Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6726
CASS
Sentenza 1 luglio 1999

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Il lavoratore a domicilio, che sia stato licenziato per cessazione dell'attività aziendale all'esito di una procedura ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità, atteso che l'art. 16, comma 1, della predetta legge - oltre a prescrivere la condizione che il lavoratore possegga determinati requisiti di categoria e anzianità di lavoro - fa riferimento a lavoratori (operai, impiegati e quadri) legati all'azienda da un rapporto a carattere continuativo, requisito questo che difetta nel caso di rapporto di lavoro a domicilio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6726
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6726
    Data del deposito : 1 luglio 1999

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