Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione da lui proposta e, per l'Amministrazione, dal divieto di introdurre motivi o circostanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione; ne consegue che, essendo l'esame dell'opposizione limitato ai motivi fatti valere dall'opponente ed essendo preclusa l'estensione a questioni diverse da quelle espressamente dedotte in giudizio, al giudice non è consentito accertare d'ufficio se la pretesa sanzionatoria della P.A. sia assistita da idonea prova dei fatti allorché l'opponente non abbia formulato, in tal senso, uno specifico motivo di opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/06/2001, n. 7876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7876 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N ZA
sul ricorso proposto da:
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (già Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
VALLAU ITALIANA PROMOMARKET s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Raimondo Lagostena, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Paioli, n. 180, presso l'avv. Mario Sanino, unitamente all'avv. Giovanni Giovannelli del foro di Pistoia, che la rappresenta e difende per procura alle liti per notar Lainati del 5 novembre 1993 (rep. n. 166751);
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Lucca n. 396 pubblicata il 23 dicembre 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Giampaolo POLIZZI e Franco BRASCHI per delega dell'avv. Giovanni Giovannelli;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5 gennaio 1995 la Vallau Italiana Promomarket s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Lucca il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria proponendo opposizione contro l'ordinanza ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento di L. 20.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 8, co. 9 bis, della legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, in sede di conversione del D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, per aver trasmesso in data 28 novembre 1993 offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita di prodotti per un tempo di circa quattordici ore, che superava il limite prescritto per le emittenti nazionali. La opponente eccepiva l'assoluto difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio e sosteneva che le offerte fatte al pubblico avrebbero configurato una semplice vendita senza alcuna forma di pubblicità; che erroneamente erano stati rilevati i tempi pubblicitari nei quali sarebbero stati compre si anche i tempi di vendita e deduceva la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea per contrasto tra il D.L. n. 581 del 1993 e la direttiva C.E.E. n. 89 del 1995.
L'Autorità convenuta ribadiva la natura pubblicitaria delle offerte in contestazione, già del resto esaminata diffusamente nel corso del procedimento amministrativo culminato con l'irrogazione della sanzione, ed escludeva ogni sospensione necessaria del giudizio non trovando applicazione nella specie il D.L. n. 581 del 1993 sottoposto all'esame della giustizia comunitaria.
Con sentenza in data 11 novembre - 23 dicembre 1997 il pretore adito accoglieva l'opposizione in base alla considerazione che l'Autorità Garante, convenuta nel giudizio di opposizione, non aveva fornito la prova della pretesa posta a fondamento del provvedimento sanzionatorio, non avendo articolato alcuna istanza istruttoria diretta a dimostrare la fondatezza degli accertamenti di fatto risultanti dalla documentazione prodotta, ma si era limitata a depositare un lunga memoria.
Contro la sentenza ricorre per cassazione l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, già Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, con due motivi.
Resiste con controricorso la Vallau Italiana Promomarket s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che per la stretta connessione logica delle censure articolate sono suscettibili di trattazione congiunta, viene denunciato il vizio di omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un sostanziale rovesciamento dell'onere della prova non avendo considerato che la società opponente non ave va contestato le circostanze di fatto dedotte in giudizio, ma si era limitata a prospettare una serie di censure in diritto con riferimento alla natura pubblicitaria delle trasmissioni da essa effettuate, l'interpretazione dell'art. 8 della legge n. 223 del 1990 e le modalità di calcolo del tempo ascrivibile alla pubblicità.
La società controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché sostiene che le doglianze della ricorrente investirebbero unicamente questioni di fatto, senza sollevare alcuna questione di diritto. L'eccezione, però, non ha fondamento in quanto nella specie si censura l'errata applicazione del canone fondamentale dell'onere della prova che sarebbe stato esteso anche ai fatti non controversì, e si denuncia la pronuncia d'ufficio su una eccezione che la società opponente non aveva mai sollevato, con violazione del canone fondamentale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento in quanto, com'è noto, l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa configura l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione da lui proposta, e per l'Amministrazione, dal divieto di introdurre motivi o circo stanze, a sostegno di detta pretesa, diverse da quelle enunciate con l'ingiunzione (SS.UU. 19 aprile 1990, n. 3271, e successiva giurisprudenza conforme).
Ne consegue che l'esame del giudice dell'opposizione è limitato ai motivi fatti valere dall'opponente, con la conseguente preclusione della sua estensione a questioni diverse da quelle espressamente dedotte in giudizio: e pertanto, alla luce di tale interpretazione, non gli è consentito accertare se il credito dedotto in giudizio sia assistito dal la prova dei fatti da cui esso trae origine se l'opponente non abbia formulato uno specifico motivo di opposizione volto a contestare il fondamento della pretesa sanzionatoria per difetto di prova in ordine ai fatti sui quali essa si fonda. Nella specie, essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale, è consentito al giudice di legittimità l'esame degli atti al fine di verificare se tale censura abbia formato oggetto di un motivo di opposizione e se la sentenza impugnata sia incorsa nella denunciata violazione del principio fondamentale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Orbene, dall'esame degli atti risulta che la società opponente ha denunciato, rispettivamente, la nullità e la illegittimità del provvedimento impugnato per assoluto difetto di motivazione, essendosi limitata l'ordinanza impugnata a richiamare il provvedimento di contestazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981; la violazione e la falsa applicazione dell'art. 8, co. 9 bis, della legge 6 agosto 1990, n. 223; la violazione dell'art. 10 del D.M. n. 581 del 9 dicembre 1993 n. 581, del Min. PP.TT., e, infine, il contrasto fra detto decreto e la direttiva comunitaria n. 89/55. Manca perciò qualsiasi contestazione in ordine al difetto di prova dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dall'Amministrazione, ne' poi, a tal fine, può ritenersi sufficiente la richiesta, formulata nella precisazione delle conclusioni posta al termine del ricorso in opposizione, di revocare l'ordinanza-ingiunzione per illegittimità della medesima perché non motivata e "per insussistenza del fatto contestato", non essendo sufficiente tale finale richiesta a integrare uno specifico motivo di opposizione che consenta al giudice adito di estendere la sua indagine alla prova del fatto controverso. In conclusione, sussiste nella specie il vizio di extrapetizione e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice - che si individua, a seguito della soppressione della figura del pretore, nel Tribunale di Lucca - il quale provvederà ad esaminare i motivi di opposizione proposti della Vallau Italiana Promomarket s.r.l. contro l'ordinanza-ingiunzione del Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Lucca, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001