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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5039 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4178/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SMEDILE ROBERTO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COtroparte_1 P.IVA_2 CRISTOFFANINI GIOVANNI e dell'avv. DEMARCHI ANDREA ( ) C.F._1
CONVENUTO/I
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COcisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto notificatole da in forza di titolo Parte_1 CP_1 COtroparte_1 esecutivo costituito dalla sentenza n. 8549/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 03.10.2024 lamentando:
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 617 c.p.c. la nullità della notifica del precetto, effettuata presso l'ufficio di rappresentanza in Italia di una società estera, luogo deputato unicamente a funzioni promozionali e pubblicitarie, in violazione degli artt. 142 e 145 c.p.c.
Né potrebbe ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo perché “è stata eseguita senza il rispetto della norma di procedura presso un luogo nel quale la non ha alcuna attività operativa, Pt_1 presso l'insegna soggetto del tutto estraneo alla destinataria”. CP_2
Co
si costituisce rinunciando il precetto, ragione per la quale, trattandosi di motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., è effettivamente cessata la materia del contendere.
Al solo fine della regolazione delle spese, deve osservarsi che la giurisprudenza ha chiarito come: <l della notificazione del ricorso per cassazione configurabile in base ai principi di strumentalit>delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa›; <il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi>essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli pagina 3 di 5 privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimala (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.›.” (Cass. SSUU 14916/2016, conforme Cass. 26544/2024)
L'eventuale nullità della notifica deve pertanto ritenersi pacificamente sanata dalla tempestiva proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
- con motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. l'erronea determinazione delle somme Co precettate in quanto vengono richieste anche somme a titolo di IVA sulle spese legali, nonostante possa portarle in detrazione ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 633/1972 e dunque, l'IVA non costituisca un costo definitivo per l'opposta tale da giustificarne la refusione.
Parte opposta evidenzia che il titolo esecutivo comprende espressamente le somme dovute a titolo di IVA, inoltre “per il caso di prestazioni di servizi transfrontaliere (ma infra-EU), opera il principio di territorialità sancito dalla Direttiva 2006/112/CE, che implicherebbe il c.d. reverse charge, sicché CO avrebbe dovuto adempiere al pagamento, fornendo prova a dell'assolvimento dell'IVA in Pt_1
Germania. In mancanza di ciò, l'esponente non beneficerà di nessuna “correlata detrazione”, come invece erroneamente sostiene controparte.
In ogni caso, si può senza dubbio validamente sostenere che la “prestazione di servizi” oggetto della richiesta di pagamento (in questo caso, le spese legali liquidate in Sentenza) riguardino un servizio reso in Italia, con reviviscenza dell'ordinario regime IVA.”
E, pur avendo rinunciato al precetto, insiste nella loro debenza.
Pertanto, non viene evidentemente meno l'interesse a una decisione sul diritto di procedere a esecuzione forzata: parte opposta potrebbe notificare in ogni momento un nuovo precetto comprensivo delle stesse somme.
Le somme richieste a titolo di IVA non sono evidentemente dovute in quanto:
- “l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'IVA dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dal soccombente dovuta per rimborso di diritti ed onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione "se dovuta".
(Cass. 2387/1998, con affermazione ripetutamente ribadita in giurisprudenza fino a:
“Inoltre, la deducibilità di tale imposta, eventualmente, potrebbe rilevare solo in ambito esecutivo (Cass. 21 luglio 1988 n. 4720, v. Cass. 29 maggio 1990 n. 5027); rimanendo salva, comunque, per la parte soccombente, la facoltà di contestare, sul punto, il titolo esecutivo con opposizione al precetto od alla esecuzione, per far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del D.P.R. n. 633 del
1972, possono escludere, nel caso di specie, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA
(Cass. 31.3.2010 n. 7805; cass. 22.5.2007 n. 11877; cass. 4 marzo 1998 n. 2387; cass.
9.8.1991 n.
8686; cass. 20.12.1990 n. 12089).” (Cass. 7551/2011),
- e, per giurisprudenza pacifica, “L'I.V.A. è ricompresa tra le spese del processo, dovute dalla parte soccombente a quella vittoriosa, che quest'ultima assuma di aver versato al proprio difensore, quando non sia autorizzata a portare l'imposta in detrazione.” (Cass. 3843/1995, conforme Cass. 664/99), poiché “proprio alla luce del richiamato e consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, S.U. 3544/82, l'addebito dell inerente all'onorario dovuto al difensore della controparte non CP_4
pagina 4 di 5 prescinde dalla possibilità di rivalsa della stessa;
dato che al soccombente, tenuto alla rifusione delle spese giudiziali, non è imputabile il correlativo importo I.V.A. quando, come nella specie, la parte vincitrice, essendo soggetto I.V.A., sia autorizzata a portarla in detrazione;
ciò, ovviamente, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento della stessa, altrimenti indennizzata di un esborso non destinato a restare a suo carico.” (Cass. 19670/2007)
Il ragionamento dell'opposta non coglie infatti nel segno non appena si osservi come si tratti di Co
“refusione” di spese legali che versa al suo difensore, portandone in detrazione l'IVA; pertanto, è corretto che controparte la ristori delle sole somme che costituiscono un costo effettivo per difendersi in giudizio.
Stante la reciproca soccombenza (quanto meno virtuale) e il fatto che parte opponente nulla ha eccepito in ordine alla debenza dell'IVA nei pregressi contatti tra le parti, le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine al motivo di opposizione qualificabile ex art. 617
c.p.c.;
- in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dichiara che COtroparte_1 on ha diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti di
[...] Parte_1 per le somme richieste in precetto a titolo di IVA sulle spese legali:
[...]
- spese compensate.
Milano, 20/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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