Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato, sia stato, ciò nonostante, sentito senza il difensore, vale per quel che concerne le affermazioni da costui rese e risultanti indizianti nei confronti di se stesso, e non anche nei confronti di terzi, posto che la "ratio" della norma in questione è quella della tutela del diritto di difesa che non viene minimamente leso con riferimento ai suddetti terzi, i quali potranno esercitarlo contestando quanto dall'altro dichiarato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/1998, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dal Signori Camera di consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 23/09/1998
Dott. Giovanni Macrì Consigliere SENTENZA
Dott. Dario De Pascalis " N. 4556
Dott. Emilio Gironi " REGISTRO GENERALE
Dott. Anna Mabellini " N. 18654/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LE LD, nato a [...] il [...],
avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 27/3/1998.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Bruno Ranieri il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Il 27 febbraio 1998 il G.I.P. del Tribunale di Bari - su richiesta del P.M. ed all'esito di una lunga indagine di P.G. volta ad individuare i partecipi ad una associazione a delinquere di stampo mafioso operante in territorio di Monopoli e zone limitrofe, nonché fra questi, i partecipi ad una associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e gli autori di una serie di estorsioni - emetteva ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere nei confronti, fra gli altri, anche dell'odierno ricorrente LE LD, in quanto gravemente indiziato di aver partecipato ad entrambe le dette associazioni (artt. 416 bis c.p. e 74 d.p.r. 309/94) e di avere altresì preso parte quantomeno ad una delle estorsioni poste in essere dagli associati avvalendosi della forza intimidatrice della organizzazione criminale di stampo mafioso di cui facevano parte.
Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Bari - dopo aver proceduto ad una disamina generale delle questioni di diritto relative alla caratterizzazione della associazione ex art. 416 bis c.p., alla sua conseguente possibile concorrenza con l'associazione ex art. 74, d.p.r. 309/90, alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - procedeva all'esame della specifica posizione processuale dell'odierno ricorrente e, motivate le ragioni per le quali condivideva l'assunto del G.I.P. circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico per i reati ascrittigli, riteneva la carcerazione quale unica misura cautelare idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di fatti similari e, di conseguenza, confermava la ordinanza custodiale rigettando l'istanza di riesame.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del LE chiedendo l'annullamento del provvedimento del Tribunale del riesame di Bari per i seguenti motivi.
1) per violazione dell'art. 606 lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 267, 268, 270 e 271 c.p.p. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in ordine agli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali. In particolare si è lamentato che il Tribunale - dopo avere preliminarmente affermato di condividere il senso della originaria ordinanza custodiale nella parte in cui il G.I.P., nel sancire la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali ne aveva escluso l'impiego quali autonomi indizi di colpevolezza affermando quindi di avvalersi al fini della decisione unicamente delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - non aveva tenuto conto che era stato eccepito (come qui si eccepiva nuovamente) "che nel caso di specie gli esiti di inutilizzabili intercettazioni erano stati trasfusi, tout court, nei verbali di interrogatori dei collaboranti", di guisa che tali dichiarazioni erano state anche esse inficiate con conseguente inesistenza di valido materiale processuale indiziante. Nessun pregio meritava quindi la distinzione operata dal Tribunale tra "valenza indiziaria" delle dichiarazioni accusatorie dei pentiti, da un lato, e risultanze di intercettazioni, dall'altro, quando, per riconoscimento dello stesso Tribunale, si era verificata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità proprio in forza del contenuto di intercettazioni pur ritenute in premessa inutilizzabili, così come avvenuto a pag. 20 della ordinanza impugnata. Nè poteva ipotizzarsi, ha proseguito il ricorrente, una utilizzabilità parziale di un materiale di indagine di cui l'art. 271, 3^ comma, c.p.p. prevede addirittura la distruzione.
2) Violazione dell'art. 606 lett. e), c.p.p. in relazione agli artt.125 e 273 c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla partecipazione del prevenuto alla associazione di tipo mafioso. In particolare si è lamentato che il Tribunale, in tema di attendibilità estrinseca, avrebbe asserito che le chiamate in correità "non devono investire necessariamente l'addebito relativo ad ogni persona incolpata, ma è sufficiente che ciò avvenga solo per alcuni dei chiamati, per farne discendere la utilizzabilità anche per gli altri coindagati, eventualmente non raggiunti da riscontri direttamente individualizzanti" e, così facendo, aveva affermato un principio inaccettabile sul piano logico ed illegittimo sotto il profilo giuridico;
3) Violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 416bis c.p. e 74, d.p.r. 309/90 per erronea applicazione della legge penale in ordine al ritenuto concorso tra i reati di associazione di tipo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. In particolare si è contestato quanto affermato nella ordinanza impugnata, sulla base anche della citata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, circa la concorribilità dei detti due reati associativi per insussitenza di un rapporto di specialità fra le diverse disposizioni di legge che li prevedevano;
4) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt.267, 268, 269, 270 e 271 c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in ordine alla illegittima utilizzazione delle dichiarazioni di VE IG. In particolare si è ribadito quanto già lamentato in linea generale con il primo motivo, rilevando che le dichiarazioni dello VE, ritenute dal Tribunale particolarmente rilevanti per quel che riguardava la posizione del LE, altro non erano che la trascrizione delle intercettazioni telefoniche i cui contenuti avrebbero dovuto essere estromessi dal materiale processuale. 5) Violazione dell'art. 606, lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 63 c.p.p., per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in ordine alle dichiarazioni accusatorie di EN AN. In particolare si è lamentato che le accuse mosse dal EN nei confronti del LE erano state rese nel corso di un interrogatorio cui lo stesso avrebbe dovuto assumere ab origine la veste di indagato in relazione a quanto era già emerso dalle intercettazioni telefoniche, di guisa che, non essendo ciò avvenuto, le relative dichiarazioni dovevano essere considerate inutilizzabili a norma dell'art. 63, co. 2, c.p.p. 6) Violazione dell'art. 606, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 125, 274 lett. c), e 275 c.p.p. per illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare ed alla inadeguatezza degli arresti domiciliari. In particolare si è lamentata la mera apparenza di motivazione in merito alla esigenza per il LE della misura cautelare e di quella carceraria in particolare. La di lui pericolosità infatti era stata affermata sulla base di quello che era il giudizio prognostico formulato con riguardo alla posizione di tutti gli indagati, così affermando un principio in netto contrasto anche con quanto affermato da questa Corte che con precedente sentenza ha affermato che "in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura custodiale la motivazione non può accomunare in una valutazione cumulativa la posizione di più indagati per il medesimo reato di associazione a delinquere, senza valutare le situazioni individuali, valutazione specifica non esclusa dalla natura associativa del contestato delitto, in quanto nell'ambito di un unico sodalizio la pericolosità di ciascun associato può assumere una diversa graduazione". E ciò in particolare, proseguiva il ricorrente, valeva per il caso di specie in cui, a suo giudizio, non sussisteva alcuno degli elementi di pericolo richiamati dall'art. 274 c.p.p., anche in considerazione dello stato di incensuratezza del LE e della assenza di carichi pendenti a suo nome. In tema poi di ritenuta inadeguatezza di qualsiasi altra misura cautelare, la motivazione del provvedimento impugnato andava censurata là dove aveva escluso la possibilità degli arresti domiciliari per "la inadeguatezza dei controlli". Sui detti motivi di ricorso la Corte osserva quanto appresso esposto. Quanto al primo ed al quarto motivo la Corte non condivide l'assunto del ricorrente secondo cui, essendo le dichiarazioni di alcuni collaboranti delle ripetizioni quantomeno parziali di quanto contenuto in intercettazioni dichiarate inutilizzabili, dovevano considerarsi nulle o comunque anche esse inutilizzabili ai fini processuali.
I singoli dichiaranti infatti, nel ripetere quanto a suo tempo eventualmente detto nel corso di telefonate o di incontri intercettati in modo processualmente irregolare o nel fornire spiegazioni di quanto detto in tali circostanze, rendono valide quanto nuove ed autonome deposizioni che, pur partendo da dati privi di valenza come tali, assumono valore probante o indiziante a secondo dei casi, allorquando, assumendosi essi la paternità e la responsabilità non di quanto detto in passato (che non esiste processualmente) bensì di quanto detto nel presente in modo processualmente corretto, riferiscono ex novo fatti ed accadimenti così come a loro noti o comunque dichiarati per tali.
L'uso in sede di interrogatorio di risultanze processuali inutilizzabili potrà, pertanto, essere semmai censurabile semmai della correttezza di indagine (nel caso in cui di tale inutilizzabilità gli inquirenti fossero già a conoscenza nel momento dell'utilizzo delle risultanze stesse), ma non potrà comunque, per ciò solo invalidare le dichiarazioni regolarmente e validamente rese successivamente da chi era perfettamente in grado di negare o di modificare quanto gli si riferiva essere stato già intercettato come da lui detto.
Proprio la possibilità che costoro hanno di poter negare o modificare quanto precedentemente detto senza potersi vedere contestare alcunché in forza di risultanze processualmente Inesistenti, li pone anzi in una situazione di particolare libertà di dire o non dire e, conseguentemente, rende le loro dichiarazioni perfettamente valide sia allorché dicono che allorquando negano. Resterà poi da verificare la credibilità o meno di queste dichiarazioni e la maggiore o minore attendibilità dei singoli dichiaranti, ma ciò costituisce un problema del tutto diverso da quello di natura giuridica sollevato dal ricorrente con il primo e con il quarto motivo che vanno pertanto disattesi.
Quanto al secondo motivo si deve rilevare che non è dato capire dove il ricorrente abbia trovato nel provvedimento impugnato la affermazione in diritto cui ha fatto riferimento per contestarla;
e la circostanza appare particolarmente sgradevole in considerazione del fatto che il principio che si vorrebbe essere stato affermato e che invece non si rinviene in atti, risulta riportato in corsivo si da presentarlo come riproduttivo del testo letterale della impugnata ordinanza.
Resta comunque il fatto che il detto motivo di gravame va dichiarato manifestamente infondato.
Quanto al terzo motivo di ricorso si rileva che il Tribunale, dichiarando la concorribilità dei reati ex art. 416 bis C.P. e 74 D.P.R. 309/90, non ha fatto altro che ribadire quanto questa Corte di legittimità ha già più volte affermato (vedi: Sez. 2, sent. n. 478 del 29/9/95, ric. Allegretto + altri;
Sez. 1 , sent. n. 4714 del 9/5/96, ric. Angelini;
Sez. 1, sent. n. 2620 del 6/6/96, ric. Marsano;
sez. 2, sent. n. 10469 del 6/12/96, ric. P.M./Arena + altri;
sez. 6, sent. n. 4294 del 9/5/97, ric. Calabrò + altri). Oltre che richiamare alcune delle relative pronunce di questa Corte il Tribunale ha anche motivato in modo chiaro e logico la relativa conclusione.
Quanto affermato al riguardo dal ricorrente non appare quindi meritevole di essere condiviso posto che nel caso di specie è stato adeguatamente evidenziato come fossero sufficienti i gravi indizi di colpevolezza del LE sia per il reato ex art. 416 bis c.p. (inteso questo come lesivo dell'ordine pubblico sotto il particolare profilo della pericolosità sociale della organizzazione di cui questi faceva parte, svolgente la propria attività con modalità intimidatrici derivanti dalla sua stessa natura condizionante gli esterni ad assoggettarsi ai suoi scopi ed a consentirle così il raggiungimento di profitti o vantaggi ingiusti) sia per il reato ex art. 74 d.p.r. 309/90 (inteso questo come lesivo della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione e, solo indirettamente, anche dell'ordine pubblico in senso generico, così come accade d'altronde per tutte le fattispecie penali). Quanto al quinto motivo di ricorso si rileva che la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto che, pur dovendo assumere la veste di imputato, sia stato ciò nonostante sentito senza il difensore, vale per quel che concerne le affermazioni da costui rese e risultanti indizianti nei di lui stessi confronti e non anche nei confronti di terzi, posto che la ratio della norma in questione è quella della tutela del diritto di difesa che non viene minimamente leso con riferimento ai suddetti terzi, i quali potranno tranquillamente esercitarlo contestando quanto dall'altro dichiarato. Anche tale motivo di gravame va pertanto respinto.
Quanto infine al sesto ed ultimo motivo di gravame si rileva che il disposto dell'art. 275 co. 3, c.p.p. prevede espressamente la misura della custodia cautelare in carcere per gli indiziati di associazione di stampo mafioso, e richiede per la sua non applicazione la riscontrata sussistenza di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Ne consegue che, una volta accertata la sussistenza di gravi indizi a carico per il reato ex art. 416 bis c.p., non occorre alcuna particolare motivazione per la applicazione all'indagato per tale delitto della misura cautelare del carcere, salvo che si assumano sussistenti elementi probanti la totale insussistenza di esigenze cautelari per quello specifico prevenuto. Posto che tali elementi di insussistenza di esigenze cautelari non sono stati acquisiti per il LE, ne consegue la reiezione anche di tale motivo di gravame.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 legge 332/95. Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 1998