Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5909 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN59 09 /01 LA CORTE SUPR MA SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17095/98 - Presidente Dott. Manfredo GROSSI - Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 12700 Cron. - Consigliere Dott. Michele LO PIANO 2140 Rep. Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 21/11/00 Dott. Donato CALABRESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studi dal Sig. S2hom sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 domiciliato in ROMA VLE CAPRI MARIO, elettivamente il 23.04.01 IL CANCELLIERE DEGLI AMMIRAGLI 14, presso 10 studio dell'avvocato CARDILLI RAFFAELE, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149, presso lo studio dell'avvocato FIDENZIO SERGIO, difesa dall'avvocato 2000 MASTROLILLI STEFANO, giusta delega in atti;
1875 - controricorrente 1 nonchè
contro
OCRES SRL;
intimata avverso la sentenza n. 2258/97 della Corte d'Appello di ROMA, III Sez Civile, emessa il 23/05/97 e depositata il 03/07/97 (R.G. 3043/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Raffaele CARDILLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI AR, proprietario dell'auto Fiat Ritmo tg. Roma 04024M, conveniva in giudizio avanti il tribunale di Roma la OCRES srl e la Reale Mutua di Ass.ni spa, rispettivamente proprietaria e assicuratore dell'autocarro IVECO tg. Roma 22605V, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti а seguito dell'incidente stradale verificatosi in data 11.4.89. Esponeva al riguardo che, mentre percorreva alla guida della sua auto la SS. Tiberina, giunto all'altezza del KM 24.800, era venuto in collisione con 2 il predetto autocarro, condotto da FF ZO, che, procedendo in senso opposto al suo, aveva comple- tamente invaso la corsia di sua pertinenza. Le convenute, costituitesi in giudizio, chiedevano in rigetto della domanda per colpa esclusiva o concor- rente dell'attore sull'assunto che l'autovettura era sbandata andando ad invadere la corsia di pertinenza dell'autocarro. L'adito tribunale con sentenza n. 4530 del 17.12.94, ritenuta la responsabilità esclusiva del con- ducente dell'autocarro, condannava le convenute al pa- gamento in solido in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della capitale somma di L. 187.442.000, oltre interessi legali dal fatto al saldo e spese di giudizio. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 2258 del 23.5.97 ha accolto per quanto di ragione l'appello del- le convenute e, ritenuto la colpa concorrente dei due 1 conducenti dei veicoli scontratisi ex art. 2054 C.C., ha determinato in L. 86.291.500 la somma dovuta in via solidale dalle appellanti, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali sull'importo di L. 73.173.250 dall'epoca del sinistro, condannando il Ca- pri a restituire alla Reale Mutua Ass.ni spa la somma percepita in più rispetto a quella liquidata, oltre in- 3 teressi legali dal 2.5.95; ha condannato le appellanti a pagare in favore della controparte la metà delle spe- se di primo grado, così come liquidate dal tribunale, e la metà di quelle di appello, liquidate in dispositivo. Per l'annullamento della decisione ricorre il RI esponendo due motivi. Resiste con controricorso la Reale Mutua Ass.ni spa con salvezza delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e 2054 C.C. nonché insufficiente e contraddittoria moti- vazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc nel pun- to in cui la Corte di merito, ritenuta non ricostruibi- le la dinamica del sinistro, ha applicato la presunzio- ne di pari responsabilità dei due conducenti degli au- toveicoli scontratisi e si sostiene che la stessa Corte giunta a tale decisione con travisamento del fatto in ordine alla localizzazione dei mezzi post sinistro, senza valutare i danni riportati dai due veicoli e sen- za tener conto della situazione dei luoghi, costituita da un rettilineo leggermente in salita, rispetto alla posizione dei testi introdotti dalla difesa dell'attore, che, in quanto tale, rendeva agevolmente avvistabile la dinamica del sinistro e quindi, attendi- bili le deposizioni rese in proposito dai medesimi. Il motivo è infondato, perché la Corte di merito non ha trascurato alcuno degli elementi di prova offer- ti dalle parti e, in particolare, dalla difesa del ri- valutandoli secondo il suo libero apprezza-corrente, mento e dandone contezza con motivazione esaustiva, im- mune da vizi logici e interpretativi. Ed invero, la considerazione che "la posizione dei veicoli post sini- stro non è indicativa della localizzazione del punto della strada ove si verificò la collisione" consegue alla considerazione che l'autocarro a seguito dell'urto riportò il blocco della scatola dello sterzo, che rese ingovernabile per il conducente l'automezzo; il giudi- zio di inattendibilità dei testi, se si basa sulla di- stanza dei testi rispetto al punto in cui avvenne il sinistro, tiene conto, da un lato, della distanza non trascurabile a cui i medesimi si trovavano rispetto al punto della strada ove avvenne il sinistro (300 o 400 metri circa) e, a un tempo, esclude la possibilità de- gli stessi di avvistare la fase immediatamente antece- dente l'impatto fra i veicoli;
la mancata specificazio- ne dei danni riportati dai veicoli a seguito del sini- stro rende, di per se stesso, trascurabile tale elemen- to al fine del giudizio. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vi- 5 — zio di ultrapetizione nel punto in cui la Corte di me- rito, in dipendenza della decisione sulla responsabili- tà, ha escluso la risarcibilità del danno morale e si deduce che tale aspetto della questione non aveva for- mato oggetto di discussione fra le parti. Anche tale motivo è infondato perché la decisione adottata sul punto è conforme all'orientamento ormai hoooo consolidato in giurisprudenza secondo cui il danno non 290000 patrimoniale presuppone l'accertamento in concreto del- 1097 la colpa e non può essere riconosciuto se la responsa- 20,65 4557 367 12.00 bilità è affermata in base alla presunzione di cui 161, TI all'art. 2054 c.c. Ne consegue che il ricorso va rigettato perché in- fondato e le spese di questo grado di giudizio, sussi- stendone buone ragioni, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese fra le parti costituite. Così deciso in Roma, addì 21.11.2000 Il Consigliere est. Il Presidente حمدان IL CANCELLIEP". Depositata in Cancelleria Giovanni GThri Oggi, lì 20 APR 2001 IL CANCELLIERE CA S S Giovanni Giambattista R AZ P U E I T S ON R O E C