Sentenza 2 novembre 2016
Massime • 1
Qualora il giudice dell'esecuzione emetta un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in sede di cognizione, e tale provvedimento non venga impugnato dal condannato, quest'ultimo non può successivamente proporre un'istanza di revoca della predetta ordinanza (valorizzando, nella specie, gli effetti di un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale), in quanto l'accoglimento di tale istanza si risolverebbe in una nuova concessione della sospensione condizionale, beneficio che può invece essere concesso, in sede esecutiva, solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/11/2016, n. 50478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50478 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2016 |
Testo completo
5 0 47 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 02/11/2016 Presidente - Dott. ARTURO CORTESE SENTENZA Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - N. Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 5218/2016 Dott. STEFANO APRILE - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - Ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU ZI, nato a Sant'Angelo in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 4 gennaio 2016 pronunciata da Corte di appello di Ancona;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata dal ricorrente avente per oggetto la modifica dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena emessa dalla medesima Corte il 23 aprile 2015. 2. Ricorre GU BE, a mezzo del difensore avv. Primo Fonti, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto affetto da nullità per violazione di legge. Premette il ricorrente che, a seguito di richiesta del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona, la Corte di appello di Ancona aveva revocato con ordinanza 23 aprile 2015 il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza della Corte di appello di Ancona n. 3922 del 2013. Premette ulteriormente il ricorrente che, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381), la revoca del beneficio non sarebbe stata ammissibile.
2.1. Osserva, il ricorrente, che l'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui non ha proceduto, nel contraddittorio delle parti, all'esame della questione proposta, ritenendo l'istanza avanzata dalla difesa mera riproposizione di questione già decisa a seguito dell'incidente di esecuzione promosso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona. La Corte di appello avrebbe erroneamente applicato l'effetto preclusivo di cui all'articolo 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto con la istanza venivano prospettate nuove questioni di diritto che avrebbero impedito la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione del mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato. Appare opportuno premettere che in occasione dell'udienza camerale svoltasi davanti alla Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, a seguito della richiesta del Procuratore Generale di procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente, mentre il 2 rappresentante della pubblica accusa insisteva nella richiesta, la difesa si rimetteva alla decisione della Corte senza sollevare alcuna eccezione, tanto che la Corte di appello di Ancona accoglieva la richiesta del Procuratore Generale con ordinanza 23 aprile 2015. Decorsi i termini per la impugnazione dell'ordinanza, la difesa ha avanzato una «istanza per la modifica dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena», argomentando in ordine al mutamento della giurisprudenza di legittimità ed affermando che nel fascicolo processuale relativo alla sentenza che aveva concesso il beneficio, poi revocato, fosse contenuto il certificato del casellario giudiziale dal quale già risultava il precedente ostativo, ritenendo, quindi, che il giudice della cognizione avesse consapevolmente concesso il beneficio.
1.1. Va premesso che è indubbio che nel procedimento di esecuzione opera il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal secondo comma dell'art. 666 c.p.p., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Cass. sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533). Con tale limite si è inteso creare, per arginare richieste meramente dilatorie, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. Appare, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui è ammissibile la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione che si fondi su nuovi elementi, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta. La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo consesso, si è, anche, occupata del mutamento di giurisprudenza;
si è affermato che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la 3 riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010, ES, Rv. 246651). Si deve sottolineare, da subito, che nel caso oggetto della citata decisione (concedibilità dell'indulto per condanne subite all'estero riconosciute in Italia), la giurisprudenza era orientata in senso contrario e che la decisione delle SU, ES, ha costituito un radicale cambio di prospettiva nel panorama giurisprudenziale. Indipendentemente da tale considerazione, non priva di conseguenze nel caso oggetto del presente giudizio, deve essere evidenziato che la questione si era posta concretamente con riferimento ad una declaratoria di inammissibilità della richiesta di applicazione dell'indulto avanzata dal condannato e già respinta in precedenza. Passando in rassegna alcune decisioni delle sezioni semplici, va escluso che costituisca applicazione della SU, ES, Sez. 1, Sentenza n. 12955 del 12/02/2016, Buscaglia, Rv. 267287, poiché si trattava di fare applicazione in sede esecutiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 concernente l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riguardante le droghe leggere.
1.2. In relazione agli elementi nuovi che giustificano la proposizione di un nuovo incidente di esecuzione, vanno rammentate, come anche fa il ricorrente, alcune decisioni di questa Corte di legittimità che ammettono la modificabilità in ogni tempo delle ordinanze assunte in sede di incidente di esecuzione (Cass. Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014, Iacomino, Rv. 261394; Cass. Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003, dep. 2004, Prestianni, Rv. 227329; Cass. Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004, Iannotta, Rv. 230943). Le decisioni sopra richiamate concernono situazioni particolari: la prima concerne una nuova istanza di sospensione dell'ordine di demolizione, presentata da soggetti diversi dal destinatario della precedente decisione di rigetto e sulla base di elementi già esaminati dal primo giudice;
la seconda concerne la deduzione dell'impossibilità tecnica o, comunque, l'estrema difficoltà, attestata dalla perizia giurata prodotta, di procedere alla rimozione delle opere illegittime senza il pericolo di compromettere, fra l'altro, il mantenimento in sicurezza e la stabilità di quelle da conservare;
la terza concerne lavori urgenti di impermeabilizzazione. 4 F Si vuole, da ultimo, sottolineare che in tutti i casi sopra riportati ed anche in quello deciso da SU, ES non erano stati assunti provvedimenti in grado di - modificare od alterare la situazione soggettiva oggetto del giudizio.
1.3. Dopo avere sinteticamente riportato gli approdi giurisprudenziali concernenti la riproponibilità dell'incidente di esecuzione sulla base di elementi nuovi, anche con riferimento al mutato quadro giurisprudenziale, è opportuno esaminare, brevemente, la differente problematica della revocabilità delle ordinanze emesse in sede di esecuzione. -L'orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide - stabilisce che, quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l'impugnazione o questa sia stata respinta (Cass. Sez, 1, n. 4353 del 21/10/1993, dep. 1994, Sessa, Rv. 196317). Costituisce corollario di tale assunto la affermazione, sempre contenuta nella decisione da ultimo citata, in forza della quale la revocabilità di una ordinanza è correlata alla situazione giuridica su cui il provvedimento incide e deve essere esclusa tutte le volte in cui ha il carattere della definitività, come nelle ipotesi di ordinanza emessa dal giudice all'esito del procedimento di esecuzione in cui l'esaurimento della situazione considerata impedisce la riproponibilità delle questioni decise;
eventuali elementi nuovi che incidano su una situazione esecutiva in atto possono essere solo condizione per un nuovo incidente di esecuzione.
2. Tanto premesso, deve essere evidenziato che il tema specifico oggetto del presente giudizio concerne, solo apparentemente, la possibilità di provocare una nuova valutazione del giudice dell'esecuzione avente ad oggetto lo stesso petitum (revoca della sospensione condizionale) la medesima causa petendi (il divieto di concessione del beneficio), ma un diverso inquadramento normativo a seguito della sentenza SU, Longo: in realtà l'oggetto del giudizio è del tutto diverso ed esorbita le attribuzioni del giudice dell'esecuzione. In proposito, il ricorrente ritiene che l'istanza di modifica non dovesse essere dichiarata inammissibile in quanto conteneva nuove questioni di diritto (id est: il 5 mutato orientamento giurisprudenziale dopo la sentenza delle SU, Longo) che non avevano formato oggetto della precedente decisione. Va sottolineato che l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, ha dichiarato inammissibile l'istanza di modifica della precedente ordinanza, evidenziando che detta ordinanza era stata emessa all'esito di udienza camerale nella quale il difensore si era rimesso in ordine alla richiesta di revoca del beneficio, e che l'ordinanza in questione è ricorribile solo per cassazione (impugnazione non proposta): non corrisponde al vero, quindi, che la Corte di appello di Ancona abbia dichiarato l'istanza inammissibile perché riproducente analoga precedente istanza già esaminata. Inoltre, ad avviso del Collegio, deve essere evidenziato che era onere del ricorrente impugnare l'ordinanza che ha disposto la revoca del beneficio in quanto il panorama giurisprudenziale (Sez. 1, n. 42661 del 8/10/2009, Shera, Rv. 245575; Sez. 3, n. 42167 del 09/07/2013, Di Meo, Rv. 257055; Sez. 3, n. 33345 del 06/06/2012, Indelicato, Rv. 253159; Sez. 1, n. 45292 del 24/10/2013, Russo, Rv. 257724), al momento della decisione, presentava una ampia corrente di segno opposto a quella seguita dalla Corte di appello di Ancona. Tanto premesso, deve essere evidenziato che, in realtà, l'istanza del ricorrente non ha per oggetto la revoca della sospensione condizionale, ma la nuova≫ concessione di tale beneficio per mezzo della caducazione dell'ordinanza che detto beneficio aveva revocato. Nel caso oggetto del presente ricorso appare evidente che l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Ancona, quale giudice dell'esecuzione, il 23 aprile 2015 aveva esaurito la situazione considerata, adottando un provvedimento idoneo a modificare la condizione giuridica del ricorrente, mediante la revoca del beneficio concesso, tanto che a seguito della disposta revoca del beneficio della sospensione condizionale la pena è divenuta eseguibile e si è precluso il possibile effetto estintivo del reato previsto dall'art. 167, comma 1, cod. pen.. Ritiene il Collegio che nel procedimento di esecuzione non sia ammissibile l'istanza volta ad ottenere, anche in presenza di un successivo mutamento di giurisprudenza, la modifica di una precedente ordinanza, la quale abbia revocato 6 ☑ il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto in forza di tale decisione è definitivamente mutata la situazione soggettiva del condannato.
2.1. In ultima analisi, oltre alla non pertinenza degli approdi giurisprudenziali citati ai paragrafi 1.1. e 1.2. - poiché relativi ad incidenti di esecuzione volti ad ottenere benefici in precedenza negati, ovvero perché concernenti situazioni di mero fatto della realtà fenomenica che richiedono modificazioni delle disposizioni impartite in precedenza -, la soluzione invocata dal ricorrente, contrasta con i principi posti a fondamento del procedimento di esecuzione. Infatti, ammettere, come richiesto dal ricorrente, la possibilità di revocare l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, determinerebbe la nuova concessione di detto beneficio;
la domanda, seppure proposta nelle forme della richiesta di modifica di un provvedimento assunto in sede esecutiva, ha in realtà per oggetto la nuova concessione del beneficio. In proposito, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che i poteri del giudice dell'esecuzione siano strettamente limitati alle specifiche previsioni di legge di cui agli artt. 665 e segg., cod. proc. pen.. A norma dell'art. 671 cod. proc. pen., la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29162 del 27/06/2012, Palermo, Rv. 253164). Allo stesso modo, si è stabilito che il giudice dell'esecuzione, qualora, in applicazione dell'art. 673 cod. proc. pen., pronunci per intervenuta abolitio criminis ordinanza di revoca di precedenti condanne, le quali siano state a suo tempo di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può, nell'ambito dei «provvedimenti conseguenti» alla suddetta pronuncia, concedere il beneficio, previa formulazione del favorevole giudizio prognostico richiesto dall'art. 164, comma 1, cod. pen., sulla base non solo della situazione esistente al momento in cui era stata pronunciata la condanna in questione, ma anche degli elementi sopravvenuti (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4687 del 20/12/2005 dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610). 7 Al di fuori di queste specifiche ipotesi, si è esclusa l'applicazione in sede esecutiva del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondata ad esempio sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18172 del 04/11/2002 dep. 2003, Rulli, Rv. 226032). Il Collegio ritiene, quindi, che difetti, al di fuori dei casi espressamente previsti (art. 671 e art. 673 c.p.p. limitatamente alla abolitio criminis -), un generale potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena. Tale essendo, invece, la questione oggetto della domanda introdotta dal ricorrente con la richiesta di revoca della ordinanza cui lo stesso aveva fatto acquiescenza che aveva disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale, non può che concludersi per il rigetto del ricorso, con le ulteriori conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 novembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Arturo Cortese Stefano Aprile A 28 NOV 2016 IL CA RE 8