Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10484 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' IN1 04 84/ 0 2 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO - R.G. N. 5455/00 Cron. 18087 - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ConsigliereDott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. - Dott. Paolo STILE Rel. Consigliere Ud.22/05/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AR OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAPONETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in atti;
- controricorrente 2334 -1- avverso la sentenza n. 3923/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/03/99 R.G.N. 37786/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato CAPONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 28 settembre 1996, il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva condannato lo stesso Ministero al pagamento, in favore di RO EL, detenuto, della somma di lire 7.134.920 a titolo di rimborso delle trattenute dei 3/10 effettuate sulle retribuzioni corrispostegli per il lavoro prestato dal maggio 1980 al luglio 1985 all'interno della Casa di Reclusione di Noto, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali. A fondamento del gravame il Ministero deduceva la omessa pronuncia, da parte del Pretore, sull'eccezione, che veniva contestualmente riproposta, d'incompetenza per materia, dovendo il rapporto de quo ritenersi devoluto alla competenza del Giudice Penale, ai sensi degli artt. 665 e 33 c.p.p., per gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione della pena nell'ambito del quale si collocava il lavoro carcerario, mentre per gli aspetti concernenti l'ammontare della retribuzione si sarebbe dovuto ritenere devoluto al Giudice Ordinario competente per valore. Deduceva ancora l'inapplicabilità al rapporto in questione, svoltosi nel periodo 1980-1985, della pronuncia n.49/92 della Corte Costituzionale, con la quale era stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.23 legge 354 del 1975 (che stabiliva che la remunerazione corrisposta per il lavoro carcerario veniva determinata nella misura dei 7/10 della mercede per i condannati e che la differenza dei 3/10 doveva versarsi alla cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, come modificato dall'art.29 legge n. 633 del 1986), per il limite temporale (costituito dai rapporti c.d. esauriti) alla retroattività delle sentenze costitutive della Corte Costituzionale. Eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale del credito ex art.2955 n. 2 c.c., l'azionabilità del diritto al rimborso solo previa attivazione, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, delle procedure giuridiche e contabili per l'erogazione della relativa spesa e la mancata dimostrazione, ex art. 1224, comma 2°, c.c., del danno subito dal ricorrente per la diminuzione del credito vantato. Con sentenza del 4 marzo 1999, l'adito Tribunale di Roma, disattese tutte le sollevate eccezioni, rigettava il gravame. Avverso tale decisione propone ricorsovil Ministero soccombente con tre motivi. Resiste lo EL con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art.378 c.p.c. Quest'ultimo ha anche presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del P.G. ai sensi del quarto comma dell'art.379 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 409 c.p.c., 665, 677 e 678 c.p.p., 145 c.p.c, art.53 d.P.R. 29 aprile Ли 1976 n.431 in relazione all'art.360 n.1 c.p.c., deduce la incompetenza del giudice del lavoro in favore del giudice di sorveglianza. Il motivo è fondato. Va in proposito preliminarmente osservato, avendo il resistente contestato che in primo grado sia stata dedotta dal Ministero ricorrente l'incompetenza del Pretore, che la deduzione suddetta, ancorche' svolta per la prima volta in sede di gravame, risulta nondimeno ammissibile, trattandosi di eccezione di incompetenza per materia (quale e' quella che si pone in relazione al diniego di riconducibilita' della controversia nell'ambito dell'art. 409 cod. proc. civ.) ed operando, quindi il disposto dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990 n. 353, secondo cui ai giudizi pendenti, come il presente, alla data del 30 aprile 1995 e' inapplicabile l'art. 38 cod. proc. civ. nella sua nuova formulazione, a norma della quale l'incompetenza, anche se per materia, deve essere rilevata anche 2 d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione in primo grado, e deve, invece, farsi applicazione dell'art. 38, comma 1, nel testo originario, in base al quale l'incompetenza per materia e quella per territorio ex art. 28 cod. proc. civ. sono rilevate anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 6 aprile 1998, n. 3546; Id., 21 novembre 1997, n. 11635). Invero, ai fini della disciplina di cui all'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificata e sostituita con decreto legge 18 ottobre 1995 n. 432, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) la quale dispone che ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applichino le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, della l'individuazione "pendenza" del procedimento va fissata, nei giudizi che iniziano con citazione, nel momento della "notificazione" di tale atto, ed, in quelli introdotti con ricorso, nel momento del "deposito" dello stesso (ex plurimis, Cass.20 aprile 1998 n.3999), avvenuto, nella specie, in data 15 marzo 1995. M Ciò premesso, giova poi, precisare che questa Corte ha più volte avuto modo di in Rezult pronunciarsi sull'argomento sancendo il principio per cui, in tema di lavoro prestato dai detenuti sia a favore dell'amministrazione penitenziaria, all'interno od all'esterno dello stabilimento in cui sono ristretti, sia all'esterno ed alle dipendenze di altri datori di lavoro, sulle controversie introdotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986 n. 663, relativamente ai reclami, rivolti al Magistrato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354, sussisteva - in base al principio "tempus regit actum" - la competenza del Pretore in funzione di Giudice del Lavoro, stante l'assimilabilita' del rapporto di lavoro del detenuto, nonostante le particolarita' della sua regolamentazione normativa, all'ordinario rapporto di lavoro, e considerata la mancanza di previsione di uno specifico procedimento di tutela giurisdizionale, in quanto il 3 Magistrato di Sorveglianza provvedeva sui reclami con un "ordine di servizio cioe' con un atto amministrativo. Viceversa, con riferimento alle controversie introdotte, come la presente, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 663 del 1986, per effetto della modifica dell'art. 69 citato della legge n. 354 del 1975, operata dall'art. 21 della stessa legge n. 663, e della conseguente introduzione sui reclami del detenuto (concernenti "l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonche' lo svolgimento delle attivita' di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali") di un procedimento, il quale si deve qualificare di natura giurisdizionale, attesa la garanzia del diritto di difesa (assicurata dall'art. 2 della legge n. 663 del 1986, additivo dell'art. 14 - ter alla legge n. 354 del 1975) e la previsione della decisione del Magistrato di Sorveglianza, non piu' con un ordine di servizio, bensi' con una "ordinanza impugnabile soltanto per cassazione", e, quindi, con un provvedimento avente natura di sentenza, si deve reputare che la competenza sia devoluta in via esclusiva al detto Magistrato di Sorveglianza, il quale, peraltro, la esercita nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non implicando detta devoluzione una delimitazione della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa o di altra speciale (cfr.da ultimo, Cass. sez. un. 26 gennaio 2001 n.26). A questo principio il Collegio intende uniformarsi, non costituendo le pur approfondite analisi ed ampie argomentazioni svolte dal controricorrente, elementi sufficienti per una diversa valutazione del problema. Ciò dicasi con riguardo alle questioni di conformita' del procedimento davanti al giudice di sorveglianza al modello di "giusto processo" delineato تأمين dall'art. 111 Cost., nel nuovo testo introdotto dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, ovvero a prescrizioni risultanti da altre fonti, che, non contenendo disposizioni espressamente o implicitamente abrogative delle norme istitutive del detto 4 procedimento, possano, tuttavia, costituire un parametro interposto, ai fini dell'apprezzamento di non manifesta infondatezza di dubbi di legittimita' costituzionale in ordine a queste stesse norme. Come rimarcato da Cass. sez. un. 26/2001 cit., investita da analoga controversia, dubbi siffatti, invero, nella parte in cui attengono al regime del procedimento davanti ad uno dei giudici fra i quali si pone il problema della distribuzione della potestas judicandi, non assumono rilievo pregiudiziale e sono, quindi, privi di rilevanza nella presente sede, la quale, essendo destinata alla determinazione del giudice dotato di competenza, può attingere tale risultato indipendentemente dall'esito di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto quel regime, mentre spetta solo al giudice di sorveglianza l'applicazione delle norme che regolano il procedimento davanti a lui, onde una rilevanza alle suddette questioni -ivi compresa quella concernente la mancanza di pubblicità del procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza - potrà, semmai, riconoscersi solo in tale procedimento, non essendo, d'altra parte discutibile, una volta ritenuta la natura giurisdizionale del medesimo, la legittimazione di quel giudice a sollecitare la decisione della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 227 del 1995, n. 53 del 1993, n. 349 del 1993). Nella parte in cui i dubbi di legittimita' costituzionale sollevati dal resistente investono, invece, il fatto stesso della diversa competenza istituita relativamente al lavoro carcerario, deve affermarsene la manifesta infondatezza. Le diversita' strutturali fra il rito applicabile per le ordinarie controversie di lavoro e quello proprio del procedimento delineato dall'art. 69 della legge n. 354 del 1975 per il lavoro dei detenuti, una volta assunta la natura giurisdizionale quale minimo denominatore comune delle une come dell'altro, manifestamente non escludono la ragionevolezza della scelta del legislatore di 5 prevedere una diversa competenza per le controversie concernenti quest'ultimo tipo di lavoro, attese le peculiarita' del relativo rapporto che, avendo come parte un detenuto, e', per cio' stesso, inserito in un contesto di attivita' che risultano strettamente connesse e conseguenziali alla pena e, pertanto, istituzionalmente sottoposte alla sorveglianza del giudice penale, il che giustifica anche la esclusività della competenza di detto giudice nella materia in oggetto, così come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. Cass. sez. un.26/2001 cit;
Cass. sez. un. 14 dicembre 1999 n.899; Cass. sez. un. 21 luglio 1999 n.490). Ne' questa conclusione si pone in contrasto con la sentenza n. 26 del 1999, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663), nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti coloro che sono dell'Amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti di sottoposti a restrizione della libertà personale. Anche su tale aspetto questa Corte (Cass. sez un. 2001/26) ha chiarito come il senso della censura sottoposta al giudice delle leggi e dallo stesso accolta si compendiasse nel rilievo del carattere non giurisdizionale del procedimento apprestato dal sopra citato art. 35 con riguardo al reclamo avverso provvedimenti dell'Amministrazione in tema di corrispondenza indirizzata ai detenuti dall'esterno, in contrapposizione alla natura giurisdizionale dei procedimenti affidati, dal successivo art. 69 al giudice di sorveglianza relativamente ad altre materie, ivi compresa quella del lavoro, che in questa sede rileva. In conclusione, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, dichiarandosi la competenza del giudice di sorveglianza: cio' che comporta necessariamente l'assorbimento degli ulteriori motivi, attinenti a questioni di merito, quali 6 l'inesistenza del diritto in contestazione, per mancanza di operativita' degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, e l'intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., poiché il processo non avrebbe potuto essere iniziato davanti al pretore né proseguire davanti al tribunale. Quanto alle spese dell'intero giudizio, si ravvisano giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara la competenza del Giudice di sorveglianza. Dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002. Consigliere est. Il Presidente ELLIERE IL C2 in Cancelleria Deposit 0918 LUG. 2002 D CANCELLIERE 3 2 7 S O P E M I , O G A O R E D T T L T S E I I T R G I A N E D L E R L S O E E D 7