Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 1
In tema di competenza territoriale, nell'ipotesi di due società di persone dichiarate fallite da diversi tribunali, il conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 cod. proc. civ., per la declaratoria di fallimento del socio illimitatamente responsabile di entrambe le due società, va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle società.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con ordinanza del 24/12/99, nella causa iscritta al n^. 7233/95 vertente tra
FALLIMENTO CASEIFICIO AR di AR UG Snc e fallimento NE GU;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE con le quali si chiede che la codesta Corte, in camera di consiglio, dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Santa IA Capua Vetere a trattare le procedure fallimentari relative a NE GU quale socio illimitatamente responsabile del Caseificio NE Snc di NE GU e quale socio del Supermercato NE Sas di NE A. IA & C. Svolgimento del processo
Con ordinanza emessa il 24.12.1999 il Tribunale di S. IA Capua Vetere, premesso che il curatore del fallimento del Caseificio NE S.n.c. di NE GU, dichiarato con sentenza dello stesso tribunale il 14.12.1995, aveva riferito che il tribunale di Napoli, con sentenza in data 31.07.1997, aveva esteso il fallimento della S.a.s. Supermercato NE di NE NA IA & C., dichiarato con sentenza del 4.1.1995, allo stesso NE GU, richiedeva il regolamento di competenza d'ufficio in ordine alla individuazione del tribunale territorialmente competente in relazione alla dichiarazione di fallimento del sunnominato NE quale socio illimitatamente responsabile sia del Caseificio NE S.n.c. di NE GU, sia del Supermercato NE s.a.s. di NE NA IA & C..
Motivi della decisione
Deve considerarsi che il fallimento del Caseificio NE S.n.c. è stato dichiarato dal tribunale di S. IA Capua con sentenza del 14.12.1995 e che il tribunale di Napoli, con successiva sentenza del 31.7.1997 ha esteso il fallimento della S.a.s. Supermercato NE allo stesso GU NE.
Tale conflitto positivo di competenza, denunziabile ex art. 45 C.p.c. (v. ex multis, Cass. n. 7208 del 1997, n. 5564 del 1995 va risolto secondo il criterio della prevenzione in favore del tribunale che per primo abbia dichiarato il fallimento della persona fisica, ferma restando la competenza di ciascun tribunale per il fallimento delle società (v. ex multis, Cass. n. 3105 del 1998, n. 8795 del 1997, n. 7884 del 1995). Sussiste pertanto la competenza del tribunale di S. IA Capua Vetere a trattare entrambi i procedimenti fallimentari relativamente alla posizione (socio illimitatamente responsabile delle società suddette), come anche ha richiesto, in conformità al richiamato indirizzo giurisprudenziale, il Pubblico Ministero presso questa Corte di Cassazione.
La sentenza "in estensione", emessa ex art. 147 l.f. dal Tribunale di Napoli il 31.07.1997 nell'ambito del fallimento della S.a.s. Supermercato NE, va pertanto cassata senza rinvio.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di S. IA Capua Vetere relativamente al fallimento di GU NE, quale socio illimitatamente responsabile della S.n.c. Caseificio NE e della S.a.s. Supermercato NE di NE NA IA & C. Cassa senza rinvio la sentenza emessa dal tribunale di Napoli il 31.07.1997. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2001