Sentenza 1 luglio 1999
Massime • 1
Il lavoratore a domicilio, che sia stato licenziato per cessazione dell'attività aziendale all'esito di una procedura ex artt. 4 e 24 legge 23 luglio 1991 n. 223, non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di mobilità, atteso che l'art. 16, comma 1, della predetta legge - oltre a prescrivere la condizione che il lavoratore possegga determinati requisiti di categoria e anzianità di lavoro - fa riferimento a lavoratori (operai, impiegati e quadri) legati all'azienda da un rapporto a carattere continuativo, requisito questo che difetta nel caso di rapporto di lavoro a domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/1999, n. 6726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6726 |
| Data del deposito : | 1 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. EL COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ BR, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI n. 27, presso lo studio dell'avvocato BR DEL ROSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 416/97 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 01/08/97, R.G.N. 288/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/98 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato Giuseppe FABIANI;
udito l'Avvocato EL DEL ROSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/27 febbraio 1997 il Pretore di Firenze respingeva la domanda proposta dalla signora BI MA nei confronti dell'INPS per ottenere l'indennità di nobiltà sul presupposto di aver prestato attività come lavorante a domicilio della Maglieria Pisani s.a.s. dal 12 maggio 1993 al 13 marzo 1995 e di essere stata licenziata per cessazione dell'attività aziendale a seguito di procedura ex artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. Osservava il Pretore che il diritto all'indennità di mobilità presuppone l'applicabilità delle norme sulla cassa integrazione straordinaria, norme non operanti per il lavoro a domicilio;
aggiungeva che a tale tipo di rapporto manca quella garanzia di continuatività costituente requisito richiesto dall'art. 16 della legge n. 223 del 1991.
In accoglimento dell'appello proposto dalla MA la decisione di primo grado veniva riformata dal Tribunale di Firenze con sentenza del 30 luglio / 1 agosto 1997. I giudici di secondo grado argomentavano che l'indennità di mobilità ha sostituito l'indennità di disoccupazione, già spettante ai lavoratori a domicilio, e che l'esclusione di costoro dalla cassa integrazione (art. 9 della legge n. 877 del 1973) è norma eccezionale, come tale di rigorosa interpretazione e quindi non estensibile al prestatore di lavoro a domicilio definitivamente licenziato;
che nel sistema di cui all'art. 16 della legge n. 223 del 1991 la determinazione dell'ambito applicativo della disciplina si ancora alle caratteristiche delle imprese e non anche a quelle del rapporto di lavoro del dipendente;
che il lavoratore a domicilio si qualifica per la specialità del rapporto ed è estraneo alle categorie di "operaio, impiegato o quadro" utilizzate dal citato art. 16 con riferimento all'art. 2095 c.c.. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS, formulando un unico articolato motivo.
La signora MA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con riferimento all'art. 9 della legge 18 dicembre 1973 n. 877, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. e 5, c.p.c.). Sostiene che ai lavoratori a domicilio non spetta l'indennità di mobilità perché questa, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge n. 223 del 1991, ammonta ad una percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale percepito o spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro;
e per l'art. 9 della legge n. 877 del 1973 ai lavoratori a domicilio non si applicano le norme previdenziali in materia di integrazione salariale.
Aggiunge che per l'art. 16 della legge n. 223 del 1991 l'indennità di mobilità compete, nel caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale, al "... lavoratore, operaio, impiegato o quadro..."; in tale tassativa elencazione non è compreso il lavoratore a domicilio. E proprio la specialità del rapporto di lavoro a domicilio, utilizzata dal Tribunale per superare l'argomento testuale dell'art. 16, non consentirebbe che il lavoratore a domicilio possa essere destinatario dell'indennità di mobilità.
Il lavoratore a domicilio infatti, a differenza delle generalità dei lavoratori subordinati, non è assoggettabile ad alcun controllo sull'osservanza dell'orario, con attenuazione del requisito della subordinazione.
Gli altri caratteri del lavoro a domicilio (dall'aiuto accessorio dei membri della famiglia conviventi e a carico all'esecuzione di lavoro per conto di uno o più imprenditori) confermerebbero la non estensibilità ai lavoratori a domicilio della provvidenza dell'indennità di mobilità.
La disciplina di detta prestazione presuppone, secondo il ricorrente, l'effettivo inserimento del prestatore di lavoro nell'organizzazione dell'impresa, e cioè presso aziende, stabilimenti o reparti, elemento questo - desumibile dalla previsione del requisito di un periodo minimo annuale di anzianità aziendale, di cui almeno sei mesi di lavoro effettivamente prestato - che non è dato invece riscontrare nel rapporto di lavoro a domicilio, non sempre caratterizzato dalla continuità delle prestazioni lavorative. La possibilità che ha il lavoratore a domicilio di svolgere la propria attività per più imprenditori contestualmente costituirebbe circostanza che snatura, ai fini di cui trattasi, il rapporto previdenziale di riferimento utile per la erogazione dell'indennità. Il ricorso è fondato.
L'art. 16 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 423/1995 della Corte Costituzionale, statuisce che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, gravidanza o puerperio, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7.
L'analisi della norma evidenzia che il legislatore ha significativamente fatto riferimento ai lavoratori - operai, impiegati o quadri - legati all'azienda da un rapporto "a carattere continuativo", preferendo richiamarsi al rapporto di lavoro a carattere continuativo piuttosto che al rapporto di lavoro "a tempo indeterminato", espressione questa pure usata in importanti leggi lavoristiche, quale, ad esempio, la legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali.
Ed ha inoltre posto l'accento su un minimo di anzianità "aziendale".
Tale scelta evidenzia l'importanza del "contenuto" del rapporto ai fini della fruizione della indennità in questione. Ora sono proprio le caratteristiche e il contenuto del rapporto di lavoro a domicilio che rendono problematica la sua inclusione tra i rapporti di lavoro oggetto della tutela di cui agli artt. 7 e 16 della legge n. 223/91. Appare opportuno, al riguardo, richiamare le principiali linee della disciplina del lavoro a domicilio quale dettata dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877.
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materia prime o accessorie e attrezzature proprie dello stesso imprenditore anche se fornite per il tramite di terzi art. 1, come modificato dall'art. 2 L. 16.12.1980 n. 858. Il lavoratore a domicilio deve essere munito, a cura del l'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del "lavoro affidato" dal l'imprenditore (art. 10); deve essere retribuito sulla base di tariffe di cottimo pieno, comprensive di ogni spettanza, e quindi con le maggiorazioni a titolo di indennità per lavoro festivo, ferie, gratifica natalizia e indennità di anzianità (art. 8). La legge poi consente al lavoratore a domicilio di eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, a meno che questi non gli affidi una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (art. 11, comma 2).
L'art. 9 estende ai lavoratori a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari, fatta eccezione per quelle in materia di integrazione salariale.
L'art. 2, secondo comma, dispone infine che "è fatto divieto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni". Dalle disposizioni sopra esaminate risulta chiaramente che il rapporto di lavoro a domicilio difetta di quella continuatività richiamata dall'art. 16 della legge n. 223/91, unitamente ad altri requisiti, per individuare i lavoratori (operai, impiegati e quadri) beneficiari dell'indennità di mobilità.
Il datore di lavoro, infatti, non è tenuto ad affidare al lavoratore a domicilio un minimo di lavoro nell'arco del mese o dell'anno; potrebbe, al limite, continuare a tenere iscritto un lavoratore a domicilio nell'apposito registro di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 877/73, senza affidargli più lavoro.
Il che equivale, di fatto, ad un licenziamento (istituto che, di conseguenza, assume rilevanza pratica minima nei confronti del lavoratore a domicilio, anche per la problematicità dell'applicazione effettiva della c.d. tutela reale, con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, nei riguardi del lavoratore a domicilio illegittimamente licenziato). Del resto questa Corte ha ritenuto che al rapporto di lavoro subordinato a domicilio non sono in via generale applicabili le norme dettate dalle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970 in tema di estinzione del rapporto di lavoro (Cass. 17 marzo 1981 n. 1570; 22 gennaio 1987 n. 615). La mancanza di un obbligo datoriale di affidare un minimo di lavoro spiega anche l'esonero del lavoratore a domicilio dal divieto di concorrenza, divieto previsto soltanto quando l'imprenditore gli affidi una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro (art. 11). La continuatività del lavoro è prevista dal legislatore solo come elemento accidentale del rapporto di lavoro a domicilio;
e anche quando c'è, può venir meno in qualsiasi momento senza conseguenze per il datore di lavoro.
Particolarmente significativa è, poi, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, della legge, che dimostra come il legislatore intenda tutelare il lavoro nell'azienda a preferenza di quello a domicilio.
Il datore di lavoro, infatti, non può affidare lavoro a domicilio per tutta la durata dei programmi di ristrutturazione o conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, e ancora per un anno dall'ultimo licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni.
Vi è poi da aggiungere che scopo primario della legge n. 223/91 è quello di assicurare la c.d. mobilità ai lavoratori licenziati, cioè l'inclusione in privilegiate liste di disoccupazione che consentano lo spostamento di lavoratori con un notevole bagaglio di professionalità acquisito dalle imprese recedenti a quelle abbisognevoli di personale qualificato.
Di conseguenza iscrizione nelle liste di mobilità e fruizione dell'indennità di mobilità costituiscono elementi strettamente collegati.
L'art. 9 della legge prevede, tra l'altro, che il lavoratore è cancellato dalle liste di mobilità - e decade dall'indennità relativa - quando rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale, oppure quando rifiuti un lavoro professionalmente equivalente o che presenti omogeneità con il precedente, o anche quando non accetti, in mancanza di un lavoro equivalente ed "omogeneo", di essere impiegato nei c.d. lavori socialmente utili;
sempre che tali attività si svolgano in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore. L'applicazione di tali regole ad un lavoratore a domicilio - che, per definizione, lavora nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, e lavora nella misura in cui il datore di lavoro gli affida lavoro da eseguire - risulta impossibile;
a meno che non si voglia sostenere che il lavoratore a domicilio in mobilità ha l'obbligo sia di frequentare corsi di formazione professionale sia di trasformare il proprio speciale rapporto di lavoro in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. Per tutto quanto esposto va affermato che l'indennità di mobilità di cui all'art. 16 della legge n. 223 del 1991 non compete ai lavoratori a domicilio, sia per la mancanza della continuatività come elemento normale di tale rapporto, sia per la inapplicabilità ai lavoratori a domicilio di tutti quanti gli obblighi previsti per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dall'art. 9 della legge n. 223/91. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla signora EL MA nei confronti dell'INPS.
La soccombente non è tenuta al rimborso delle spese dell'intero giudizio in favore dell'istituto previdenziale, non ricorrendo l'ipotesi della pretesa manifestamente infondata e temeraria (art.152 disp. att. c.p.c., reintrodotto nell'ordinamento a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 13 aprile 1994, dichiarativa della illegittimità dell'art. 4 del D.L. 19/9/1992 n.384, conv. nella legge 14/11/1992 n. 438).
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di EL MA. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria 1 luglio 1999