Sentenza 11 luglio 2000
Massime • 1
L'istituto della revoca della sentenza a seguito di "abolitio criminis", a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., opera anche in relazione alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 stesso codice, atteso che, da un lato, il rito del patteggiamento non tocca il principio di diritto sostanziale "nullum crimen sine lege", operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate e dei loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice, e, dall'altro, il giudice dell'esecuzione non deve compiere alcun accertamento di merito, ma solo la valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale, e ciò anche quando la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma riscritta con una riduzione del relativo ambito di operatività. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 323 cod. pen., commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 e consistito nel rilascio di concessioni edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica locale, in relazione alla quale si trattava di stabilire se tale condotta rientrasse nella nuova definizione dell'illecito come fatto compiuto "in violazione di norme di legge o di regolamento").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2000, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 11/7/200
1. Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N. 4968
3. " Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI Consigliere N. 9985/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA RO, n. 13.1.1933 a Tezze sul Brenta
avverso l'ordinanza in data 30.4.1999 del Tribunale di Bassano del Grappa Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M., Dott. Aurelio GALASSO, che chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento O S S E R V A:
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca di due sentenze di patteggiamento con le quali era stata applicata a LA RO un pena - poi aumentata per continuazione - per "violazioni dell'art. 323 - o 324 - C.P.", sul presupposto che le modifiche successivamente apportate con L. 16.7.1997 n. 234, restringendo l'ambito dell'incriminazione, ne lascerebbero al di fuori le condotte contestate. Ad avviso del giudice dell'esecuzione l'istituto della revoca della condanna previsto dall'art. 673 C.P.P. non può applicarsi alla fattispecie, poiché la sentenza di patteggiamento non contiene ne' un accertamento di un reato ne' un giudizio di colpevolezza, onde la verifica necessaria al fine di stabilire se la condotta sia ora penalmente indifferente "è in radice impedita dalla natura e dall'incompletezza degli elementi ricavabili dagli atti del procedimento e dal fatto che la sussistenza del reato in relazione al quale è intervenuto l'accordo non ha formato oggetto di positivo accertamento".
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione, rilevando che, in sede di revoca ex art. 673 C.P.P., compito del giudice dell'esecuzione non è quello di compiere accertamenti sul fatto, ma di svolgere una mera verifica circa la riconducibilità della fattispecie ritenuta in sentenza anche se pronunciata con rito sommario alla norma incriminatrice, come modificata dal legislatore (verifica fra l'altro nel caso concreto di semplice soluzione, dovendo solo stabilirsi se il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica locale rientri nella nuova definizione dell'illecito come fatto compiuto "in violazione di norme di legge o di regolamento").
Il ricorso è fondato. Infatti, come stabilito dall'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 445 C.P.P., "salve diverse disposizioni di legge la sentenza" di patteggiamento "è equiparata ad una pronuncia di condanna", e come tale soggetta a revoca a norma del successivo art. 673. La consolidata giurisprudenza di questa Corte - ricordata, ma non rettamente intesa dal giudice "a quo" - ha chiarito i limiti dell'equiparazione, nel senso che essa opera soltanto con riferimento all'applicazione della pena, essendo ontologicamente incompatibile ove riferita all'accertamento. Nella procedura regolata dall'art. 444 C.P.P. vi è infatti una rinuncia dell'imputato a "difendersi provando", in corrispettivo di altri benefici;
l'accordo intervenuto in proposito tra le parti si esprime in un atto negoziale che, ove superi il vaglio di legittimità operato dal giudice - tra l'altro - sulla corretta qualificazione giuridica del fatto contestato e sull'insussistenza di cause di immediato proscioglimento, diviene titolo per l'applicazione della pena, escludendo l'accertamento di merito, invece connaturale al rito ordinario ed agli altri procedimenti speciali. Nel patteggiamento vi è dunque una "poena sine judicio", e ciò spiega perché, secondo la ricordata giurisprudenza, non è ammesso il mezzo di impugnazione straordinario della revisione, che presuppone un giudizio di merito fondato su nuovi elementi sopravvenuti o scoperti. Il rito previsto dall'art.444 C.P.P. non tocca invece il principio di diritto sostanziale
"nulla poena sine lege", sancito dall'art. 2 C.P. ed operante anche retroattivamente, con conseguente cessazione delle sanzioni irrogate, e loro effetti, in caso di abrogazione della norma incriminatrice. Ne segue la piena applicabilità dell'art. 673 C.P.P., norma strumentale all'attuazione di tale principio, anche alla sentenza di patteggiamento. Anche nell'ambito di questa, infatti, il giudice della cognizione era tenuto a provvedere - nell'ambito dei poteri di controllo sulla qualificazione giuridica e sulla insussistenza di cause di immediato proscioglimento - alla verifica della astratta configurabilità del reato, con riferimento al fatto descritto nell'imputazione su cui si era formato l'accordo delle parti;
ne' in sede esecutiva - in caso di dedotta "abolitio criminis" - è richiesto al giudice alcun accertamento di merito, ma solo la parallela valutazione in astratto della fattispecie oggetto della sentenza rispetto al nuovo assetto del sistema penale. Tale conclusione non incontra un limite quando - come nel caso di specie - la norma incriminatrice non sia stata interamente abrogata, ma "riscritta", riducendone l'ambito di operatività; anche in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione è tenuto a confrontare l'imputazione su cui si è formato l'accordo - normalmente risultante dall'intestazione della sentenza - con la nuova norma incriminatrice, onde riscontrare se sia in questa ricompresa. Eventuali difficoltà derivanti dalla stesura del provvedimento vanno risolte con i consueti poteri di interpretazione ed esplicitazione del contenuto della sentenza, in ogni caso riconosciuti al giudice dell'esecuzione (tenendo presente che, poiché la verifica in sede di cognizione è avvenuta allo stato degli atti, non è esclusa la loro consultazione per trarne gli opportuni chiarimenti).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al giudice "a quo", per la deliberazione sull'istanza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bassano del Grappa per la deliberazione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2000