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Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2023, n. 23730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23730 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI DI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 23730 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 settembre 2022, il Gup del Tribunale di Messina, ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a Di DI NI, imputato del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. la pena concordata tra le parti. Con la stessa sentenza, il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata complessiva di un anno. 2. Avverso detta decisione propone ricorso per cessazione l'imputato che con un unico motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza dell'art.222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 non avendo il giudice applicato la riduzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo va ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite hanno invero affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ciò premesso, il ricorso è infondato. Se è vero infatti che la motivazione sul punto contestato si presenta particolarmente sintetica, è anche vero che questa Corte ha affermato che "il giudice che applichi con la sentenza di patteggiannento la sanzione 2 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita" (Sez. Quarta, n. 21194 del 27.3.2012, Tiburzi, Rv. 252738). Nel caso di specie, il giudice ha esercitato con equilibrio il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, posto che, a fronte della previsione legislativa (che indica per l'omicidio colposo una durata fino a quattro anni di detta sanzione), il periodo di un anno individuato dal giudice è ben lontano da quello massimo legislativamente previsto e non si discosta in maniera significativa da quello minimo, tanto da non rendere necessaria una più articolata esplicitazione delle ragioni della scelta operata. D'altra parte, proprio la contenuta durata della sanzione indica che il giudicante, pur senza indicare i passaggi intermedi, ha direttamente individuato la durata finale della sanzione, già depurata della diminuzione "fino ad un terzo" prevista per i casi di patteggiamento. Questo Collegio non ignora che un recente precedente, peraltro di questa Sezione, sembra enunciare un principio diverso laddove la sentenza é stata così massimata "In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada"(Sez. 4, n._32889 del 28/06/2022, Rv. 283490). Tuttavia esaminando la fattispecie dedotta in giudizio si riscontra che in quel caso la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discostava sensibilmente dal minimo edittale e quindi il principio ivi applicato risulta in linea, e non già in contraddizione, con il principio generale di cui prima si é fatta menzione, essendo il giudice tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.2.2023
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 23730 Anno 2023 Presidente: BRUNO MARIAROSARIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 22/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 settembre 2022, il Gup del Tribunale di Messina, ha applicato, ex art. 444 cod.proc.pen., a Di DI NI, imputato del reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. la pena concordata tra le parti. Con la stessa sentenza, il giudice ha disposto la sospensione della patente di guida dell'imputato per la durata complessiva di un anno. 2. Avverso detta decisione propone ricorso per cessazione l'imputato che con un unico motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza dell'art.222, comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 non avendo il giudice applicato la riduzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo va ritenuta l'ammissibilità del ricorso. Le Sezioni Unite hanno invero affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sia contro sentenza di c.d. «patteggiamento» che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03), sia, contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01). La ragione fondante gli approdi di cui innanzi è stata sostanzialmente ravvisata, all'esito di un inquadramento sistematico degli istituti, nell'impossibilità di ritenere immuni dal controllo di legittimità, secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., i profili riservati a statuizioni non comprese dall'accordo delle parti, o comunque da queste non negoziabili, in forza tanto delle disposizioni costituzionali di cui all'art. 111, sesto e settimo comma, Cost., quanto degli art. 568, comma 2, e 606, comma 2, cod. proc. pen. 2. Ciò premesso, il ricorso è infondato. Se è vero infatti che la motivazione sul punto contestato si presenta particolarmente sintetica, è anche vero che questa Corte ha affermato che "il giudice che applichi con la sentenza di patteggiannento la sanzione 2 amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita" (Sez. Quarta, n. 21194 del 27.3.2012, Tiburzi, Rv. 252738). Nel caso di specie, il giudice ha esercitato con equilibrio il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, posto che, a fronte della previsione legislativa (che indica per l'omicidio colposo una durata fino a quattro anni di detta sanzione), il periodo di un anno individuato dal giudice è ben lontano da quello massimo legislativamente previsto e non si discosta in maniera significativa da quello minimo, tanto da non rendere necessaria una più articolata esplicitazione delle ragioni della scelta operata. D'altra parte, proprio la contenuta durata della sanzione indica che il giudicante, pur senza indicare i passaggi intermedi, ha direttamente individuato la durata finale della sanzione, già depurata della diminuzione "fino ad un terzo" prevista per i casi di patteggiamento. Questo Collegio non ignora che un recente precedente, peraltro di questa Sezione, sembra enunciare un principio diverso laddove la sentenza é stata così massimata "In tema di omicidio stradale, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 88 del 2019, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve dar conto in motivazione della riduzione operata ai sensi dell'art. 222, comma 2-bis, cod. strada"(Sez. 4, n._32889 del 28/06/2022, Rv. 283490). Tuttavia esaminando la fattispecie dedotta in giudizio si riscontra che in quel caso la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discostava sensibilmente dal minimo edittale e quindi il principio ivi applicato risulta in linea, e non già in contraddizione, con il principio generale di cui prima si é fatta menzione, essendo il giudice tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata della sanzione amministrativa accessoria de qua. 3. Ne consegue che il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22.2.2023