Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42459
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Sentenza 10 giugno 2015

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Nei procedimenti penali pendenti nel territorio della regione del Trentino Alto Adige nei confronti di indagato che abbia dichiarato di scegliere la lingua tedesca, la presentazione, nella fase preprocessuale, da parte del difensore, di un atto redatto in lingua italiana non costituisce causa di nullità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato la nullità di un atto di opposizione ai sensi dell'art. 263 cod.proc.pen., redatto in lingua italiana e presentato dal difensore di indagato che, precedentemente, aveva dichiarato di scegliere la lingua tedesca quale lingua del procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2015, n. 42459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42459
    Data del deposito : 10 giugno 2015

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