Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
In virtù del principio della consumazione del diritto d'impugnazione, la proposizione dell'impugnazione principale non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via incidentale a seguito della successiva proposizione da parte dell'intimato di ricorso incidentale, ovvero di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 10513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10513 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso l'avvocato A. FOSCARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO RIZZO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI BA MA NA;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 07243/97 proposto da:
DI BA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso l'avvocato M. CALABRESE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI GRECO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
IACP DELLA PROVINCIA DI LECCE;
- intimato -
e sul 3° ricorso n° 07482/97 proposto da:
I.A.C.P. - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso l'avvocato A. FOSCARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FULVIO RIZZO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI BA MA NA;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di LECCE, depositata l'11/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Rizzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il ricorso n. R.G. 7243/97 l'inammissibilità; l'accoglimento del ricorso principale dello IACP, l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale dello IACP.
Svolgimento del processo
1 La Gescal, con citazione 25 febbraio 1972, convenne dinanzi al Tribunale di Roma Di TA Maria Giuseppina. Espose che la stessa, in data 15 aprile 1958, tramite la cooperativa Arcobaleno, aveva presentato, ex art. 8 della legge n.1148 del 1955, domanda di prenotazione di alloggio da costruirsi, in relazione al bando 31 febbraio 1958; che la domanda era stata accolta e che in data 3 novembre 1958 era stata stipulato contratto di locazione con promessa di vendita dell'appartamento indicato nell'atto. Essendo successivamente emersa la insussistenza dei requisiti soggettivi per l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio provinciale del lavoro di Lecce, con provvedimento 17 giugno 1969, non impugnato dall'interessata, aveva annullato l'assegnazione dell'appartamento e ne aveva chiesto il rilascio. La Gescal, ciò premesso, chiedeva che la promessa di vendita dell'appartamento in questione, sito in Lecce, via Oberdan 22, piano quarto, int. 7, fosse dichiarata nulla o, in subordine, che fosse annullata, con la condanna della convenuta al rilascio e al pagamento delle somme dovute per il godimento, da compensarsi, fino alla concorrenza, con quelle pagate per la prenotazione dell'alloggio ed ammortamento del prezzo, detratte le spese, ponendosi a carico di chi di dovere l'eventuale conguaglio.
La convenuta si costituiva deducendo l'inesistenza giuridica dell'atto di annullamento dell'assegnazione, non potendo l'autotutela amministrativa incidere su un diritto soggettivo perfetto e che nella citazione non si indicava a che titolo si chiedeva l'annullamento del contratto. Deduceva che, comunque, l'immobile sorgeva su suolo acquistato dagli assegnatari e, pertanto, apparteneva ad essi ai sensi dell'art. 934 cod. civ. Soppressa nelle more del giudizio la Gescal e operato il trasferimento dell'immobile allo I.A.C.P. di Lecce, quest'ultimo si costituiva e, sull'accordo delle parti, che ritenevano competente il Tribunale di Lecce, la causa veniva cancellata dal ruolo e riassunta dinanzi a quel Tribunale.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza 27 maggio 1987, dichiarava la nullità del contratto in questione, condannava la Di TA al rilascio dell'immobile e rigettava la domanda di pagamento proposta contro di essa.
La Di TA proponeva appello avverso la sentenza, deducendo che la nullità del contratto non poteva essere dichiarata sulla base dell'atto unilaterale della pubblica amministrazione di annullamento dell'assegnazione dell'appartamento. In ogni caso non si sarebbe potuto trattare di nullità ma di annullabilità e la relativa azione era prescritta. Comunque l'immobile era stato costruito su suolo del quale essa appellante era comproprietaria, cosicché ne era divenuta proprietaria ex art. 934 cod. civ. Chiedeva pertanto che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta nei suoi confronti fosse rigettata o comunque dichiarata prescritta. Chiedeva inoltre di essere dichiarata comproprietaria della quota di suolo su cui insisteva l'immobile e, determinato il valore della quota, fosse compensata con quello dell'appartamento.
Lo I.A.C.P. si costituiva e chiedeva il rigetto dell'appello. Con autonomo atto notificato il 16 agosto 1987, proponeva a sua volta appello, in relazione al rigetto della domanda di pagamento delle somme dovute dalla Di TA per l'illegittimo godimento dell'appartamento, con compensazione di quanto a lei spettante a vario titolo in relazione all'appartamento in questione. Chiedeva, in particolare, la rivalutazione delle somme ad esso spettanti per il su detto titolo.
Riuniti gli appelli, la Corte di appello di Lecce, con sentenza 19 dicembre 1992, pronunciando definitivamente sull'appello della Di TA, lo rigettava confermando la declaratoria di nullità del contratto e la condanna al rilascio dell'appartamento. Pronunciando non definitivamente sulla domanda di cui all'appello dello I.A.C.P., la accoglieva quanto all'an debeatur, disponendo al riguardo c.t., all'esito della quale, con sentenza 11 aprile 1996, condannava la Di TA al pagamento della somma di lire 56.004.763, con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Di TA con atto notificato il 23 maggio 1997, formulando un unico motivo di gravame. Ha parimenti proposto ricorso per cassazione lo I.A.C.P. con atto notificato il 26 maggio 1997, con il quale ha formulato un unico, articolato, motivo di gravame.
Successivamente lo I.A.C.P. ha anche depositato controricorso e ricorso incidentale, avverso il ricorso della Di TA, notificato a mezzo del servizio postale in data 5 giugno 1997, con il quale ha sostanzialmente riproposto i motivi del suo ricorso principale, dandovi maggiore ampiezza e sviluppo. Lo I.A.C.P. ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione
1 I tre ricorsi vanno riuniti, riguardando tutti la medesima sentenza, per essere decisi, ai sensi dell'art, 335, c.p.c., unitariamente.
2 Lo I.A.C.P., con il ricorso principale, denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla determinazione dei parametri e criteri previsti per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Premette in proposito che la sentenza non definitiva della Corte di appello di Lecce, con la quale è stata dichiarata la nullità del contratto stipulato il 21 novembre 1964, deve ritenersi passata in giudicato, per essere stata notificata alla Di TA e non impugnata nel termine di legge. Deduce che erroneamente il c.t. avrebbe quantificato, male interpretando il quesito postogli e le statuizioni della sentenza non definitiva al riguardo, il danno da illegittima occupazione dell'alloggio sulla base dei canoni sociali previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto detti canoni sono riferibili solo alla legittima occupazione degli alloggi e non a quella illegittima, quale era quella in questione e per di più con riferimento a quelli previsti per la fascia di lavoratori meno abbienti, non essendovene nel caso di specie i presupposti.
Deduce che tali doglianze erano state proposte alla Corte di appello, che erroneamente le avrebbe disattese, ritenendole precluse dal disposto della sentenza parziale alla quale si era conformata l'ordinanza della Corte ammissiva dei quesiti al c.t., che a giudizio del ricorrente non richiedevano il tipo di valutazione effettuato dal consulente. Sarebbe, comunque del tutto incongruo e contraddittorio avere ritenuto nullo il contratto in questione, per la mancanza da parte della Di TA dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica, e quantificare poi il danno sulla base dei canoni previsti per il caso di locazione a soggetti che avevano quei requisiti.
La Di TA, con il suo ricorso, denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce al riguardo che la promessa di vendita era anteriore alla deliberazione di annullamento dell'assegnazione, cosicché quest'ultima non poteva incidere su di essa determinando la nullità del contratto, non potendo il provvedimento amministrativo incidere su un diritto soggettivo già acquisito, dovendosi in tal caso considerare la carenza dei requisiti soggettivi mera causa di annullamento del contratto, e dovendosi sotto tale profilo accogliere l'eccezione di prescrizione formulata da essa ricorrente. Con il ricorso incidentale lo I.A.C.P. ha riproposto i motivi già proposti con il ricorso principale, svolgendoli con maggiore ampiezza, ma sostanzialmente censurando per un verso il contenuto della consulenza tecnica e, per altro verso, la sentenza non definitiva per avere previsto che le somme dovute dalla Di TA per l'illegittima occupazione dell'appartamento dovessero essere ragguagliate ad un canone rapportato ai criteri stabiliti per le locazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Deduce inoltre che la Corte di appello avrebbe omesso di statuire su quanto allegato da esso I.A.C.P. nella comparsa conclusionale, nella quale era stato dedotto: a) che sulle somme da restituire alla Di TA, da lei versate per ottenere la disponibilità dell'immobile, non potevano essere conteggiati ne' interessi ne' la rivalutazione, sulla base del principio che a chi versa in illecito, anche se abbia apportato migliorie al bene, compete solo la minor somma fra lo speso e il migliorato, cioè, nel caso di specie, le sole somme versate, pari a lire 2.883.856; b) che il c.t. avrebbe dovuto tenere conto, nel quantificare l'importo dei canoni dovuti dalla Di TA, dei criteri stabiliti dalla legge sull'equo canone con riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e che, comunque, non poteva quantificarli secondo i criteri stabiliti per i canoni di edilizia residenziale pubblica e nell'importo previsto per la fascia maggiormente protetta;
c) che la Di TA, oltre a dovere essere condannata al pagamento dei canoni, rivalutati e con gli interessi, dal 31 ottobre 1993 - data alla quale era stato rapportato il conteggio del c.t. - doveva essere condannata anche alla restituzione dell'appartamento ed al pagamento dei canoni successivi alla su detta data, sino alla effettiva restituzione dell'appartamento; d) che il c.t. avrebbe dovuto tenere conto del tipo di utilizzo fatto dalla Di TA dell'appartamento, accertando se di una parte di esso avesse fatto uso non abitativo.
3 Sia il ricorso della Di TA, sia quello incidentale dell'Istituto autonomo case popolari di Lecce devono essere dichiarati inammissibili.
La Di TA, infatti, con il proprio ricorso, notificato il 23 maggio 1997, formalmente impugna la sentenza della Corte di appello di Lecce depositata l'11 aprile 1996, ma sostanzialmente censura le statuizioni della sentenza non definitiva depositata in data 19 dicembre 1992. Come ha eccepito la controparte, detta sentenza non risulta essere stata in precedenza impugnata, ne' risulta essere stata fatta riserva di impugnazione ai sensi dell'art. 361 c.p.c., pur essendo stata notificata in data 25 e 27 gennaio 1993 alla Di TA presso il suo avvocato e presso la sua residenza. Ne deriva che, essendo trascorso al momento della proposizione del ricorso tanto il termine di cui all'art. 325, comma 2, quanto quello di cui all'art. 327, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al ricorso incidentale proposto dall'Istituto, va rilevato che esso è stato proposto dopo la proposizione di un proprio ricorso principale, cosicché è a sua volta inammissibile, dovendosi riaffermare il principio - largamente consolidato - della consumazione del diritto di impugnazione con la proposizione della impugnazione principale, che non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via incidentale a seguito della successiva proposizione da parte dell'intimato di ricorso incidentale (da ultimo Cass. 23 settembre 1998, n. 9500; 23 giugno 1998, n. 6233), ovvero di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale (Cass. 7 aprile 1999, n. 3335; 3 luglio 1997, n. 5993). 4 In relazione al ricorso principale dell'Istituto autonomo case popolari, va osservato che con la sentenza non definitiva, riguardo alle somme ad esso dovute dalla Di TA per l'indebito godimento dell'immobile, fu statuito che dovessero essere "determinate secondo gli specifici criteri previsti per le locazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rivalutate dalla maturazione del singolo canone fino alla presente sentenza".
Così come la Di TA, neppure lo I.A.C.P. risulta avere formulato riserva di impugnazione o tempestiva impugnazione della sentenza non definitiva, cosicché sul punto si è formato un giudicato interno che preclude in questa sede ogni riesame in ordine alla su detta modalità di quantificazione del danno e rende inammissibile il motivo.
La Corte di appello, infatti, ha ritenuto che i quesiti sottoposti al c.t. fossero conformi ai su detti criteri e che l'allegazione dello I.A.C.P., secondo le quali il "debito della Di TA per l'uso e l'occupazione della casa dovrebbe essere determinato sulla base dei canoni di mercato" non potevano essere presi in considerazione "in quanto non spetta a questa Corte riesaminare, ed eventualmente correggere, le proprie sentenze, emesse in precedenza". Trattasi di motivazione in relazione alla quale non è ravvisabile alcun vizio di interpretazione del giudicato interno, data la conformità del quesito proposto al perito al criterio di valutazione del danno stabilito nella sentenza non definitiva, al quale era estraneo il criterio della ragguagliabilità dei canoni non percepiti a quelli di mercato, mentre le valutazioni sulla congruità dei canoni di edilizia pubblica utilizzati involgono apprezzamenti di fatto riservati alla esclusiva competenza del giudice di merito, che sfuggono al giudizio di questa Corte.
Si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 17 maggio 1999, nella Camera di consiglio della prima sezione civile.