Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
Ai sensi degli artt. 56 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo Unico sull'istruzione superiore) e 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza.
In tema di arbitrato rituale, perché possa ritenersi formato il giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria devono ricorrere due condizioni: il lodo deve aver pronunciato nel merito; la decisione, seppure di una sola, delle questioni di merito non deve essere stata oggetto di impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO FERRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SERVIZI TECNICI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso l'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MEDUGNO, giusta procura speciale per Notaio Vincenzo De Paola di Roma rep. n. 42969 del 30.6.1999;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" ROMA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n.^ 17857/99 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" ROMA, in persona del Magnifico Rettore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SERVIZI TECNICI SpA;
- intimata -
e sul 3^ ricorso n.^ 14722/99 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "LA SAPIENZA" ROMA, in persona del Magnifico Rettore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SERVIZI TECNICI SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso l'avvocato FRANCESCO GIORGIANNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI MEDUGNO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 983/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Giorgianni e Medugno, che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con lodo, pronunciato il 30 maggio 1997, il collegio arbitrale dichiarava risolta per impossibilità sopravvenuta la convenzione concessoria stipulata il 27 giugno 1985 tra l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e la s.p.a. Italposte, ora Servizi Tecnici s.p.a., per la realizzazione della nuova sede dei Dipartimento di informatica e sistemistica della predetta Università; in parziale accoglimento della domanda risarcitoria della Servizi Tecnici, dichiarava l'Università responsabile, nella misura del 20%, per mancata collaborazione, di quanto fosse stato posto definitivamente a carico della Servizi Tecnici stessa per effetto del lodo 15.6.1995, che condannava detta ultima società a corrispondere alla società Astaldi, appaltatrice dei lavori, un risarcimento di oltre quattro miliardi di lire;
condannava l'Università a pagare alla Servizi Tecnici L. 200.000.000 per rimborso dei costi derivanti dall'immobilizzo della struttura operativa e della progettazione della variante;
compensava interamente le spese processuali e poneva a carico della Servizi Tecnici il 75% delle spese ed onorari del collegio arbitrale.
Detto lodo veniva impugnato dalla s.p.a. Servizi Tecnici dinanzi alla Corte d'appello di Roma, indicando vari motivi di nullità. In particolare, con il primo motivo, la menzionata società denunciava nullità del lodo per incompromettibilità in arbitri della materia e difetto di giurisdizione del collegio arbitrale. A sua volta la Università "La Sapienza" proponeva impugnazione incidentale.
Con sentenza 26 febbraio 1999, depositata in cancelleria il 29 marzo 1999, la corte adita dichiarava la nullità del su indicato lodo 30 maggio 1997.
A sostegno di tale decisione la corte osservava che con la clausola di cui all'art. 16 della convenzione 27 giugno 1985 tra l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma e la Servizi Tecnici s.p.a. le parti contraenti non avevano manifestato la volontà di devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie relative al rapporto posto in essere;
che, comunque, con detta convenzione erano stati trasferiti alla Servizi Tecnici, per la realizzazione dell'opera, pubblici poteri, per cui, nella specie, ricorreva un'ipotesi di concessione di opera pubblica;
che, pertanto, la clausola compromissoria, di cui all'art. 16 della convenzione, era nulla, riguardando controversie che, all'epoca della sua stipulazione, in virtù dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 erano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che la nullità non poteva considerarsi sanata dalla previsione dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, aggiunto dall'art. 9 della legge n. 216 del 1995, che aveva equiparato, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti. Avverso tale sentenza la Servizi Tecnici s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n. 13637/99 R.G.) sulla base di tre motivi illustrati con memoria. La Università degli Studi "La Sapienza" di Roma ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale (iscritto al n. 17857/99 R.G.) sulla base di tre motivi. La Università "La Sapienza" ha proposto anche autonomo ricorso (iscritto al n. 14722/99), cui la Servizi Tecnici ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Servizi Tecnici s.p.a. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 161, primo comma, e 360, n. 4, c.p.c. avendo la corte di appello dichiarato la nullità del lodo come conseguenza della dichiarazione di inesistenza ovvero di nullità della clausola compromissoria, rendendo così anche una pronuncia sulla validità della clausola compromissoria non richiesta da nessuna delle parti. Con il secondo motivo la società su indicata denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329, secondo comma, c.p.c. e dell'art. 2909 cc. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.. Deduce la ricorrente che, il lodo, dopo aver dichiarato espressamente ammissibile la domanda di arbitrato, aveva deciso il merito della lite sul pacifico presupposto dell'esistenza e della validità della clausola compromissoria;
che tale statuizione non era stata impugnata da nessuna delle due parti nel giudizio avanti alla corte d'appello;
che, conseguentemente, tale capo del dispositivo era passato in giudicato;
che il giudicato precludeva alla corte d'appello l'esame della validità della clausola.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c..
Contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto che con la pattuizione, contenuta nell'art. 16 della convenzione 27 giugno 1985, le parti non avevano inteso devolvere ad arbitri la risoluzione delle controversie relative al rapporto concessorio, atteso che dal tenore letterale della clausola, dal senso delle espressioni utilizzate dalle parti stesse, dal loro inequivoco comportamento emergeva chiaramente che queste avevano, invece, espresso la volontà di avvalersi di un collegio arbitrale per definire ogni controversia eventualmente tra loro insorta.
Con un ulteriore profilo di censura la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, la eventuale nullità della clausola compromissoria era stata sanata dall'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216), che, ai fini della tutela giurisdizionale, aveva equiparato le concessioni di lavori pubblici agli appalti.
Con il primo motivo dei ricorso incidentale la Università "La Sapienza" denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 808, 809 e 829 c.p.c.; 1367 e 1362 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto che l'art. 16 della convenzione. stipulata tra le parti in causa, non contenesse una clausola compromissoria, essendo tale conclusione smentita sia dalle espressioni usate che dal comportamento tenuto dalle parti contraenti.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 830 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p,c.; contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Secondo la ricorrente l'affermata inesistenza della potestas iudicandi degli arbitri per mancanza di clausola impediva alla corte d'appello di esaminare la vertenza sotto qualsiasi ulteriore profilo, compresa la giurisdizione, atteso che se una clausola è storicamente inesistente, non può essere, nello stesso tempo, giuridicamente nulla, presupponendo la nullità giuridica l'esistenza di fatto della disposizione contrattuale.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 31 bis l. 11.2.1994 n. 109 e dell'art. 5 l.
6.12.1971 n. 1034, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., avendo il legislatore, con l'emanazione del citato art. 31 bis, inteso sanare a posteriori la nullità delle clausole che prevedevano arbitrati in materia di concessioni di lavori pubblici. Identici motivi sono contenuti nel ricorso, proposto come impugnazione autonoma avverso la sentenza della corte d'appello dall'Università "La Sapienza" di Roma (n. 14722/99 R. G.). Nel relativo controricorso la Servizi Tecnici s.p.a. eccepisce la inammissibilità di tale ricorso perché tardivo e perché proposto dall'Avvocatura dello Stato in assenza di procura ad litem e, comunque, in difetto di una preventiva autorizzazione a stare in giudizio, conferita dal competente organo deliberativo dell'Ateneo. Tutti i ricorsi suindicati devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza, sotto il n. 13637/99.
Posto, poi, che dopo una prima impugnazione contro la stessa sentenza, che funge da impugnazione principale, le successive impugnazioni devonsi ritenere tutte incidentali e che deve considerasi proposto per primo il ricorso che viene notificato per primo, nel caso che ne occupa deve ritenersi principale il ricorso proposto dalla Servizi Tecnici s.p.a., notificato alla Università degli Studi di Roma "La Sapienza" il 5 luglio 1999, mentre deve essere ritenuto incidentale quello proposto da quest'ultima come impugnazione autonoma, in quanto notificato alla Servizi Tecnici s.p.a. successivamente e precisamente il giorno 8 luglio 1999. Controparte ha eccepito l'inammissibilità di quest'ultimo ricorso, perché notificato oltre il sessantesimo giorno a partire dal 7 maggio 1999, cioè dalla data della notifica della sentenza impugnata.
L'eccezione è infondata, perché detto ricorso, pur essendo stato proposto come impugnazione autonoma, devesi ritenere, per quanto su esposto, incidentale.
Siffatto ricorso deve essere proposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 369, 370 e 371 c.p.c, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.
Nel caso che ne occupa il ricorso in questione è stato notificato soltanto tre giorni dopo la notifica di quello principale, per cui la sua proposizione devesi ritenere tempestiva.
La sua proposizione però, per il principio di consumazione dei diritto d'impugnazione una volta che questo sia stato validamente esercitato, rende inammissibile il ricorso incidentale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" notificato alla controparte il 29 settembre 1999, quindi, successivamente a quello proposto in via autonoma e da ritenersi, invece, incidentale, che contiene, peraltro, identici motivi (e pertanto inutile). infatti, secondo il consolidato insegnamento di questa corte (cfr. tra le molte cass. n. 3318 del 1988; cass. n. 10284 del 1994; cass. n. 7822 del 1995; cass, n. 10513 del 1999), il ricorso per cassazione, proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza, vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti, sicché il ricorso incidentale successivamente proposto dalla stessa parte va dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione del potere di impugnazione ed il suo contenuto ha valore soltanto di controricorso. Infondata è, infine, la ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso dell'Università degli Studi "La Sapienza", perché proposto dall'Avvocatura dello Stato senza essere munita di procura ad litem e, comunque, in difetto di una preventiva autorizzazione a stare in giudizio, conferita dal competente organo deliberativo dell'Ateneo, atteso che il potere dell'Avvocatura dello Stato di rappresentare e difendere in giudizio l'Università summenzionata non richiede, dopo le modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura medesima, introdotte dalla legge 3 aprile 1979 n. 103 (in particolare rileva l'art. 11 della citata legge, che ha modificato l'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611), un'espressa deliberazione dell'organo di detto ente,
prevista solo al diverso fine di escludere l'indicato potere, per il caso in cui intenda affidare la propria difesa a liberi professionisti.
Questa corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare il principio, che il collegio condivide, secondo cui ai sensi degli artt. 56 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (testo unico sull'istruzione superiore) e 43 del R.D. 3Tottobre 1933 n. 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza (cfr. cass. n. 4512 del 1983;
cass. n. 2321 del 1986, entrambe rese a sezioni unite). Esaurito l'esame di tutte le questioni preliminari, circa i motivi di ricorso il collegio osserva.
Il primo motivo del ricorso principale, proposto dalla Servizi Tecnici s.p.a, è infondato.
Non sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione per avere il giudice a quo esaminato, senza che ne fosse richiesto dalle parti, le questioni della esistenza e della validità della clausola compromissoria, trattandosi di questioni che incidono sulla potestas iudicandi degli arbitri, che come tali possono essere esaminate d'ufficio nell'ipotesi in cui il lodo, come nel caso di specie, non contenga una espressa statuizione al riguardo (cfr. in tal senso cass. n. 8410/98; cfr. anche cass. n. 6698/2000). Anche il secondo motivo è infondato.
Deduce la società ricorrente che il lodo, dopo avere risolto due eccezioni preliminari sollevate dall'Avvocatura dello Stato, relative alla ammissibilità della domanda di arbitrato, ha dichiarato espressamente ammissibile tale domanda, decidendo, poi, il merito della lite sul pacifico presupposto dell'esistenza e della validità della clausola compromissoria. Siccome la statuizione relativa all'ammissibilità dell'arbitrato e, quindi, all'esistenza ed alla validità della clausola, contenuta nel capo a) del dispositivo dei lodo, non era stata impugnata da nessuna delle due parti in causa dinanzi alla Corte d'appello, sul punto si era formato il giudicato ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c., per cui era a questa precluso il potere di esaminare la questione.
Ritiene il collegio di poter fondatamente escludere che sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria si sia formato il giudicato.
Non si è formato un giudicato esplicito, non avendo le parti chiesto espressamente agli arbitri di pronunciarsi sulla esistenza e validità della clausola compromissoria e non essendo perciò stata emessa sulla stessa una specifica pronuncia.
Nè si è formato un giudicato implicito.
Ritiene il collegio che, per quanto riguarda la formazione di tale giudicato - incidendo l'esistenza e la validità della clausola compromissoria sulla potestas iudicandi degli arbitri - possa trovare applicazione analogica il principio, affermato costantemente da questa corte, secondo cui il giudicato implicito sulla giurisdizione, idoneo a precludere l'esame della questione nei successivi stadi e gradi del processo, si forma solo nella ipotesi in cui si sia formato il giudicato su una statuizione di merito, che presuppone necessariamente l'affermazione, sia pure implicita, della giurisdizione dei giudice che ha emesso la relativa pronuncia (cfr. in tal senso cass. sez. un. n. 2711 del 1963; cass. sez un. n. 874 del 1966; cass. sez. un. 3509 del 1978). Pertanto, perché possa ritenersi formato il giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria devono ricorrere due condizioni: il lodo deve avere pronunciato nel merito;
la decisione, seppure di una sola, delle questioni di merito non deve essere stata oggetto di impugnazione.
Nel caso che ne occupa non v'è decisione sul merito che non sia stata investita dall'impugnazione per nullità del lodo e, quindi, resta escluso che si sia potuto formare implicitamente, sulla questione in parola, il giudicato.
Fondate sono, invece, entrambe le censure, proposte con il terzo motivo.
Erroneamente la corte di appello ha affermato che la pattuizione contenuta nell'art. 16 della convenzione 27 giugno 1985 non costituisca una clausola compromissoria.
Tale clausola, che può essere esaminata direttamente da questa corte, dovendosi risolvere la questione dell'esistenza o meno della potestas iudicandi degli arbitri e, quindi, questione che attiene al processo, rispetto alla quale la corte di cassazione è anche giudice del fatto, è del seguente tenore: "Le eventuali controversie che insorgessero tra il concedente ed il concessionario dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il concessionario, che abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Università, la quale provvederà su di essa nel termine perentorio di novanta giorni dalla ricevuta notifica. Peraltro, qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà in facoltà dell'Università di stabilire e comunicare prima della scadenza dei novanta giorni un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione. Il concessionario non potrà di conseguenza adire il collegio arbitrale prima che l'Università abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi. Il collegio arbitrale sarà costituito da un membro designato dal concedente, un membro designato dal concessionario e un terzo nominato dai due arbitri di parte. In mancanza di accordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente dei Tribunale di Roma". Dal tenore letterale si evince chiaramente che le parti, per la soluzione delle eventuali controversie, hanno previsto un previo tentativo di risoluzione amministrativa e soltanto, dopo la decisione in via amministrativa o la mancata decisione entro il termine previsto per provvedere, la possibilità di sottoporre la controversia al giudizio di un collegio di arbitri. La bontà di tale interpretazione della clausola trova conforto nel comportamento successivo delle parti.
Infatti, una volta esperito infruttuosamente il tentativo di risoluzione amministrativa, la Servizi Tecnici s.p.a, ha notificato la domanda di arbitrato, provvedendo alla nomina dei proprio arbitro. L'Università ha aderito alla iniziativa della Servizi Tecnici, nominando a sua volta il proprio arbitro, senza muovere alcuna contestazione circa l'esistenza della clausola compromissoria. Nel giudizio, svoltosi dinanzi agli arbitri, nessuna delle parti ha mai posto in dubbio che dall'art. 16 della convenzione scaturisse il potere degli arbitri di decidere la controversia. I contraenti, come si può constatare, dopo la pattuizione in parola hanno tenuto costantemente un comportamento univocamente indicativo della intenzione, nel pattuire la clausola di cui all'art. 16, di dar vita ad una clausola compromissoria.
Passando all'esame della seconda censura proposta con il terzo motivo il collegio osserva che sul punto vi sono numerose pronunce, rese da questa corte a sezioni unite, nel senso che la nullità della clausola compromissoria, rilevata dalla corte d'appello perché relativa a materia sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario e devoluta a quella esclusiva dei giudice amministrativo, deve ritenersi sanata dall'entrata in vigore dall'art. 31 bis l. 11.2.1994 n. 109 (cfr. al riguardo cass. n. 5299/97; n. 10634/97; n. 580/99),
Questa corte, infatti, ha affermato il principio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994 (introdotto dall'art. 9 del D.L. n. 101 del 1995,
convertito, con modificazioni, nella legge 216 del 1995), il cui comma 4 dispone che, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni di nuova costruzione in materia di lavori pubblici - configurabili allorché l'amministrazione conferisca al privato, oltre al semplice incarico materiale della esecuzione di un'opera pubblica, come nel caso dell'appalto, anche quello di compiere una serie di attività, quali, tra le altre, la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, la scelta degli appaltatori, il cui esercizio presuppone il trasferimento delle funzionì pubbliche necessarie per l'espletamento dell'opera stessa - sono equiparate agli appalti, le controversie relative a tali concessioni non sono più assoggettate, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì, in deroga all'art. 5 cod. proc. civ., agli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, anche ove si tratti di giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 101 del 1995. Ne consegue che, qualora la controversia abbia ad oggetto pretese relative a diritti soggettivi, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. E, ove, nel vigore dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, si fosse stipulata la clausola con la quale si attribuiva la controversia alla competenza speciale degli arbitri (la cui decisione è deliberata a conclusione di procedimento che si svolge nell'ambito della giurisdizione ordinaria), da considerare, all'epoca, nulla per violazione della predetta norma imperativa, attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, tale nullità sarebbe sanata con effetto ex tunc, sia pure ai soli fini processuali della giurisdizione, per la sopravvenienza della disposizione dell'art. 31 bis. Fondati sono anche i tre motivi del ricorso incidentale. Il primo ed il terzo motivo contengono censure sostanzialmente identiche a quelle proposte con il terzo motivo del ricorso principale e, quindi, debbono essere accolti per le medesime ragioni. Con il secondo motivo giustamente deduce la ricorrente che la affermata inesistenza della clausola compromissoria precludeva alla corte d'appello di affermarne, poi, la nullità, perché relativa a controversie sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario. Se una clausola compromissoria è di fatto inesistente, non può essere certamente nulla, non potendo essere affermata, per il principio di non contraddizione, la nullità giuridica di qualcosa che non esiste.
Per le su esposte ragioni devono essere rigettati i primi due motivi del ricorso principale;
accolti il terzo motivo di detto ricorso ed i tre motivi del ricorso incidentale (n. 14722/99, proposto come impugnazione autonoma); deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale (n. 17857/99) proposto con il controricorso al ricorso principale;
deve essere cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d'appello di Roma che per il giudizio si uniformerà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte riunisce il ricorso 14722/99 ai ricorsi nn. 13637/99 e 17857/99, che riunisce fra loro;
rigetta i primi motivi del ricorso principale della Servizi Tecnici s.p.a.; accoglie il terzo motivo del medesimo ricorso, nonché il ricorso n. 14722/99 dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; dichiara inammissibile il ricorso 17857/99 dell'Università; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001