Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 14284
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Sentenza 12 gennaio 2010

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Non integra il reato di installazione e/o esercizio senza autorizzazione di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale (art. 98, comma terzo, Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259) la modifica "in riduzione" di un impianto già assentito, non essendo necessaria in tale ipotesi l'autorizzazione preventiva, ma una semplice comunicazione da parte del soggetto che ne è titolare. (In motivazione la Corte, in una fattispecie nella quale si era verificata la delocalizzazione e riduzione dell'area originariamente servita dall'impianto autorizzato, ha precisato che a tale ipotesi è applicabile il principio del silenzio assenso, da ritenersi formato una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2010, n. 14284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14284
    Data del deposito : 12 gennaio 2010

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