Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/2003, n. 16049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16049 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE S P1664 SAZIONE Oggetto SANZIONE SE ONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA bosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 29852/01 Dott. Massimo GENGHINI Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - - Consigliere Cron. 32658 Dott. Carlo PICCININNI Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 23/05/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LI IC;
- intimato avversO la sentenza n. 252/01 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 23/06/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2003 dal Consigliere Dott. Francesco 1414 1 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1 LI NR, con ricorso depositato il 9 apri- le 2001, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Lagonegro avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Potenza, notificatagli il 12 marzo 2001, relativa ad una violazione del codice della strada (art. 142, comma 9), con la quale veniva loro ingiunto il pagamento di lire 1.244.200. Il ricorrente allegava a sostegno dell'opposizione la illegittimità del provvedimento impugnato vari motivi, fra cui 1'omessa contestazione immediata dell'infrazione e il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che non avevano reso possibile la contestazione immediata dell'infrazione. Il Giudice di pace instaurava il con- traddittorio nei confronti del Prefetto di Potenza, che si costituiva in giudizio a mezzo dell'avvocatura dello Stato;
quindi di pace, con sentenza depositata il 23 giugno 2001, notificata il 27 settembre 2001 presso l'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, acco- glieva l'opposizione e annullava il provvedimento impu- gnato, ritenendo per un verso violato l'art. 204 del 2 codice della strada per essere stata l'ordinanza- ingiunzione notificata oltre il termine ivi previsto, e per altro verso non idonea a giustificare la mancata circostanza, allegata nel immediata la contestazione accertamento, verbale di dell'impossibilità derivante dall'essere stata la violazione accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento che consentiva la rile- vazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a di- stanza e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. Avverso la sentenza il Prefetto, con atto notifi- cato al LI 26 novembre 2001, presso la cancelleria del giudice di pace, ha proposto ricorso a questa Cor- te, formulando due motivi di impugnazione. La parte in- timata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112, 163 e 167 c.p.c., per avere il Giudice di pace accolto l'opposizione per un motivo non dedotto dall'opponente, costituito dalla violazione dell'art. 204 del codice della strada, per essere stata l'ordinanza-ingiunzione notificata oltre il termine ivi fissato. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, 3 142, commi 2 e 6, 200 e 201 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione , nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che 1' omessa contestazione immediata non costituisce motivo di nullità comunque, nessuna norma impone all'Amministrazione di impiegare, per contestare il su- peramento dei limiti di velocità, una pluralità di pat- tuglie e fra le ipotesi in cui non è necessaria, a nor- ma dell'art. 384 del codice della strada, la contesta- zione immediata, vi è quella, ricorrente nella fatti- specie, in cui l'accertamento sia stato compiuto a mez- zo di apparecchiatura di rilevamento che consenta la rilevazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento, ° comunque non fosse possibile fer- marlo in tempo utile e nei modi regolamentari. 2 Va pregiudizialmente dichiarata 1'ammissibilità del ricorso, tempestivamente proposto mediante notifica presso la cancelleria del Giudice di pace, per non ave- re il procuratore dell'opponente, esercente fuori della circoscrizione del Tribunale nel cui albo è iscritto, eletto il proprio domicilio nel luogo dove aveva sede l'autorità giudiziaria presso la quale si svolto il giudizio (art. 82 legge n. 1003 del 1936; Cass. 4 di- cembre 2001, n. 15306; 18 aprile 2000, n. 4984; 14 mar- 4 zo 2000, n. 2952). Nel merito il ricorso è fondato nei sensi ap- presso indicati. Quanto al primo motivo, va considerato che l'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 (richiamati per le violazioni relative al codice della strada dall'art. 205 di tale codice ed esperibile per le violazioni in materia di circolazione stradale anche avverso i verbali di accertamento), in- troduce un giudizio disciplinato dalle regole del giu- dizio civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi di opposizione, che costituiscono la causa pretendi dell'azione. Questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta per il giudice la impossibilità di annullare il provvedimento impugnato per motivi non dedotti, non attribuendogli al riguardo la legge poteri officiosi - salva la rilevabilità dell'inesistenza giu- -ridica del provvedimento opposto mentre comporta per l'opponente la impossibilità di modificare i motivi di opposizione se non entro i limiti di cui all'art. 183 c.p.c., salva l'accettazione del contraddittorio da opposta (Cass. SS.UU. 19parte dell'Amministrazione aprile 1990, n. 3271; e da ultimo Cass. 15 novembre 2001, 14238;n. 12 giugno 2001, n. 7876; 12 agosto 2000, n. 10796). 5 Nel caso di specie, dall'esame degli atti di cau- sa, che questa Corte deve esaminare essendo stato ad- dotto un error in procedendo, risulta che l'opponente non ebbe a prospettare la violazione dell'art. 204 del codice della strada, cosicché il primo motivo del ri- corso risulta fondato. Quanto al secondo motivo va considerato che que- sta Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritener- si derogata dalla discliplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- 6 vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce vio- lazione di legge che rende illegittimi i successivi at- ti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione. 7 Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente riten- -ga, con prudente apprezzamento e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regola- mento di esecuzione che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circo- stanze del caso e tenuto conto del principio di econo- micità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della violazione se questa siadell'ordinanza-ingiunzione (ovvero l'oggetto dell'opposizione). Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparec- ("autovelox") cosicché, in man- chiature di controllo immediata della violazione, canza di contestazione necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il 8 sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite del- la insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministra- tiva. In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, al- cuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione imme- diata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la de- terminazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento, o comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consen- ta la determinazione dell'illecito se non dopo il tran- sito del veicolo, é sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sem- pre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo 9 da consentirla, nei limiti delle disponibilità di per- sonale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità - come sopra evidenzia- di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale. to- Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, in contrasto con i su detti principi, ha ritenuto necessaria la con- testazione immediata, a pena di nullità della successi- ordinanza-ingiunzione, pur risultando dal verbaleva che l'apparecchiatura autovelox usata consentiva la de- terminazione dell'illecito solo dopo che il veicolo era già a distanza dal luogo dell'accertamento. Ne deriva che sotto tale profilo il secondo moti- vo del ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Lagone- gro, in persona di altro magistrato, che farà applica- zione dei principi di diritto sopra enunciati e decide- rà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giu- dizio di cassazione al Giudice di pace di Lagonegro in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma il 23 maggio 2003, nella ca- 10 mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Личитшо Massimo Genghini Francesco Felicetti разоват CORTE SUPREMA DI CA99AZIONE CANCELLIERE Prima me Civile Andrea Blancht Depositato in Cancelleria 24 OJT. 2003 }} CANCELLIERE 11