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Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14845 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DA EL CO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC AN, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l'avv. FELICE CARDILLO, difensore di LU AE DA, il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/02/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 04/05/2018 del Tribunale di Roma di condanna di LU AE DA per i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di indebito utilizzo di carte di credito continuato in concorso (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; ora art. 493-ter cod. pen.). Al DA è stato attribuito, in particolare: a) di avere partecipato a un'associazione per delinquere, della quale UT RU era capo e promotore e IH AN GA promotore, associandosi, anche con altri soggetti, «allo scopo di commettere più delitti di fabbricazione e detenzione di carte di credito Penale Sent. Sez. 2 Num. 14845 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2022 false, previa captazione dei codici P.A.N. in occasione di utilizzi delle carte di credito autentiche da parte degli effettivi proprietari, per lo più stranieri in visita nel nostro Paese, con successivo trasferimento dei codici P.A.N. su altri supporti plastici, e più delitti di frode informatica, con impiego delle carte "clonate" per effettuare acquisti di beni diversi» (capo A dell'imputazione); b) di avere, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquisito i codici P.A.N. (cioè il primary account number, stampato in rilievo sulla parte frontale delle carte di credito) di diciannove carte di credito (compiutamente indicate nel capo d'imputazione), «riversandoli su idonei supporti plastici, mediante software in loro possesso, creando così le relative carte di credito false, "clone" di quelle autentiche, che in parte utilizzavano personalmente per acquisti e pagamenti di ogni genere ed in parte cedevano dietro corrispettivo a terzi» (capo C dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione LU AE DA, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per la partecipazione alla menzionata associazione per delinquere. Il ricorrente lamenta tale carenza motivazionale della sentenza impugnata in quanto questa avrebbe fondato le ritenute consapevolezza dell'imputato dell'esistenza dell'associazione criminosa e volontà di parteciparvi sulla sola scorta di alcune intercettate conversazioni telefoniche tra il DA e gli imputati in procedimento connesso RU e GA, in assenza di «ulteriori indici di partecipazione e di consapevolezza della esistenza stessa dell'associazione», e senza attribuire il necessario rilievo al fatto che il DA, come emergeva dalle conversazioni telefoniche intercettate, cedeva gli acquisiti codici P.A.N. delle carte di credito anche a soggetti estranei al sodalizio criminoso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata e il travisamento delle prove «con riferimento alla sussistenza del delitto di indebito utilizzo di carte di credito». Il ricorrente lamenta tali vizi della sentenza impugnata in quanto questa, nel fondare l'affermazione della propria responsabilità per i diciannove episodi di indebito utilizzo di carte di credito a lui contestati sull'elemento che egli svolgeva attività lavorativa nei locali in cui era avvenuta l'indebita acquisizione dei codici 2 P.A.N. delle stesse carte, non avrebbe dato adeguata risposta alla censure sollevate al riguardo nel proprio atto di appello - nel quale era stato evidenziato come nei ristoranti in cui si assumeva che egli avesse lavorato, sia precedentemente sia contemporaneamente, avesse lavorato anche l'altro soggetto coinvolto nel sodalizio RI IA e come l'accertamento della sua responsabilità fosse basato sulla «sua presenza nei ristoranti in due sole occasioni» - e avrebbe «da[to] per dimostrata la [sua] posizione di "soggetto occupato con un determinato ruolo" nell'associazione». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640-ter cod. pen., con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo C) dell'imputazione come delitto di frode informatica di cui al predetto art. 640-ter, non aggravato ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la conseguente non punibilità del reato per difetto di querela. Il ricorrente rappresenta anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata, in particolare, Sez. 5, n. 42183 del 07/09/2021, Cicate), le condotte, a lui attribuite, di acquisizione dei codici P.A.N. delle carte di credito rientrano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, nel delitto di frode informatica. In secondo luogo, premessa tale qualificazione delle condotte a lui attribuite, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma che, anche a volere ritenere corretta la qualificazione delle stesse condotte come frode informatica, sussisterebbe comunque l'aggravante della commissione del fatto «con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» di cui al terzo comma dell'art. 640-ter cod. pen. (con la conseguente punibilità d'ufficio del reato), evidenziando come «[n]el copiare dei dati informatici di una carta di credito certamente il soggetto agente non utilizza l'identità digitale del titolare». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 416 e 493-bis cod. pen. nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata «con riferimento alla illegittima quantificazione della pena e alla sua immotivata eccessività». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, per il più grave reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., i giudici di merito abbiano irrogato la pena massima di cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa, pur dando atto della sua incensuratezza e senza indicare le ragioni di tale determinazione della pena nella misura del massimo edittale. 3 Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano irrogato la pena della multa di C 2.000,00 (indicata nella motivazione della sentenza di primo grado, per mero errore materiale, in C 20.000,00), laddove la pena pecuniaria massima prevista per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. è di C 1.550,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In tema di partecipazione a un'associazione per delinquere, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: anzitutto, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto dì inserirsi in un'associazione vietata, con la conseguenza che è punibile a titolo di partecipazione, e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105-01); peraltro, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589-01; Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776-01); in tale ottica, anche gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435-01); posto che il delitto presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816-02); il dolo del delitto è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa si può desumere in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività 4 delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740-01; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845-01; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388-01); anche le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della partecipazione all'associazione, finanche quando non vi abbia partecipato l'imputato (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01). 1.2. A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.3. Ciò premesso, tornando al caso di specie, si deve rilevare che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa promossa da UT RU (che ne era anche il capo) e da IH AN GA sulla base sia della partecipazione del DA a numerosissimi reati fine dell'associazione sia del contenuto di numerose intercettate conversazioni telefoniche tra lo stesso DA e i due menzionati promotori dell'associazione, dalle quali era emerso come l'imputato fosse pienamente inserito nel collaudato sistema organizzativo del sodalizio criminoso - con il ruolo di effettuare, in modo sistematico, nei ristoranti dove lavorava, la captazione dei codici P.A.N. delle carte di credito di cui aveva il temporaneo possesso in occasione del pagamento da parte dei clienti;
codici che cedeva poi ai propri sodali -, avesse reso continuativamente il proprio contributo all'attività associativa per un periodo apprezzabile, essendo stato, almeno fino a un certo punto, unico nel predetto ruolo, e fosse stato del tutto consapevole del proprio inserimento in un'associazione vietata dalla legge, dei cui meccanismi di funzionamento era, parimenti, pienamente consapevole. Tale motivazione risulta conforme ai ricordati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione a un'associazione per delinquere oltre che del tutto logica, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche, sicché, in quanto tale, si sottrae alle censure - fondamentalmente generiche - del ricorrente. La Corte d'appello di Roma ha altresì correttamente escluso che il fatto che l'imputato avesse potuto cedere i codici P.A.N. da lui captati anche a soggetti estranei all'associazione - perseguendo, quindi, anche un proprio interesse esclusivamente individuale - implicasse, giuridicamente o logicamente, la sua mancata partecipazione alla stessa associazione. 5 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità del DA per i diciannove episodi di indebito utilizzo di carte di credito a lui contestati sulla base degli elementi che: egli svolgeva attività lavorativa presso i ristoranti in cui era avvenuta la copiatura dei codici P.A.N.; le modalità delle azioni di copiatura era sempre la stessa;
era emersa - come si è visto nel corso dell'esame del primo motivo di ricorso - la continuità e la sistematicità della condotta criminosa svolta dal DA nell'ambito dell'associazione per delinquere;
non erano emersi elementi che potessero comprovare che, nel periodo in considerazione, nei ristoranti in cui erano avvenute le captazioni dei codici P.A.N., avessero lavorato altri soggetti che, nell'ambito dell'associazione, avessero tale ruolo di captare gli stessi codici (ruolo rivestito, invece, dal DA); in occasione del suo arresto presso un ristorante romano, il DA fu trovato in possesso di uno skimmer (cioè di un dispositivo che permette di "clonare" le carte di credito), che teneva occultato negli slip. Tale motivazione è del tutto coerente e logica, oltre che priva di errori in diritto, e, rispetto alla stessa, le censure del ricorrente risultano del tutto generiche, atteso che: a fronte dell'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui non erano emersi elementi che potessero comprovare che nei ristoranti in cui erano avvenute le captazioni dei codici P.A.N. avessero lavorato altri soggetti che, nell'ambito dell'associazione, avevano tale ruolo di captare gli stessi codici, il ricorrente ha omesso di indicare da quali elementi ciò sarebbe, invece, emerso;
la Corte d'appello di Roma ha accertato, sulla base degli acquisiti elementi di prova, la «continuità e sistematicità della condotta criminosa svolta dal DA» e non, come asserito dal ricorrente, la mera «sua presenza nei ristoranti in due sole occasioni»; contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello di Roma non ha «da[to] per dimostrata la [sua] posizione di "soggetto occupato con un determinato ruolo" nell'associazione», ma ha tratto il proprio convincimento in ordine al ruolo svolto dal DA nel sodalizio di captare i codici P.A.N. delle carte di credito di cui aveva il temporaneo possesso in occasione del pagamento da parte dei clienti dei ristoranti dagli elementi di prova che si sono menzionati nel corso dell'esame del primo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter cod. pen., si connota, rispetto alla «"generica"» fattispecie di reato dell'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (ora indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.), per l'elemento specializzante costituito dall'«utilizzazione "fraudolenta" del sistema informatico» (o telematico), la quale può consistere o nell'«alterazione» di un tale 6 sistema (cioè in «un intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento» dello stesso) o nell'«intervento senza diritto» su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti (Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, Rv. 250113-01). Nel caso in esame, il fatto attribuito all'imputato è consistito, come chiarito dalla Corte d'appello di Roma, "solo" nella copiatura, attraverso un apparecchio skimmer, dei codici P.A.N. di carte di credito di cui lo stesso imputato aveva la momentanea disponibilità (per l'effettuazione del pagamento da parte dei clienti dei ristoranti in cui lavorava). Tale azione non comporta alcuna alterazione di un sistema informatico né alcun intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nello stesso sistema, ma integra "soltanto" una condotta di indebito utilizzo di carte di credito;
condotta che è punita dal primo periodo del comma 9 dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora dal primo periodo del primo comma dell'art. 493-ter cod. pen.) Da ciò la correttezza della qualificazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del fatto attribuito al DA come reato di indebito utilizzo di carte di credito, di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.) e non - come erroneamente sostenuto dal ricorrente - come reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter cod. pen. 4. Il quarto motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 7 Nel caso di specie, la pena irrogata, prima della riduzione per il rito, per il più grave reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito è stata di cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa (indicata nella motivazione della sentenza di primo grado, per mero errore materiale, in C 20.000,00), misura che, quanto alla pena detentiva, è pari al massimo edittale e, quanto alla pena pecuniaria, supera, addirittura, il massimo edittale (essendo il reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da C 310,00 a C 1.550,00). A fronte di ciò, si deve rilevare come i giudici di merito, da un lato, abbiano irrogato, come si è detto, una pena pecuniaria superiore al massimo edittale e, dall'altro, lato, nell'irrogare, oltre a tale pena pecuniaria, quella detentiva pari al massimo edittale, abbiano del tutto trascurato l'elemento, di segno certamente positivo, dello stato di incensuratezza del DA, del quale pure il Tribunale di Roma aveva dato atto. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 22/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NC AN, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito l'avv. FELICE CARDILLO, difensore di LU AE DA, il quale, dopo dibattimento, ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/02/2022, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del 04/05/2018 del Tribunale di Roma di condanna di LU AE DA per i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di indebito utilizzo di carte di credito continuato in concorso (art. 55, comma 9, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; ora art. 493-ter cod. pen.). Al DA è stato attribuito, in particolare: a) di avere partecipato a un'associazione per delinquere, della quale UT RU era capo e promotore e IH AN GA promotore, associandosi, anche con altri soggetti, «allo scopo di commettere più delitti di fabbricazione e detenzione di carte di credito Penale Sent. Sez. 2 Num. 14845 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 22/11/2022 false, previa captazione dei codici P.A.N. in occasione di utilizzi delle carte di credito autentiche da parte degli effettivi proprietari, per lo più stranieri in visita nel nostro Paese, con successivo trasferimento dei codici P.A.N. su altri supporti plastici, e più delitti di frode informatica, con impiego delle carte "clonate" per effettuare acquisti di beni diversi» (capo A dell'imputazione); b) di avere, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, acquisito i codici P.A.N. (cioè il primary account number, stampato in rilievo sulla parte frontale delle carte di credito) di diciannove carte di credito (compiutamente indicate nel capo d'imputazione), «riversandoli su idonei supporti plastici, mediante software in loro possesso, creando così le relative carte di credito false, "clone" di quelle autentiche, che in parte utilizzavano personalmente per acquisti e pagamenti di ogni genere ed in parte cedevano dietro corrispettivo a terzi» (capo C dell'imputazione). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione LU AE DA, per il tramite del proprio difensore, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità per la partecipazione alla menzionata associazione per delinquere. Il ricorrente lamenta tale carenza motivazionale della sentenza impugnata in quanto questa avrebbe fondato le ritenute consapevolezza dell'imputato dell'esistenza dell'associazione criminosa e volontà di parteciparvi sulla sola scorta di alcune intercettate conversazioni telefoniche tra il DA e gli imputati in procedimento connesso RU e GA, in assenza di «ulteriori indici di partecipazione e di consapevolezza della esistenza stessa dell'associazione», e senza attribuire il necessario rilievo al fatto che il DA, come emergeva dalle conversazioni telefoniche intercettate, cedeva gli acquisiti codici P.A.N. delle carte di credito anche a soggetti estranei al sodalizio criminoso. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione della sentenza impugnata e il travisamento delle prove «con riferimento alla sussistenza del delitto di indebito utilizzo di carte di credito». Il ricorrente lamenta tali vizi della sentenza impugnata in quanto questa, nel fondare l'affermazione della propria responsabilità per i diciannove episodi di indebito utilizzo di carte di credito a lui contestati sull'elemento che egli svolgeva attività lavorativa nei locali in cui era avvenuta l'indebita acquisizione dei codici 2 P.A.N. delle stesse carte, non avrebbe dato adeguata risposta alla censure sollevate al riguardo nel proprio atto di appello - nel quale era stato evidenziato come nei ristoranti in cui si assumeva che egli avesse lavorato, sia precedentemente sia contemporaneamente, avesse lavorato anche l'altro soggetto coinvolto nel sodalizio RI IA e come l'accertamento della sua responsabilità fosse basato sulla «sua presenza nei ristoranti in due sole occasioni» - e avrebbe «da[to] per dimostrata la [sua] posizione di "soggetto occupato con un determinato ruolo" nell'associazione». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640-ter cod. pen., con riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti di cui al capo C) dell'imputazione come delitto di frode informatica di cui al predetto art. 640-ter, non aggravato ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la conseguente non punibilità del reato per difetto di querela. Il ricorrente rappresenta anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata, in particolare, Sez. 5, n. 42183 del 07/09/2021, Cicate), le condotte, a lui attribuite, di acquisizione dei codici P.A.N. delle carte di credito rientrano, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Roma, nel delitto di frode informatica. In secondo luogo, premessa tale qualificazione delle condotte a lui attribuite, il ricorrente censura la sentenza impugnata anche nella parte in cui afferma che, anche a volere ritenere corretta la qualificazione delle stesse condotte come frode informatica, sussisterebbe comunque l'aggravante della commissione del fatto «con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» di cui al terzo comma dell'art. 640-ter cod. pen. (con la conseguente punibilità d'ufficio del reato), evidenziando come «[n]el copiare dei dati informatici di una carta di credito certamente il soggetto agente non utilizza l'identità digitale del titolare». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 416 e 493-bis cod. pen. nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata «con riferimento alla illegittima quantificazione della pena e alla sua immotivata eccessività». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, per il più grave reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., i giudici di merito abbiano irrogato la pena massima di cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa, pur dando atto della sua incensuratezza e senza indicare le ragioni di tale determinazione della pena nella misura del massimo edittale. 3 Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano irrogato la pena della multa di C 2.000,00 (indicata nella motivazione della sentenza di primo grado, per mero errore materiale, in C 20.000,00), laddove la pena pecuniaria massima prevista per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. è di C 1.550,00. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. In tema di partecipazione a un'associazione per delinquere, la Corte di cassazione ha affermato i seguenti principi, che il Collegio condivide: anzitutto, la condotta di partecipazione si distingue da quella del concorrente ex art. 110 cod. pen. perché, a differenza di questa, implica l'esistenza del pactum sceleris, con riferimento alla consorteria criminale, e della affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto dì inserirsi in un'associazione vietata, con la conseguenza che è punibile a titolo di partecipazione, e non in applicazione della disciplina del concorso esterno, colui che presta la sua adesione e il suo contributo all'attività associativa, anche per una fase temporalmente limitata (Sez. 2, n. 47602 del 29/11/2012, Miglionico, Rv. 254105-01); peraltro, l'esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un'attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, De Falco, Rv. 279589-01; Sez. 3, n. 20921 del 14/03/2013, Conte, Rv. 255776-01); in tale ottica, anche gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv. 247435-01); posto che il delitto presuppone la realizzazione di un accordo criminoso tendenzialmente permanente o comunque stabile tra i partecipi, finalizzato al compimento di una serie indeterminata di delitti, non è di ostacolo alla configurabilità del reato la diversità o la contrapposizione degli scopi personali perseguiti dai componenti, i quali rilevano esclusivamente come motivi a delinquere (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816-02); il dolo del delitto è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa si può desumere in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività 4 delittuosa in termini conformi al piano associativo (Sez. 2, n. 35141 del 13/06/2019, Bevilacqua, Rv. 276740-01; Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257845-01; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv. 252388-01); anche le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della partecipazione all'associazione, finanche quando non vi abbia partecipato l'imputato (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01). 1.2. A quest'ultimo proposito, si deve rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389- 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 1.3. Ciò premesso, tornando al caso di specie, si deve rilevare che la Corte d'appello di Roma ha ritenuto la partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa promossa da UT RU (che ne era anche il capo) e da IH AN GA sulla base sia della partecipazione del DA a numerosissimi reati fine dell'associazione sia del contenuto di numerose intercettate conversazioni telefoniche tra lo stesso DA e i due menzionati promotori dell'associazione, dalle quali era emerso come l'imputato fosse pienamente inserito nel collaudato sistema organizzativo del sodalizio criminoso - con il ruolo di effettuare, in modo sistematico, nei ristoranti dove lavorava, la captazione dei codici P.A.N. delle carte di credito di cui aveva il temporaneo possesso in occasione del pagamento da parte dei clienti;
codici che cedeva poi ai propri sodali -, avesse reso continuativamente il proprio contributo all'attività associativa per un periodo apprezzabile, essendo stato, almeno fino a un certo punto, unico nel predetto ruolo, e fosse stato del tutto consapevole del proprio inserimento in un'associazione vietata dalla legge, dei cui meccanismi di funzionamento era, parimenti, pienamente consapevole. Tale motivazione risulta conforme ai ricordati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione a un'associazione per delinquere oltre che del tutto logica, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche, sicché, in quanto tale, si sottrae alle censure - fondamentalmente generiche - del ricorrente. La Corte d'appello di Roma ha altresì correttamente escluso che il fatto che l'imputato avesse potuto cedere i codici P.A.N. da lui captati anche a soggetti estranei all'associazione - perseguendo, quindi, anche un proprio interesse esclusivamente individuale - implicasse, giuridicamente o logicamente, la sua mancata partecipazione alla stessa associazione. 5 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello di Roma ha ritenuto la responsabilità del DA per i diciannove episodi di indebito utilizzo di carte di credito a lui contestati sulla base degli elementi che: egli svolgeva attività lavorativa presso i ristoranti in cui era avvenuta la copiatura dei codici P.A.N.; le modalità delle azioni di copiatura era sempre la stessa;
era emersa - come si è visto nel corso dell'esame del primo motivo di ricorso - la continuità e la sistematicità della condotta criminosa svolta dal DA nell'ambito dell'associazione per delinquere;
non erano emersi elementi che potessero comprovare che, nel periodo in considerazione, nei ristoranti in cui erano avvenute le captazioni dei codici P.A.N., avessero lavorato altri soggetti che, nell'ambito dell'associazione, avessero tale ruolo di captare gli stessi codici (ruolo rivestito, invece, dal DA); in occasione del suo arresto presso un ristorante romano, il DA fu trovato in possesso di uno skimmer (cioè di un dispositivo che permette di "clonare" le carte di credito), che teneva occultato negli slip. Tale motivazione è del tutto coerente e logica, oltre che priva di errori in diritto, e, rispetto alla stessa, le censure del ricorrente risultano del tutto generiche, atteso che: a fronte dell'affermazione della Corte d'appello di Roma secondo cui non erano emersi elementi che potessero comprovare che nei ristoranti in cui erano avvenute le captazioni dei codici P.A.N. avessero lavorato altri soggetti che, nell'ambito dell'associazione, avevano tale ruolo di captare gli stessi codici, il ricorrente ha omesso di indicare da quali elementi ciò sarebbe, invece, emerso;
la Corte d'appello di Roma ha accertato, sulla base degli acquisiti elementi di prova, la «continuità e sistematicità della condotta criminosa svolta dal DA» e non, come asserito dal ricorrente, la mera «sua presenza nei ristoranti in due sole occasioni»; contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la Corte d'appello di Roma non ha «da[to] per dimostrata la [sua] posizione di "soggetto occupato con un determinato ruolo" nell'associazione», ma ha tratto il proprio convincimento in ordine al ruolo svolto dal DA nel sodalizio di captare i codici P.A.N. delle carte di credito di cui aveva il temporaneo possesso in occasione del pagamento da parte dei clienti dei ristoranti dagli elementi di prova che si sono menzionati nel corso dell'esame del primo motivo di ricorso. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito che il reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter cod. pen., si connota, rispetto alla «"generica"» fattispecie di reato dell'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (ora indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti), di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.), per l'elemento specializzante costituito dall'«utilizzazione "fraudolenta" del sistema informatico» (o telematico), la quale può consistere o nell'«alterazione» di un tale 6 sistema (cioè in «un intervento modificativo o manipolativo sul funzionamento» dello stesso) o nell'«intervento senza diritto» su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti (Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011, Fica, Rv. 250113-01). Nel caso in esame, il fatto attribuito all'imputato è consistito, come chiarito dalla Corte d'appello di Roma, "solo" nella copiatura, attraverso un apparecchio skimmer, dei codici P.A.N. di carte di credito di cui lo stesso imputato aveva la momentanea disponibilità (per l'effettuazione del pagamento da parte dei clienti dei ristoranti in cui lavorava). Tale azione non comporta alcuna alterazione di un sistema informatico né alcun intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nello stesso sistema, ma integra "soltanto" una condotta di indebito utilizzo di carte di credito;
condotta che è punita dal primo periodo del comma 9 dell'art. 55 del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora dal primo periodo del primo comma dell'art. 493-ter cod. pen.) Da ciò la correttezza della qualificazione, da parte della Corte d'appello di Roma, del fatto attribuito al DA come reato di indebito utilizzo di carte di credito, di cui all'art. 55, comma 9, del d.lgs. n. 231 del 2007 (ora art. 493-ter cod. pen.) e non - come erroneamente sostenuto dal ricorrente - come reato di frode informatica, di cui all'art. 640-ter cod. pen. 4. Il quarto motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). 7 Nel caso di specie, la pena irrogata, prima della riduzione per il rito, per il più grave reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito è stata di cinque anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa (indicata nella motivazione della sentenza di primo grado, per mero errore materiale, in C 20.000,00), misura che, quanto alla pena detentiva, è pari al massimo edittale e, quanto alla pena pecuniaria, supera, addirittura, il massimo edittale (essendo il reato punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da C 310,00 a C 1.550,00). A fronte di ciò, si deve rilevare come i giudici di merito, da un lato, abbiano irrogato, come si è detto, una pena pecuniaria superiore al massimo edittale e, dall'altro, lato, nell'irrogare, oltre a tale pena pecuniaria, quella detentiva pari al massimo edittale, abbiano del tutto trascurato l'elemento, di segno certamente positivo, dello stato di incensuratezza del DA, del quale pure il Tribunale di Roma aveva dato atto. 5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile nel resto. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 22/11/2022.