la richiesta di revoca di sentenza di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premesso che a norma dell'art. 2, comma 2 e art. 673 c.p.p., l'abolizione del reato capace di elidere il giudicato penale è quella intervenuta posteriormente alla pronuncia irrevocabile di condanna, si rileva la correttezza dell'assunto del giudice secondo cui in tema di revoca della sentenza per "abolitio criminis" ai sensi dell'art. 673 c.p.p., anche ritenendo che l'istituto possa operare quando l'abolizione del reato sia intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna, deve tuttavia escludersi la detta operatività nel caso in cui essa richieda, da parte del giudice dell'esecuzione, non un riscontro meramente ricognitivo dell'intervenuta perdita di efficacia della norma incriminatrice applicata nel giudizio di cognizione, ma una indagine valutativa in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni cui è subordinata la produzione dell'effetto abrogativo. (Sez. 1, n. 5480 del 02/11/1995 - dep. 12/07/1996, Magnani, Rv. 205318; conforme Sez. 1, n. 27300 del 05/07/2005, Maiello, Rv. 232002). Nel caso in esame il giudice del merito, con motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.68 (T.U.L.P.S.) nella parte in cui prescrive la necessità della licenza del questore per i trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, non sia dato desumere, attraverso un percorso argomentativo "meramente ricognitivo" e privo di ogni componente valutativa, l'intervenuta abrogazione della diversa fattispecie di reato proprio prevista dalla L. n. 110 del 1975, art. 31 in materia di vigilanza sulle attività di tiro a segno.
A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna OC ES al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2013