Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2016, n. 50478
CASS
Sentenza 2 novembre 2016

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Qualora il giudice dell'esecuzione emetta un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in sede di cognizione, e tale provvedimento non venga impugnato dal condannato, quest'ultimo non può successivamente proporre un'istanza di revoca della predetta ordinanza (valorizzando, nella specie, gli effetti di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale), in quanto l'accoglimento di tale istanza si risolverebbe in una nuova concessione della sospensione condizionale, beneficio che può invece essere concesso, in sede esecutiva, solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2016, n. 50478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50478
    Data del deposito : 2 novembre 2016

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