Sentenza 16 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardata ai sensi dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.
Commentario • 1
- 1. Incompatibilità carceraria e gravi patologie: il limite della presunzione assoluta per il 416-bis (Cass. Pen. n.29373/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 agosto 2025
1. Premessa Il tema dell'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la custodia in carcere costituisce il terreno in cui si confrontano due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela della vita e della dignità della persona ristretta, sancita dall'art. 27, comma 3, Cost. e dagli artt. 2 e 3 CEDU; dall'altro, l'effettività delle misure cautelari nei confronti di soggetti accusati di reati di particolare allarme sociale. La sentenza in commento, resa dalla sezione feriale della Cassazione ribadisce con nettezza i criteri di valutazione del giudice della cautela e i confini del sindacato di legittimità. 2. I fatti Il ricorrente, imputato per partecipazione ad associazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2024, n. 17047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17047 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LU Odello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Reggo Calabria, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza con cui la Corte di appello della stessa città aveva rigettato la richiesta di sostituire con gli arresti domiciliari la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di M.S. condannato in secondo grado alla pena di anni otto di reclusione per il delitto di associazione mafiosa. L'istanza di modifica faceva leva sulla sopravvenuta incompatibilità, ex art. 275, comma 4-bis, cod. pen., con il regime di detenzione presso la casa Penale Sent. Sez. 5 Num. 17047 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 16/02/2024 circondariale "Pagliarelli" di Palermo a causa dell'infarto del miocardio che aveva colpito l'imputato il 30 giugno 2023. 2. Avverso il provvedimento ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo, come unico motivo, violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione vuoi delle gravi condizioni di salute in cui versa l'imputato, vuoi delle necessità curative e riabilitative (indicate dai consulenti tecnici della difesa e trascritte in ricorso) che la casa circondariale di Palermo non sarebbe in grado di garantire. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I vizi denunciati, seppure formalmente ricondotti nell'alveo dell'art. 606 cod. proc. pen., esulano dal novero di quelli consentiti in sede di legittimità. Il ricorso, ponendo l'accento sulle conclusioni dei consulenti di parte, rivendica una condizione di incompatibilità con il regime carcerario, senza riuscire a evidenziare, tuttavia, un vulnus nell'apparato argomentativo esibito dal provvedimento impugnato. 2.1. La Corte di appello, investita della istanza dell'imputato ex art. 299 cod. proc. pen. quale giudice che procede, ha disposto una perizia per la verifica della compatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime carcerario. Il perito ha concluso nel senso della compatibilità valutando il complessivo percorso clinico dell'imputato: quest'ultimo, sottoposto a intervento di angioplastica il 30 giugno 2023 per infarto del miocardio, è stato dimesso, in buone condizioni di salute, il successivo 7 luglio;
le cure farmacologiche prescritte al momento delle dimissioni vengono somministrate in carcere. Il perito ha indicato alcuni esami da eseguire per la valutazione di un'eventuale ischemia residua (studio con scintigrafia miocardica o angio-Tac coronarica). Il Tribunale del riesame ha recepito, motivatamente, l'accertamento peritale;
ha poi considerato l'esito positivo del controllo effettuato in ambiente ospedaliero il 13 settembre 2023 e si è premurato di verificare che la casa circondariale programmasse gli esami e i controlli indicati dal perito. 2 2.2. La decisione si conforma pienamente ai principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia. Va peraltro ricordato che il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario, non determinano di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell'art. 11, L. n. 354 del 1975, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti (Sez. 5, n. 16008 del 10/03/2009, Lo Cricchio, Rv. 243338 - 01; Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013, De Filippis, Rv. 256138 - 01). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone, in caso di diffusione della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c. p. p. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 16/02/2024