Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1086
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Sentenza 26 gennaio 2001

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Ai sensi degli artt. 56 del R.D. 31 agosto 1933 n. 1592 (Testo Unico sull'istruzione superiore) e 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (Testo Unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un'Università degli studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta "ope legis" all'Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza.

In tema di arbitrato rituale, perché possa ritenersi formato il giudicato implicito sulla questione della esistenza o su quella della validità della clausola compromissoria devono ricorrere due condizioni: il lodo deve aver pronunciato nel merito; la decisione, seppure di una sola, delle questioni di merito non deve essere stata oggetto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1086
    Data del deposito : 26 gennaio 2001

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