CASS
Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 43675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43675 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GI RI DI CATANIA nei confronti di: GI RI EN con l'ordinanza del 05/05/2023 del GI RI di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania Penale Sent. Sez. 1 Num. 43675 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, investito di richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., volta all'applicazione della misura cautelare della custodia in c:arcere, ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, relativamente ad una provvisoria imputazione elevata a carico di una pluralità di imputati di nazionalità straniera e relativa: - all'ipotesi delittuosa ex art. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma cod. pen., per aver fatto parte di una associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12, commi 1,3, lett. a), b), d), 3 -bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di soggetti interessati ad entrare illegalmente via mare in Italia, al fine di transitarvi verso altri Paesi dell'Unione Europea, in primo luogo la Francia;
condotta commessa - stando alla provvisoria incolpazione - in Guinea, in Libia, in altri Paesi africani ed in varie parti d'Italia, accertata dal mese di marzo dell'anno 2021 al mese di febbraio dell'anno 2023, con competenza determinata in capo all'Autorità giudiziaria di Catania ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e lett. b) e 16, comma 1, cod. proc. pen. - nonché di plurime ipotesi ex art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravato nei termini descritti nei singoli capi d'imputazione; fatti accertati in luoghi imprecisati, con competenza radicata in Catania ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e lett. b) e 16, comma 1, cod. proc. pen. 1.1. L'attuale incolpazione attiene a una ipotesi di associazione a delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché a una nutrita serie di reati scopo. All'indomani dell'emissione di decreto di fermo, ad opera del Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, vi è stata l'esecuzione di tale provvedimento a carico dei vari destinatari, in diverse parti del territorio nazionale. Una volta tenute le relative udienze di convalida ed emesse le misure cautelari, i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Cuneo, Ivrea, Asti, Savona, La Spezia, Rimini e Pavia hanno declinato la propria competenza ed hanno indicato la competenza territoriale in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Quest'ultimo, emessa la misura cautelare, ha invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competenti, rispettivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in ordine al reato associativo e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, per quanto riguarda i reati scopo sub 22, 27, da 41 a 61, 65 e 66. Investito della richiesta cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato conflitto negativo nei 2 confronti dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova (quanto al reato associativo) e nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia (quanto ai reati scopo). 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova - con l'ordinanza attraverso la quale ha declinato la competenza territoriale - ha anzitutto escluso l'esistenza di un vincolo di connessione, fra la contestata fattispecie associativa e i reati scopo, tale da determinare una deroga rispetto alle ordinarie regole determinative della competenza. Non sarebbero emersi, infatti, elementi fondatamente dimostrativi, circa il fatto che la commissione di ciascun reato scopo rientrasse già all'interno di un primigenio programma delinquenziale, coevo alla nascita della compagine associativa, ovvero alla adesione alla stessa di ciascuno dei partecipi. In ragione di ciò, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha determinato la competenza territoriale secondo criteri distinti, tenendo separato il delitto associativo dai reati fine. 1.3. Il delitto associativo è stato ricondotto, quindi, entro la sfera di competenza per territorio riservata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, adoperando il criterio determinativo di cui all'art. 3, comma 3 cod. proc. pen.; la competenza territoriale del Tribunale di Imperia si fonda invece - a norma dell'art. 8, comma 1 cod. proc. pen. - sull'assunto che le condotte criminose contestate fossero finalizzate ad agevolare la traslazione dei soggetti verso la Francia, attraverso la frontiera ubicata in Ventimiglia. 1.4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha dunque chiarito, quanto ai reati-scopo, come debbano utilizzarsi i criteri dettati dall'art. 16, comma 1 cod. proc. pen. e - venendo in rilievo fattispecie di uguale gravità - ha ritenuto che la competenza territoriale sia da attribuire al Giudice competente in relazione al primo reato, ossia al Tribunalle di Imperia. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha fatto pervenire osservazioni integrative, a mezzo delle quali ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quanto al reato associativo, nonché del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, quanto a tutti gli ulteriori delitti contestati nei capi successivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Deve trovare applicazione il criterio indicato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., allorquando la condotta delittuosa inizi in territorio nazionale, per poi proseguire all'estero; laddove la consumazione inizi all'estero e si protragga in territorio 3 nazionale, la competenza si radica in base alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Nella concreta fattispecie, l'associazione di cui al capo 1) ha operato grazie all'apporto di soggetti stabiliti in diversi paesi, con l'esistenza di svariati sottogruppi attivi in diverse città italiane. Bene ha fatto, allora, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova a ritenere che - stante l'impossibilità di individuare sia un luogo quale sede, o centro operativo di ciascun sodalizio, sia un luogo di conclusione dell'accordo - la competenza per territorio debba essere individuata facendo ricorso al criterio suppletivo, indicato dall'art. 9 comma 3, cod. proc. pen., rappresentato dal luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che, per prima, ha iscritto la notizia di reato e che, nella specie, è la Procura presso il Tribunale di Catania. Difetta poi uno specifico nesso teleologico, tra il delitto associativo e uno o più dei reati fine, in quanto il reato associativo era finalizzato alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso. Né l'aggravante del nesso teleologico è stata contestata nella imputazione. Sussiste invece connessione a norma dell'art. 12, lett. b) cod. proc. pen., tra il reato associativo e i vari reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (connessione esclusa dal Giudice genovese e affermata dal Giudice catanese). Lo stesso Pubblico ministero, nella richiesta di applicazione della misura cautelare, ha posto in evidenza la sussistenza di una programmazione unitaria, alla base sia del reato associativo, sia degli ulteriori reati, per essere questi caratterizzati dalla violazione della medesima norma, in rapida successione, in tempi e luoghi sempre identici, con il medesimo modus operandi e in larga parte sempre da parte degli stessi soggetti. Di qui, la connessione tra delitto associativo e reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si deve dare attuazione, quindi, alla regola dettata dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che - in caso di connessione individua il giudice territorialmente competente in quello competente in relazione al reato più grave e, in caso di pari gravità, nel giudice competente per il primo reato. In questo caso, il reato che radica la competenza è quello rubricato sub 2) della rubrica, appartenente alla competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 4. L'avv. Basilio Foti - nell'interesse di MA AK - ha fatto pervenire memoria ex art. 121, a mezzo della quale ha chiesto dichiararsi la competenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. 5. L'avv. Antioco Pintus - nell'interesse di UM AR - ha formulato conclusioni scritte, chiedendo l'affermazione di competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 4 6. L'avv. Andrea Guido - nell'interesse di TA RA - ha presentato memoria scritta, a mezzo della quale ha chiesto il differimento del procedimento al 15 settembre 2023, per la trattazione congiunta dello stesso con il fascicolo n. 22642/2023 r.g., non apparendo ragionevole una decisione solo parziale, stante la pendenza di altro, analogo conflitto scaturito dalla medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova e relativa al medesimo procedimento penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 2. Giova, in via preliminare, integrare la sopra richiamata base narrativa, ricordando che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha emesso decreto di fermo in data 15/04/2023, nei confronti di numerosi indagati e in relazione a varie contestazioni, secondo quanto sopra brevemente sintetizzato;
tale provvedimento è stato eseguito - nei confronti dei diversi indagati - in differenti parti del territorio nazionale (segnatamente, in Cuneo, Ivrea, Genova, Asti, Savona, La Spezia, Rimini, Pavia). 2.1. In territorio appartenente al circondario di Genova, tale decreto di fermo è stato eseguito nei confronti di DE HE, MA IA, LE Diarrassouba, RA TA, AR NA UM, EN GO, Djiguiba Bayoko, Yaya Konate, YA Kone. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con provvedimento del 22/04/2023, non ha convalidato il fermo ed ha applicato a tutti la misura cautelare dell'obbligo di dimora, con la sola eccezione di EN GO, a carico del quale è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore;
contestualmente, il medesimo Giudice ha dichiarato la propria incompetenza. 2.2. Investito di domanda cautelare a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., i Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti dell'ufficio omologo di Genova, che ha declinato la propria competenza in favore, appunto, del Tribunale di Catania, relativamente al reato associativo sub 1) ed in favore del Tribunale di Imperia in 5 relazione a più ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 12 d.lgs 286 del 1998. 2.3. Deve anche essere puntualizzato come la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si radichi avendo riguardo alla contestazione formulata ad opera del Pubblico ministero, a meno che questa contenga errori che appaiano particolarmente importanti, di portata macroscopica e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539). 3. Si evince con chiarezza, attraverso la lettura della provvisoria rubrica, come - tra i reati scopo e la fattispecie associativa - sussista un rapporto di connessione rilevante ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. a) e b) e 16 cod. proc. pen., atto a legittimare lo spostamento della competenza per territorio, a prescindere dall'identità fra gli autori dei reati fine e quelli del reato mezzo (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345, la quale ha precisato come le regole determinative della competenza, derivante dalla connessione riscontrabile tra procedimenti, non siano subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, in quanto anche tale regola attributiva della competenza rappresenta un criterio originario e autonomo, a mezzo del quale si radica la competenza). 4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, laddove risulti contestato uno dei modelli legali contenuti nella elencazione di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., unitamente ad altre fattispecie di reato connesse, assume preminenza la competenza determinabile in correlazione alla competenza stabilita per il reato di competenza delle Procura distrettuale. Trova, infatti, applicazione il consolidato principio secondo cui l'attribuzione della competenza, relativamente alle fattispecie di reato rientranti nel novero della elencazione ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - tra cui rientra l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione - spetti al Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. I reati indicati nella suddetta elencazione, infatti, esercitano una "vis attractiva", nei confronti dei reati connessi;
ciò comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole generali sulla competenza per territorio. Tale forza di attrazione si esplica nei confronti dei reati connessi, anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al radicamento della competenza inerente al reato previsto nel catalogo suindicato (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, confl. Trib. 6 Roma, Rv. 276391; Sez. 1, n. 45488 del 14/09/2022 confl. GI TRIB. Bologna, Rv. 283862; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Di Palma, n. m.; Sez. 4, n. 4484, del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, El Abbouli, Rv. 243:300). 4.1. Trattasi di criterio di determinazione della competenza applicabile in relazione ad ogni caso in cui - accertato il luogo ove s'è costituita o radicata l'associazione - a venire in discussione sia la possibilità di determinare invece la competenza territoriale sulla base della realizzazione di altro reato, più grave sotto il profilo edittale ma non compreso nella lista dell'art. 51 cod. proc. pen. Ove, invece, si verta in situazione nella quale non è in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo ovvero ogni qualvolta quella vis actractiva non possa operare (come nella fattispecie), non esistono ragioni per escludere che la competenza per territorio vada determinata secondo le regole dell'art. 16 cod. proc. pen., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi, sulla base di ragioni analoghe a quelle enunziate dalla Suprema Corte (Sez. U, sent. n. 40537 del 16/07/2009, dep. 20/10/2009, conf. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330; cfr., Sez. 1, sent. n. 49356 del 17/11/2009, dep. 22/12/2009, Osmanovic, Rv. 245644). 4.2. Venendo alla concreta fattispecie, l'ipotizzata associazione - peraltro suddivisa in plurime articolazioni - è risultata operativa anche in ambito transazionale, giovandosi essa del contributo di soggetti localizzati in diversi Paesi esteri. Dal momento che non è possibile, quindi, individuare un luogo di costituzione o di esclusiva operatività dell'associazione, la competenza territoriale deve essere individuata mediante il ricorso alle regole suppletive di determinazione della competenza. E infatti, in presenza di reato commesso parzialmente all'estero, come ravvisabile in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo 1) della rubrica, in caso di fatto la cui consumazione sia iniziata all'estero, per poi proseguire in territorio italiano, occorre fare riferimento al criterio determinativo della competenza dettato dall'art. 9 cod. proc. pen. Occorre, segnatamente, far riferimento al criterio dettato dall'art. 9, terzo comma, cod. proc. pen., che radica la competenza laddove ha sede l'autorità giudiziaria che, per prima, ha iscritto la notizia di reato, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 4.3. Con specifico riferimento al tema della connessione fra il reato associativo e i reati scopo, ricorre nel caso di specie la 1:ipologia di rapporto cristallizzata nell'art. 12 lett. b cod. proc. pen. Questa connessione ricorre in presenza di una pluralità di reati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come - in tema di competenza fissata in base alla sussistenza di una connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma , distinte 7 fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati - la medesimezza del disegno criminoso perseguito può determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, allorquando i fatti espressione di preventiva ideazione unitaria si riferiscano allo stesso o agli stessi imputati;
ciò in quanto l'interesse di un soggetto alla trattazione unitaria dei fatti unificati dal vincolo della continuazione non può andare a detrimento dell'interesse del coimputato, a non essere sottratto al giudice naturale, indlividuato secondo le regole ordinarie della competenza. Prescindendo, quindi, dalle ipotesi di continuazione relative a fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, laddove l'identità del disegno criminoso accomuni tutti i compartecipi, l'unicità del disegno criminoso non determina alcuna attribuzione e relativo mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., influendo esso esclusivamente sul piano strettamente sostanziale, in punto di determinazione della pena (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc. AR e altri, Rv. 214834). La previsione di cui all'art. 12, lett. b) cod. proc. pen., infatti, si riferisce a una pluralità di reati, posti in essere ad opera di un unico soggetto attivo, mediante una sola azione od omissione, ovvero attraverso la commissione di più azioni o omissioni, espressive di preventiva ideazione unitaria;
tale previsione codicistica postula, affinché possa ricorrere il vincolo della connessione, la sussistenza di atti deliberativi e volitivi di matrice unitaria, come è agevolmente desumibile dal dato testuale. Quanto all'influenza della fattispecie associativa, è vero che il generico programma criminoso, tipico del delitto di associazione a delinquere, non è suscettibile di integrare, di per sé solo e in mancanza di elementi ulteriori, un rapporto di connessione, tra l'addebito ex art. 416 cod. pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772). La c:onnessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione, però, ha una specifica attitudine a determinare lo spostamento della competenza, al ricorrere di un medesimo disegno criminoso comune a tutti i compartecipi, anche con riferimento alla possibile connessione tra delitto associativo e reati-fine; tale connessione può ritenersi sussistente allorquando risulti che - fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, o dall'adesione ad esso - un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma delinquenziale, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009 , Rv. 245503; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519). Tanto premesso, coglie nel segno l'osservazione formulata dal Procuratore generale, laddove sottolinea come - già in sede di domanda cautelare - il Pubblico ministero abbia evidenziato l'esistenza di una ideazione di carattere preventivo e unitario, che avvince il reato associativo e i delitti scopo. Reati fine che sono 8 connotati dall'essere violativi sempre della medesima disposizione normativa, dall'essere ascrivibili - almeno in gran parte - ai medesimi soggetti e dall'esser stati commessi in tempi e luoghi sempre identici e con le stesse modalità esecutive. Il tutto non può che condurre a ravvisare la sussistenza della connessione, tra il fatto associativo e i delitti scopo. 4.4. Erra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, sul punto, allorquando individua la competenza dell'omologo ufficio genovese, considerando l'uscita dei soggetti stranieri dalla frontiera di Ventimiglia quale ultima manifestazione dell'attività criminosa associativa. Tale condotta - in realtà - costituisce l'epifenomeno proprio del reato scopo, piuttosto che del fatto associativo che sta a monte. 4.5. Stante la sopra evidenziata connessione, esistente fra la fattispecie associativa e i contestati reati fine, occorre riportarsi alla regola generale fisata dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale la competenza si radica in capo all'autorità giudiziaria competente per territorio in relazione al più grave fra i reati contestati e - in caso di pari gravità - in capo all'autorità giudiziaria competente in ordine al primo reato. Tale valutazione deve muovere, nel caso di specie, da un duplice presupposto, rappresentato da un lato dalla difficoltà di stabilire il luogo di manifestazione del pactum sceleris, ovvero di radicamento del fenomeno associativo e, dall'altro, dalla maggior gravità edittale dei reati scopo. Nell'impossibilità di stabilire la competenza facendo riferimento alla competenza inerente alla commissione del reato associativo sub 1), occorre dunque esaminare i reati scopo, ponendo specifica attenzione alle pene edittali rispettivamente per questi stabilite. I reati in relazione ai quali è stato sollevato il conflitto sono tutti di pari gravità, atteso che risultano sempre contestate le aggravanti ex artt. 12 comma 3 lett. d) e 3 -ter lett. b) d.lgs n. 286 del 1998. 4.5. In presenza di più reati scopo di pari gravità, la competenza non può che radicarsi in capo al Giudice competente in relazione al primo reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravato dal carattere transazionale. La più risalente fra le condotte contestate - come correttamente osservato dal Procuratore generale - è quella sussunta al capo 2) della rubrica, temporalmente collocata mei mesi di marzo e aprile dell'anno 2021 e commessa in Catania. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, al quale dovranno essere trasmessi gli atti. 9
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 13 luglio 2023.
lette le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania Penale Sent. Sez. 1 Num. 43675 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/05/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, investito di richiesta ex art. 27 cod. proc. pen., volta all'applicazione della misura cautelare della custodia in c:arcere, ha sollevato conflitto negativo di competenza per territorio, nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, relativamente ad una provvisoria imputazione elevata a carico di una pluralità di imputati di nazionalità straniera e relativa: - all'ipotesi delittuosa ex art. 416, primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma cod. pen., per aver fatto parte di una associazione a delinquere, finalizzata alla commissione di più fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12, commi 1,3, lett. a), b), d), 3 -bis e 3-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di soggetti interessati ad entrare illegalmente via mare in Italia, al fine di transitarvi verso altri Paesi dell'Unione Europea, in primo luogo la Francia;
condotta commessa - stando alla provvisoria incolpazione - in Guinea, in Libia, in altri Paesi africani ed in varie parti d'Italia, accertata dal mese di marzo dell'anno 2021 al mese di febbraio dell'anno 2023, con competenza determinata in capo all'Autorità giudiziaria di Catania ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e lett. b) e 16, comma 1, cod. proc. pen. - nonché di plurime ipotesi ex art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravato nei termini descritti nei singoli capi d'imputazione; fatti accertati in luoghi imprecisati, con competenza radicata in Catania ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. a) e lett. b) e 16, comma 1, cod. proc. pen. 1.1. L'attuale incolpazione attiene a una ipotesi di associazione a delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nonché a una nutrita serie di reati scopo. All'indomani dell'emissione di decreto di fermo, ad opera del Pubblico ministero presso il Tribunale di Catania, vi è stata l'esecuzione di tale provvedimento a carico dei vari destinatari, in diverse parti del territorio nazionale. Una volta tenute le relative udienze di convalida ed emesse le misure cautelari, i Giudici per le indagini preliminari dei Tribunali di Cuneo, Ivrea, Asti, Savona, La Spezia, Rimini e Pavia hanno declinato la propria competenza ed hanno indicato la competenza territoriale in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Quest'ultimo, emessa la misura cautelare, ha invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competenti, rispettivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in ordine al reato associativo e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, per quanto riguarda i reati scopo sub 22, 27, da 41 a 61, 65 e 66. Investito della richiesta cautelare ex art. 27 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato conflitto negativo nei 2 confronti dei Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova (quanto al reato associativo) e nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia (quanto ai reati scopo). 1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova - con l'ordinanza attraverso la quale ha declinato la competenza territoriale - ha anzitutto escluso l'esistenza di un vincolo di connessione, fra la contestata fattispecie associativa e i reati scopo, tale da determinare una deroga rispetto alle ordinarie regole determinative della competenza. Non sarebbero emersi, infatti, elementi fondatamente dimostrativi, circa il fatto che la commissione di ciascun reato scopo rientrasse già all'interno di un primigenio programma delinquenziale, coevo alla nascita della compagine associativa, ovvero alla adesione alla stessa di ciascuno dei partecipi. In ragione di ciò, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha determinato la competenza territoriale secondo criteri distinti, tenendo separato il delitto associativo dai reati fine. 1.3. Il delitto associativo è stato ricondotto, quindi, entro la sfera di competenza per territorio riservata al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, adoperando il criterio determinativo di cui all'art. 3, comma 3 cod. proc. pen.; la competenza territoriale del Tribunale di Imperia si fonda invece - a norma dell'art. 8, comma 1 cod. proc. pen. - sull'assunto che le condotte criminose contestate fossero finalizzate ad agevolare la traslazione dei soggetti verso la Francia, attraverso la frontiera ubicata in Ventimiglia. 1.4. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha dunque chiarito, quanto ai reati-scopo, come debbano utilizzarsi i criteri dettati dall'art. 16, comma 1 cod. proc. pen. e - venendo in rilievo fattispecie di uguale gravità - ha ritenuto che la competenza territoriale sia da attribuire al Giudice competente in relazione al primo reato, ossia al Tribunalle di Imperia. 2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha fatto pervenire osservazioni integrative, a mezzo delle quali ha chiesto dichiararsi la competenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, quanto al reato associativo, nonché del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, quanto a tutti gli ulteriori delitti contestati nei capi successivi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Deve trovare applicazione il criterio indicato dall'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., allorquando la condotta delittuosa inizi in territorio nazionale, per poi proseguire all'estero; laddove la consumazione inizi all'estero e si protragga in territorio 3 nazionale, la competenza si radica in base alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen. Nella concreta fattispecie, l'associazione di cui al capo 1) ha operato grazie all'apporto di soggetti stabiliti in diversi paesi, con l'esistenza di svariati sottogruppi attivi in diverse città italiane. Bene ha fatto, allora, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova a ritenere che - stante l'impossibilità di individuare sia un luogo quale sede, o centro operativo di ciascun sodalizio, sia un luogo di conclusione dell'accordo - la competenza per territorio debba essere individuata facendo ricorso al criterio suppletivo, indicato dall'art. 9 comma 3, cod. proc. pen., rappresentato dal luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria che, per prima, ha iscritto la notizia di reato e che, nella specie, è la Procura presso il Tribunale di Catania. Difetta poi uno specifico nesso teleologico, tra il delitto associativo e uno o più dei reati fine, in quanto il reato associativo era finalizzato alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso. Né l'aggravante del nesso teleologico è stata contestata nella imputazione. Sussiste invece connessione a norma dell'art. 12, lett. b) cod. proc. pen., tra il reato associativo e i vari reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (connessione esclusa dal Giudice genovese e affermata dal Giudice catanese). Lo stesso Pubblico ministero, nella richiesta di applicazione della misura cautelare, ha posto in evidenza la sussistenza di una programmazione unitaria, alla base sia del reato associativo, sia degli ulteriori reati, per essere questi caratterizzati dalla violazione della medesima norma, in rapida successione, in tempi e luoghi sempre identici, con il medesimo modus operandi e in larga parte sempre da parte degli stessi soggetti. Di qui, la connessione tra delitto associativo e reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si deve dare attuazione, quindi, alla regola dettata dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che - in caso di connessione individua il giudice territorialmente competente in quello competente in relazione al reato più grave e, in caso di pari gravità, nel giudice competente per il primo reato. In questo caso, il reato che radica la competenza è quello rubricato sub 2) della rubrica, appartenente alla competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 4. L'avv. Basilio Foti - nell'interesse di MA AK - ha fatto pervenire memoria ex art. 121, a mezzo della quale ha chiesto dichiararsi la competenza dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova. 5. L'avv. Antioco Pintus - nell'interesse di UM AR - ha formulato conclusioni scritte, chiedendo l'affermazione di competenza in capo al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 4 6. L'avv. Andrea Guido - nell'interesse di TA RA - ha presentato memoria scritta, a mezzo della quale ha chiesto il differimento del procedimento al 15 settembre 2023, per la trattazione congiunta dello stesso con il fascicolo n. 22642/2023 r.g., non apparendo ragionevole una decisione solo parziale, stante la pendenza di altro, analogo conflitto scaturito dalla medesima ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova e relativa al medesimo procedimento penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto di competenza;
l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare infatti insuperabile senza l'intervento di questa Corte. Tanto premesso, deve dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 2. Giova, in via preliminare, integrare la sopra richiamata base narrativa, ricordando che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha emesso decreto di fermo in data 15/04/2023, nei confronti di numerosi indagati e in relazione a varie contestazioni, secondo quanto sopra brevemente sintetizzato;
tale provvedimento è stato eseguito - nei confronti dei diversi indagati - in differenti parti del territorio nazionale (segnatamente, in Cuneo, Ivrea, Genova, Asti, Savona, La Spezia, Rimini, Pavia). 2.1. In territorio appartenente al circondario di Genova, tale decreto di fermo è stato eseguito nei confronti di DE HE, MA IA, LE Diarrassouba, RA TA, AR NA UM, EN GO, Djiguiba Bayoko, Yaya Konate, YA Kone. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con provvedimento del 22/04/2023, non ha convalidato il fermo ed ha applicato a tutti la misura cautelare dell'obbligo di dimora, con la sola eccezione di EN GO, a carico del quale è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale di massimo rigore;
contestualmente, il medesimo Giudice ha dichiarato la propria incompetenza. 2.2. Investito di domanda cautelare a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., i Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti dell'ufficio omologo di Genova, che ha declinato la propria competenza in favore, appunto, del Tribunale di Catania, relativamente al reato associativo sub 1) ed in favore del Tribunale di Imperia in 5 relazione a più ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 12 d.lgs 286 del 1998. 2.3. Deve anche essere puntualizzato come la competenza per territorio, nell'ipotesi di reati connessi, si radichi avendo riguardo alla contestazione formulata ad opera del Pubblico ministero, a meno che questa contenga errori che appaiano particolarmente importanti, di portata macroscopica e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, confl. comp. in proc. Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, confl. comp. in proc. Novarese, Rv. 264539). 3. Si evince con chiarezza, attraverso la lettura della provvisoria rubrica, come - tra i reati scopo e la fattispecie associativa - sussista un rapporto di connessione rilevante ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. a) e b) e 16 cod. proc. pen., atto a legittimare lo spostamento della competenza per territorio, a prescindere dall'identità fra gli autori dei reati fine e quelli del reato mezzo (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Rv. 255345, la quale ha precisato come le regole determinative della competenza, derivante dalla connessione riscontrabile tra procedimenti, non siano subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, in quanto anche tale regola attributiva della competenza rappresenta un criterio originario e autonomo, a mezzo del quale si radica la competenza). 4. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, laddove risulti contestato uno dei modelli legali contenuti nella elencazione di cui all'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. pen., unitamente ad altre fattispecie di reato connesse, assume preminenza la competenza determinabile in correlazione alla competenza stabilita per il reato di competenza delle Procura distrettuale. Trova, infatti, applicazione il consolidato principio secondo cui l'attribuzione della competenza, relativamente alle fattispecie di reato rientranti nel novero della elencazione ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - tra cui rientra l'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione - spetti al Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente. I reati indicati nella suddetta elencazione, infatti, esercitano una "vis attractiva", nei confronti dei reati connessi;
ciò comporta una deroga assoluta ed esclusiva alle regole generali sulla competenza per territorio. Tale forza di attrazione si esplica nei confronti dei reati connessi, anche se di maggiore gravità, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al radicamento della competenza inerente al reato previsto nel catalogo suindicato (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, confl. Trib. 6 Roma, Rv. 276391; Sez. 1, n. 45488 del 14/09/2022 confl. GI TRIB. Bologna, Rv. 283862; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. Di Palma, n. m.; Sez. 4, n. 4484, del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, El Abbouli, Rv. 243:300). 4.1. Trattasi di criterio di determinazione della competenza applicabile in relazione ad ogni caso in cui - accertato il luogo ove s'è costituita o radicata l'associazione - a venire in discussione sia la possibilità di determinare invece la competenza territoriale sulla base della realizzazione di altro reato, più grave sotto il profilo edittale ma non compreso nella lista dell'art. 51 cod. proc. pen. Ove, invece, si verta in situazione nella quale non è in alcun modo possibile determinare la competenza per territorio con riferimento al luogo di realizzazione del reato associativo ovvero ogni qualvolta quella vis actractiva non possa operare (come nella fattispecie), non esistono ragioni per escludere che la competenza per territorio vada determinata secondo le regole dell'art. 16 cod. proc. pen., in base al luogo di commissione dei reati via via più gravi, sulla base di ragioni analoghe a quelle enunziate dalla Suprema Corte (Sez. U, sent. n. 40537 del 16/07/2009, dep. 20/10/2009, conf. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330; cfr., Sez. 1, sent. n. 49356 del 17/11/2009, dep. 22/12/2009, Osmanovic, Rv. 245644). 4.2. Venendo alla concreta fattispecie, l'ipotizzata associazione - peraltro suddivisa in plurime articolazioni - è risultata operativa anche in ambito transazionale, giovandosi essa del contributo di soggetti localizzati in diversi Paesi esteri. Dal momento che non è possibile, quindi, individuare un luogo di costituzione o di esclusiva operatività dell'associazione, la competenza territoriale deve essere individuata mediante il ricorso alle regole suppletive di determinazione della competenza. E infatti, in presenza di reato commesso parzialmente all'estero, come ravvisabile in relazione alla fattispecie associativa contestata al capo 1) della rubrica, in caso di fatto la cui consumazione sia iniziata all'estero, per poi proseguire in territorio italiano, occorre fare riferimento al criterio determinativo della competenza dettato dall'art. 9 cod. proc. pen. Occorre, segnatamente, far riferimento al criterio dettato dall'art. 9, terzo comma, cod. proc. pen., che radica la competenza laddove ha sede l'autorità giudiziaria che, per prima, ha iscritto la notizia di reato, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. 4.3. Con specifico riferimento al tema della connessione fra il reato associativo e i reati scopo, ricorre nel caso di specie la 1:ipologia di rapporto cristallizzata nell'art. 12 lett. b cod. proc. pen. Questa connessione ricorre in presenza di una pluralità di reati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come - in tema di competenza fissata in base alla sussistenza di una connessione oggettiva, fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma , distinte 7 fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati - la medesimezza del disegno criminoso perseguito può determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, allorquando i fatti espressione di preventiva ideazione unitaria si riferiscano allo stesso o agli stessi imputati;
ciò in quanto l'interesse di un soggetto alla trattazione unitaria dei fatti unificati dal vincolo della continuazione non può andare a detrimento dell'interesse del coimputato, a non essere sottratto al giudice naturale, indlividuato secondo le regole ordinarie della competenza. Prescindendo, quindi, dalle ipotesi di continuazione relative a fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, laddove l'identità del disegno criminoso accomuni tutti i compartecipi, l'unicità del disegno criminoso non determina alcuna attribuzione e relativo mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., influendo esso esclusivamente sul piano strettamente sostanziale, in punto di determinazione della pena (Sez. 1, n. 6226 del 12/11/1999, Confl. comp. in proc. AR e altri, Rv. 214834). La previsione di cui all'art. 12, lett. b) cod. proc. pen., infatti, si riferisce a una pluralità di reati, posti in essere ad opera di un unico soggetto attivo, mediante una sola azione od omissione, ovvero attraverso la commissione di più azioni o omissioni, espressive di preventiva ideazione unitaria;
tale previsione codicistica postula, affinché possa ricorrere il vincolo della connessione, la sussistenza di atti deliberativi e volitivi di matrice unitaria, come è agevolmente desumibile dal dato testuale. Quanto all'influenza della fattispecie associativa, è vero che il generico programma criminoso, tipico del delitto di associazione a delinquere, non è suscettibile di integrare, di per sé solo e in mancanza di elementi ulteriori, un rapporto di connessione, tra l'addebito ex art. 416 cod. pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati (Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001, Carannante, Rv. 218772). La c:onnessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione, però, ha una specifica attitudine a determinare lo spostamento della competenza, al ricorrere di un medesimo disegno criminoso comune a tutti i compartecipi, anche con riferimento alla possibile connessione tra delitto associativo e reati-fine; tale connessione può ritenersi sussistente allorquando risulti che - fin dalla costituzione del sodalizio criminoso, o dall'adesione ad esso - un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma delinquenziale, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Sez. 1, n. 46134 del 21/10/2009 , Rv. 245503; Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018, Rv. 275519). Tanto premesso, coglie nel segno l'osservazione formulata dal Procuratore generale, laddove sottolinea come - già in sede di domanda cautelare - il Pubblico ministero abbia evidenziato l'esistenza di una ideazione di carattere preventivo e unitario, che avvince il reato associativo e i delitti scopo. Reati fine che sono 8 connotati dall'essere violativi sempre della medesima disposizione normativa, dall'essere ascrivibili - almeno in gran parte - ai medesimi soggetti e dall'esser stati commessi in tempi e luoghi sempre identici e con le stesse modalità esecutive. Il tutto non può che condurre a ravvisare la sussistenza della connessione, tra il fatto associativo e i delitti scopo. 4.4. Erra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, sul punto, allorquando individua la competenza dell'omologo ufficio genovese, considerando l'uscita dei soggetti stranieri dalla frontiera di Ventimiglia quale ultima manifestazione dell'attività criminosa associativa. Tale condotta - in realtà - costituisce l'epifenomeno proprio del reato scopo, piuttosto che del fatto associativo che sta a monte. 4.5. Stante la sopra evidenziata connessione, esistente fra la fattispecie associativa e i contestati reati fine, occorre riportarsi alla regola generale fisata dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. secondo la quale la competenza si radica in capo all'autorità giudiziaria competente per territorio in relazione al più grave fra i reati contestati e - in caso di pari gravità - in capo all'autorità giudiziaria competente in ordine al primo reato. Tale valutazione deve muovere, nel caso di specie, da un duplice presupposto, rappresentato da un lato dalla difficoltà di stabilire il luogo di manifestazione del pactum sceleris, ovvero di radicamento del fenomeno associativo e, dall'altro, dalla maggior gravità edittale dei reati scopo. Nell'impossibilità di stabilire la competenza facendo riferimento alla competenza inerente alla commissione del reato associativo sub 1), occorre dunque esaminare i reati scopo, ponendo specifica attenzione alle pene edittali rispettivamente per questi stabilite. I reati in relazione ai quali è stato sollevato il conflitto sono tutti di pari gravità, atteso che risultano sempre contestate le aggravanti ex artt. 12 comma 3 lett. d) e 3 -ter lett. b) d.lgs n. 286 del 1998. 4.5. In presenza di più reati scopo di pari gravità, la competenza non può che radicarsi in capo al Giudice competente in relazione al primo reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ex art. 12 d.lgs n. 286 del 1998, aggravato dal carattere transazionale. La più risalente fra le condotte contestate - come correttamente osservato dal Procuratore generale - è quella sussunta al capo 2) della rubrica, temporalmente collocata mei mesi di marzo e aprile dell'anno 2021 e commessa in Catania. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, al quale dovranno essere trasmessi gli atti. 9
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, 13 luglio 2023.