Sentenza 30 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/2002, n. 18358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18358 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 8 3 5 8 02 LA ORT Oggetto „BEZIONE SECONDA CIVILE Am Main Est on Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrați: delible wille. Russoun bikti Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 8890/00 Consigliere Cron. 43138 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 4887 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.17/10/02 Rel. Consigliere -Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIO DI BIAGIO, che lo difende, giusta delega in atti;
му - ricorrente
contro
MA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA HE DI LANDO 10, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3391/99 della Corte d'Appello 2002 1350 di ROMA, depositata il 17/11/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato EUGENIO TAMBURELLI, difensore del My resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 22.4.1996 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda avanzata da HE VI contro il condominio "Villaggio club le Bounganvillee" di Tor San Lorenzo (Ardea) con citazione 5.12.1986, annullava, per difetto dell'unanimità dei consensi, la delibera assemblare adottata il 7.7.1985 ma respingeva quella avanzata dallo stesso VI contro l'amministratore AN AS. A tal proposito il Tribunale osservava che l'amministratore, quale organo esecutivo dell'assemblea, aveva dato esecuzione alla delibera e quindi non era ravvisabile nei suoi confronti alcuna responsabilità, avendo peraltro agito in buona fede e con l'uso della normale diligenza. Avverso quest'ultimo capo della decisione il VI proponeva rituale му appello insistendo nella richiesta di condanna del AS al risarcimento dei danni derivati dalla avvenuta esecuzione del deliberato assemblare. In giudizio, si costituiva l'appellato che contestava la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto, con il favore delle spese. Con sentenza in data 7.10/17.11.1999, la Corte di appello di Roma rigettava l'appello e regolava le spese. Osservava la Corte capitolina che l'art. 1130 C.C. pone a carico dell'amministratore l'obbligo di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea. Nell'adempimento di questo dovere egli è tenuto ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo lo schema legale tipico del mandato, applicabile ai rapporti tra amministratore e condominio. Nel caso di specie è emerso che il AS interpellò il “Consiglio dei Condomini", organo consultivo del Condominio, che espresse il parere di dar corso alla restituzione della porzione di immobile rivendicata dalla Società Inim. Se ne deduce, dunque, che nella esecuzione del deliberato il AS ha operato nel rispetto della volontà della maggioranza, della norma codicistica e in buona fede. È poi da considerare che il controllo dell'amministratore sulla validità formale dell'atto collettivo non può spingersi fino a sindacare il merito delle scelte operate, trattandosi di materia devoluta all'organo deliberativo e, in caso di violazione delle norme anche regolamentari, alla cognizione del giudice ordinario. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AN AS, sulla base di due motivi;
l'intimato resiste con controricorso. му Motivi della decisione Con l'unico motivo su cui si articola il presente ricorso, HE VI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1130, 1136, 1139, 1108, 1395, 1384, 1388, 1703 e 1704 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione assumendo che la sentenza impugnata, ritenendo che l'amministratore aveva l'obbligo - di dare esecuzione alla delibera dell'assemblea non avrebbe considerato che la stessa concerneva diritti reali, vale a dire materia riservata ai singoli condomini e non all'assemblea stessa;
la decisione in esame ritenendo inoltre che l'amministratore aveva operato con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'esercizio del mandato, non avrebbe considerato che egli non si era attenuto ai limiti del mandato stesso;
che la sua buona fede era esclusa dalla nullità della delibera 7.7.1985; che detta delibera non era stata legittimamente assunta;
2 la violazione dell'art. 1375 c. c. risultava da una serie di elementi riferibili agli atti di primo e secondo grado. Il ricorso non risulta fondato, siccome volto unicamente ad evidenziare, sulla base di considerazioni personali del ricorrente, una responsabilità per danni dell'amministratore. Non risulta in alcun modo che con l'impugnazione della delibera da parte del VI, il Tribunale ne avesse sospeso l'esecuzione; tanto è sufficiente per superare ogni questione sulla buona fede dell'amministratore, il quale му non era tenuto ad aspettare la decisione dei giudici di primo grado;
ma idoneo elemento anche relativamente al corretto espletamento da parte dello stesso amministratore delle norme sul mandato (è appena il caso di aggiungere che la proposizione di una impugnativa di delibera assemblare non è assolutamente idonea a sospendere l'esecuzione della delibera a cui ci si riferisce, ma che tale potere appartiene esclusivamente al giudice adito). Su questa base risulta (ai fini che ne occupano) irrilevante lo stesso oggetto (diritti reali) della delibera da eseguire una volta che l'amministratore aveva provveduto ad attuarla in maniera conforme a quanto l'assemblea avesse stabilito;
per non dire che al riguardo si era altresì rivolto previamente all'organo di consulenza del Condominio, che espresse il parere di dare corso alla restituzione della porzione di immobile rivendicata. Le ulteriori considerazioni relative alla questione del risarcimento danni risultano, ovviamente, recessive a fronte della ritenuta correttezza del comportamento dell'amministratore. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 65,3 oltre a euro 750,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 17.10.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Spartan Mensent apletoni IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 DIC. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29.01.04 serie 4 al n.2508 Versate € 139,4 apposta in cajce alla copia autentica 7/15 de 30/5/2002) for 4