Sentenza 15 marzo 2006
Massime • 1
L'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non nasce, invece, nel caso in cui l'unicità del processo deriva da connessione soggettiva o probatoria ovvero da una mera opportunità processuale. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che tale connessione qualificata non poteva essere desunta dal fatto che i reati erano stati commessi nell'ambito dell'attività svolta da un'associazione criminosa, essendo intervenuta assoluzione per il reato associativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2006, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/03/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 957
Dott. VANCHERI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 040625/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE GI, N. IL 20/02/1955;
2) RE EP, N. IL 02/03/1960;
3) ES TA, N. IL 31/07/1937;
4) OR IN, N. IL 01/08/1959;
5) PO IO, N. IL 02/11/1954;
6) UI AN, N. IL 24/02/1959;
7) DA EL, N. IL 05/01/1964;
8) TT BR, N. IL 27/01/1958;
avverso ORDINANZA del 31/01/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Lette le conclusioni del P.G.: annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza 31/01/2005 la Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata dal difensore di SC GI, SC GI, CH RI, TO CI, OL DI, IS NA, DA EL e NZ RU avente ad oggetto l'opposizione alla liquidazione delle spese processuali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Milano del 05/11/2003, con la quale tutti gli imputati erano stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali. In particolare la Corte osservava che, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna in solido al pagamento si riferiva a tutte le spese processuali sostenute nel processo, in quanto i reati per i quali gli imputati furono condannati risultavano connessi ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con tutti gli altri reati contestati con l'imputazione,
"trattandosi di fatti commessi in adempimento o in preparazione di attività predisposte in modo uniforme per tutti gli appartenenti alla cosiddetta Chiesa di Scientology, della quale i condannati facevano parte, e risultando, quindi, evidente il collegamento o soggettivo, o strumentale, o finalistico, o probatorio fra tutti i fatti in contestazione".
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 535 c.p.p., deducendo che la Corte di merito - senza considerare che le spese si riferivano ad un procedimento riguardante numerose imputazioni e un numero elevato di imputati, alcuni dei quali assolti - non aveva tenuto conto che il condannato è tenuto a pagare solo le spese relative ai reati cui la condanna si riferisce e non anche le spese processuali relative a reati per i quali è intervenuta l'assoluzione o relative ad altri coimputati condannati per reati non connessi.
Il ricorso è fondato.
Invero, alla luce di un consolidato indirizzo giurisprudenziale che si condivide, "la condanna alle spese costituisce un effetto naturale della sentenza di condanna penale e a questa consegue di diritto. Non può, perciò, essere accettata la tesi secondo la quale la condanna alle spese è indivisibile, pur se la declaratoria di responsabilità riguarda solo alcuni reati, mentre per altri interviene il proscioglimento: in questo caso, proprio perché l'obbligo del pagamento delle spese processuali è una conseguenza della condanna penale, non può tale obbligo essere riferito alle spese dell'intero procedimento, ma soltanto a quelle che sono state affrontate per il reato o per i reati per i quali è stata inflitta la pena (Cass. sez. 1^ n. 3221 del 31/10/1990, proc. Ferrari)". Orbene nel caso di specie la motivazione si riferisce erroneamente a tutti reati contestati mentre l'art. 535 c.p.p. indica come presupposto per il pagamento delle spese solo i reati per i quali è intervenuta condanna. Inoltre la Corte di merito non ha tenuto conto che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati per i quali ricorre una connessione qualificata e non nel caso in cui l'unicità del processo deriva da connessione soggettiva o probatoria ovvero da una mera opportunità processuale, tanto più che nel caso di specie la connessione qualificata non può essere desunta dalla circostanza che i reati sono stati tutti commessi nell'ambito dell'attività svolta da una associazione criminosa, essendo intervenuta assoluzione per il reato associativo. Pertanto deve ritenersi scorretta l'attribuzione in solido a ciascun condannato dell'intero importo delle spese processuali, in quanto non si è tenuto conto della diversità dei reati per cui è intervenuta condanna e delle numerose assoluzioni. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2006