Sentenza 24 marzo 2004
Massime • 1
Le porzioni di sanzione sostitutiva non espiata a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni si convertono per il residuo ancora da espiare nella pena detentiva sostituita, per tale dovendosi intendere quella irrogata e poi sostituita dal giudice della cognizione, seguendo quindi l'operazione di riconversione lo stesso criterio di ragguaglio utilizzato per sostituire la pena detentiva. (Nella specie, la Corte ha ravvisato un mero errore di computo della quantità di pena residua ed ha provveduto direttamente alla rettificazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2004, n. 16811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16811 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1592
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 027362/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RV AN, N. IL 13/06/1977;
avverso ORDINANZA del 03/06/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALATI G. (annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata).
OSSERVA
RV ON, cui il Pretore di Caserta aveva applicato, con sentenza in data 8.10.1996, la pena di mesi sei di reclusione, sostituita da un anno di libertà controllata - con esecuzione iniziata il 4.6.2001 - ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva convertito la porzione di sanzione sostitutiva non espiata al 26.9.2001, a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni, in otto mesi ed otto giorni di reclusione. Denuncia violazione degli artt. 66 e 108 L. 24.11.1981 n. 689, nonché dei principi di legalità della pena e di intangibilità del giudicato, in quanto con il provvedimento impugnato si era ragguagliato il periodo di residua libertà controllata a pari tempo di reclusione, senza considerare che il titolo esecutivo aveva utilizzato il criterio di ragguaglio prescritto dall'art. 57, co. 3, L. n. 689/1981 ("un giorno di pena detentiva equivale... a due giorni di libertà controllata").
Il ricorso è fondato. Infatti, per testuale disposto dell'art. 66 L. n. 689/1981, la violazione di prescrizioni inerenti alla libertà
controllata ne comporta la conversione - per il residuo ancora da espiare - "nella pena detentiva sostituita"; per tale deve intendersi quella irrogata - e poi sostituita -dal giudice della cognizione. Ne segue che l'operazione di (ri)conversione deve seguire lo stesso criterio di ragguaglio utilizzato dalla sentenza di condanna, secondo il quale un giorno di reclusione è pari a due giorni di libertà controllata;
criterio del resto di generale portata, essendo prescritto "per qualsiasi... effetto giuridico" (art. 57, co. 3, L. citata). Come esattamente osservato dal ricorrente, il diverso metodo di calcolo adottato dal provvedimento impugnato darebbe luogo all'espiazione senza titolo di una pena superiore e diversa da quella stabilita dal giudice penale, in violazione del giudicato e del principio di legalità. Nè adottato al co. 1 dell'art. 108 L. n. 689/1981 nell'ipotesi di conversione in pena detentiva della libertà
controllata applicata a sua volta in conversione di una pena pecuniaria;
ammesso che (secondo l'interpretazione prevalente) in tal caso sia previsto un ragguaglio di un giorno di reclusione per ciascun giorno di libertà controllata (menzionando la norma "un uguale periodo"), si tratterebbe di previsione a carattere eccezionale rispetto alla regola generale sancita al citato art. 57, co. 3, e quindi già argomenti in contrario possono trarsi dal sistema per ciò solo, oltre che per le ragioni sopra esposte, non estensibile alla diversa fattispecie qui in esame. Ne segue che esattamente - avendo il condannato espiato dal 4.6 al 26.9.2001 mesi 3 e giorni 22 di libertà controllata, equivalenti a un mese e 26 giorni di reclusione, la pena residua da espiare in conversione è pari a (mesi 6 - 1 - giorni 26) mesi 4 e giorni 4 di reclusione, cioè esattamente la metà di quanto calcolato dall'ordinanza impugnata. Trattandosi di mero errore di computo della quantità della pena residua, alla rettifica deve direttamente provvedere questa Corte, senza pronunciare annullamento (art. 619, co. 2, C.P.P.).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, visto l'art. 619, co. 2, C.P.P., rettifica la misura della pena detentiva residua risultante dalla conversione della libertà controllata applicata a RV ON con sentenza del Pretore di Caserta in data 8.10.1996 in mesi quattro e giorni quattro di reclusione.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2004