Sentenza 26 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4360 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI I E R L LA CORTE SU04360/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITAL CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ACCERTAMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI USUCAPIONE Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 1280/98 Cron.9294 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rep. 1464 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 26/09/00 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SIP SEMA DI CASSAZIONE SE N TENZA 1 10 COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE RATSCHILLER JOHANN, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, 3000 per diritti L. presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato 2.6. MAR. 2001 APRILE EUGENIO, giusta delega in atti;
- ricorrente $5 3000
contro
RATSCHILLER KONRAD, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI 39, presso lo studio dell'avvocato 00564330 MARUCCHI G., difeso dall'avvocato FINK RICHARD, giusta CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. FI K controricorrente per diritti ✗60 +6 2000 nonchè
contro
IL CANCELLIERE 2492 RATSCHILLER ROSMARIE IN SCHROTT, RATSCHILLER ANTON -1- JUN.. RATSCHILLER THERESIA, RATSCHILLER ADELHEID IN BRAUNNNHOFER, RATSCHILLER RITA IN OHRWALDER, RATSCHILLER LIDIA, RATSCHILLER KONRAD, tutti quali eredi di RATSCHILLER ANTON;
intimati con integrazione del contraddittorio avversO la sentenza n. 74/97 della Corte d'Appello di sez.distaccata di BOLZANO, depositata il TRENTO, 01/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato in date diverse tra il 4 ed il 17 marzo 1989, RA LE convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bol- zano, suo padre NT LE sen. ed i suoi parenti RO LE in HR, NT LE jr., NN LE, HE LE in Tratter, LH LE in Braunhofer, TA LE in Ohrwalder e YD LE;
dichiarò che, insieme ai predetti, era comproprietario del maso chiuso Torgele sito in Gargazzone per una quota indivisa di 6/77 e che fin dagli anni 1958-59 aveva costruito, sul fondo contrassegnato dalla part. 755 facente parte del maso, una casa, poi sempre utilizzata come propria abitazione, e coltivato in via esclusiva il terreno circostante;
pertanto, col predetto atto, chiese che fosse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione da parte sua del fondo in questione e della casa. Si costituirono in giudizio RO LE ed LH Ra- tschiller, le quali contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto, negando la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dell'avvenuto acquisto della proprietà esclusiva per usucapione da parte dell'attore, ed affermando che il godimento dell'immobile rientrava nei limiti dei suoi diritti di com- proprietario;
si costituì anche NN LE il quale affermò che non si opponeva all'assegnazione all'attore degli immobili da lui goduti a soddi- sfazione della sua quota di comproprietà; propose anche una domanda ri- convenzionale di usucapione, poi abbandonata. Calfapietra est.- Vlyn 1280/98 Gli altri convenuti non si costituirono in giudizio, per cui fu dichia- rata la loro contumacia. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti, raccolta una prova testimoniale ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 6 ottobre 1995, accolse la domanda, dichiarò che RA LE aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva degli immobili oggetto della causa e condannò i tre convenuti costituiti alle spese. Contro la sentenza propose appello RA LE il quale chie- se che fosse dichiarato che egli, contrariamente a quanto affermato nella motivazione della decisione, era rimasto comproprietario del maso chiuso per 6/77, e chiese altresì la riforma della decisione in ordine alla parziale compensazione delle spese. Propose appello incidentale RO LE la quale, oltre a chiedere la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello principale, chiese la riforma della decisione di primo grado con il rigetto della domanda di usucapione, sostenendo che di questa non ricor- revano le condizioni di fondatezza. Propose appello incidentale anche NN LE, il quale, oltre al rigetto dell'appello principale, chiese la parziale riforma della decisione in ordine alla sua condanna ad una parte delle spese del giudizio di primo gra- do. Calfapietra est.V. ligh 1280/98 2 Il contraddittorio tra le parti si costituì nuovamente, dunque, davanti alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 1° luglio 1997, accolse in parte l'appello principale, dichiarò che RA LE rimaneva comproprietario del maso chiuso per la quota di 6/77, e rigettò sia l'appello incidentale di RO LE che quello di NN Ratschil- ler. Contro la sentenza NN LE ha proposto ricorso per cassa- zione e formulato due motivi d'impugnazione. RA LE ha depositato controricorso. Gli altri intimati nei cui confronti è stata disposta ed attuata - l'integrazione del contraddittorio in quanto litisconsorti necessari - non si sono costituiti. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1102 c.c. Afferma che erroneamente la Corte d'appello non ha ritenuto necessario un atto di interversione del possesso per l'acquisto da parte di RA Ra- tschiller della proprietà esclusiva del fondo in questione per usucapione, non avendo considerato che la fattispecie era costituita da un godimento separato dei beni in comunione, godimento che viene esercitato dal comproprietario pro indiviso in forza del consenso degli altri come mero godimento della propria quota di comproprietà, per cui, per ritenere tale possesso valido ai fini dell'usucapione di una porzione corrispondente alla propria quota di Calfapictra est. 1280/98 3 comproprietà, era indispensabile un atto di interversione, che nel caso man- cava, in contrasto col titolo.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell'art. 2727 c.c. So- stiene che la Corte è caduta in contraddizione quando ha affermato da un lato che esisteva presuntivamente il pieno consenso degli altri familiari sulla separazione del fondo su cui vive e lavora RA LE, dall'altro ha negato immotivatamente che tale reciproco comportamento costituisse prova presuntiva del tacito accordo sul frazionamento dell'uso dei beni in compro- prietà, non considerando che per presunzioni gravi precise e concordanti do- veva ritenersi provato il possesso frazionato dei beni comuni, corrispondente all'id quod plerumque accidit nelle comunioni pro indiviso di masi chiusi. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro evidente connessione, e vanno entrambi disattesi. La Corte d'appello ha posto in evidenza, alla luce delle prove acqui- site al processo, che LE RA, quale partecipe alla comunione, col suo comportamento (costruzione della casa, separata e diversa da quella principale del maso, a proprie spese e senza il preventivo consenso o inter- pello degli altri comproprietari, e poi dissodamento del terreno circostante trasformato in terra fertile e produttiva) aveva chiaramente evidenziato agli altri comproprietari di volerli escludere da ogni loro diritto ed ingerenza nella disponibilità del fondo, dando inizio al passaggio da un possesso co- Calfapietra est.Wym 1280/98 4 mune ad un possesso esclusivo, caratterizzato dall'intenzione di affermarsi unico ed esclusivo suo possessore. La Corte ha aggiunto che il rispetto osservato dagli altri familiari, comproprietari del maso, alle iniziative di RA, per tutto quel lungo pe- riodo di tempo, imponeva di ritenere esistente il loro consenso al godimento esclusivo del fondo, non potendo negarsi alla loro cultura contadina la capa- cità di comprendere perfettamente il significato di certi comportamenti fina- lizzati alla delimitazione e all'occupazione di una porzione della proprietà comune. La Corte ha infine affermato che non esisteva nessuna prova agli atti che dimostrasse un accordo di divisione tra i vari comproprietari come fonte del prolungato e pacifico possesso da parte di RA. Come appare evidente, la sentenza impugnata si sottrae completa- mente alle censure del ricorrente, in quanto il riferimento al consenso ri- guarda il possesso esclusivo del fondo su cui RA aveva costruito la sua casa di abitazione e non il possesso separato, per cui non è dato ravvisare nella motivazione la denunziata contraddizione logica;
e dato che del pos- sesso separato, inteso come divisione di fatto, non c'era prova di sorta: il possesso separato di un bene comune, infatti, presuppone un accordo tra i comproprietari – un accordo che può anche assumere la forma verbale - del quale però è comunque necessaria la prova, che invece non era stata fornita neppure in via presuntiva. Calfapietra est.- V.ly 1280/98 5 I motivi di impugnazione - che, per il resto, si risolvono nella mera prospettazione di tesi difensive o in inammissibili richieste d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove -vanno in conclusione disattesi, col conseguente rigetto del ricorso nella sua interezza, e con la condanna del ri- corrente alle spese in favore delle parti costituite in questa fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore di Kon- rad LE, liquidate in £. 125.80 'oltre a £.
5.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 26 settembre 2000. Il Presidente Статии Сали тов Il Consigliere est. ANCELLIERE C1 Malena Neri 26 MAR. 2001 10000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dafa 4...MAG 2001 4 } cl n.208.04. versate £. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Dirigente Arga Sem (D.ssa Maria Grazia DI O) Il Responsabile Serrias A udiziari (DM. RACCHINI) ROMA 2 Calfapietra est. 1280/98