Sentenza 28 gennaio 2009
Massime • 1
Il sequestro probatorio è finalizzato non solo all'accertamento dei fatti già enunciati dall'accusa ma anche di quelli evincibili in base ad un eventuale sviluppo delle indagini, di guisa da garantire in punto di prova il "dedotto" ed il "deducibile", ancorché con riferimento alla pertinenzialità di quanto oggetto del sequestro in rapporto ai reati contestati e/o contestabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2009, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 28/01/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 223
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 016790/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LV N. IL 21/06/1949;
avverso ORDINANZA del 26/10/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERPICO FRANCESCO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M., intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio di Roma in data 1-9-2006 di documentazione societaria nei confronti di CA LV in relazione ai reati di cui all'art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 7 e art. 2625 c.c., dopo l'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di legittimità, su ricorso del predetto PM, dell'ordinanza dello stesso Tribunale che aveva annullato la misura per "mancata descrizione della condotta delittuosa provvisoriamente ascritta all'indagato", il Tribunale del riesame di Roma, in funzione di giudice di rinvio, richiamando segnatamente quanto osservato dal giudice di legittimità con la prefata sentenza di annullamento con rinvio e quanto risultante dagli atti, ribadiva la comprovata sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la documentazione in sequestro ed i reati contestati, nonché le concrete finalità probatorie del provvedimento cautelare impugnato, proprio per precisare ulteriormente i termini dell'illecita condotta contesta al CA.
Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento, deducendo, a motivi del gravame:
1) Errata applicazione del principio enunciato da questa Corte di legittimità, posto che le condotte materiali contestate all'imputato venivano formulate solo successivamente all'emissione del decreto di sequestro impugnato (emesso il 1-9-06 ed eseguito il 7-9-06) e si riferivano, in ogni caso, ad altro analogo decreto del 15-9-06, anch'esso annullato dal Tribunale del riesame capitolino, senza che il relativo provvedimento fosse stato impugnato dal PM;
2) Illogica condanna al pagamento delle spese processuali, trattandosi di impugnativa proposta dal PM;
3) Omessa rivalutazione degli altri motivi di riesame originariamente proposti dalla difesa a supporto dell'infondatezza del provvedimento cautelare reale a fini probatori impugnato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per, manifesta infondatezza dei motivi sub 1) e 2) e per carenza di specificità del motivo sub 3).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle Ammende.
Ed invero, il motivo sub 1), peraltro non supportato da comprovato riscontro, elude il principio di diritto secondo cui il sequestro probatorio è finalizzato all'acquisizione del "quid" utile e rilevante non solo per l'accertamento dei fatti già enunciati dall'accusa ma anche per quelli evincibili in via "di sviluppo" delle conseguenti indagini, di guisa che è teso a garantire il "dedotto e deducibile" in punto di prova, ancorché con riferimento alla pertinenzialità di quanto oggetto della misura cautelare reale in rapporto al titolo dei reati contestati e/o contestabili. Del resto, è la stessa "ratio legis" che impone una lettura siffatta della finalità della misura in esame, tant'è che la sentenza di questo giudice di legittimità in subiecta materia, va letta nei termini della richiamata corretta fonalizzazione della misura stessa. Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2), posto che l'accoglimento del gravame del PM in sede di rinvio si propone in termini di soccombenza del ricorrente odierno, il che giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali. Il motivo sub 3) è carente di specificità, non essendo stata ne' offerta, ne' altrimenti comprovatamente dimostrata la rilevanza in termini di oggettività pertinenziale della censura dedotta in rapporto alla misura applicata nell'area di cognibilità dei fatti rispetto alla contestazione, allo stato, mossa al CA.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2009