Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. (Fattispecie di inammissibilità di nuova istanza di sospensione di ordine di demolizione, presentata da soggetti diversi dal destinatario della precedente decisione di rigetto e sulla base di elementi già esaminati dal primo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 50005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50005 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2949
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 3078/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI SA N. IL 09/08/1967;
MI RO N. IL 27/08/1975;
MI UN N. IL 13/12/1971;
avverso l'ordinanza n. 57/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette le conclusioni del PG: inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 7 giugno 2013 la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la domanda formulata nell'interesse di MI RE, MI RO e MI BR, volta ad ottenere la revoca o, subordinatamente, la sospensione dell'ingiunzione a demolire opere abusive per le quali era intervenuta nei confronti delle predette persone sentenza di condanna irrevocabile il 9 novembre 1993, divenuta irrevocabile il 13 febbraio 1994.
1.2 La Corte distrettuale, dopo aver premesso che una precedente istanza presentata - ai medesimi fini ed avente per oggetto il medesimo immobile - da parte del solo MI RA era stata rigettata dalla Corte partenopea, con ordinanza del 21 ottobre 2011 divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso MI in sede di legittimità (sentenza della S.C. del 28 marzo 2013), osservava che con riferimento alla nuova istanza presentata da MI BR, nonché da MI RO ed MI RE, mancavano le condizioni per farsi luogo alla inammissibilità della nuova domanda a causa della preclusione processuale. La Corte territoriale rilevava, al riguardo, che la proposizione proposta medio tempore dinnanzi al T.A.R. Campania avverso il provvedimento di annullamento in autotutela delle precedenti concessioni edilizie in sanatoria rilasciate agli odierni ricorrenti in data 20 aprile 2009, frattanto emesso dal Comune di Torre del Greco il 20 aprile 2009 e l'ordinanza emessa dal predetto giudice amministrativo il 7 febbraio 2013 che aveva sospeso l'efficacia del provvedimento di annullamento in autotutela disposto dal Comune di Torre del Greco dei procedenti provvedimenti di concessione in sanatoria, costituivano elementi nuovi che giustificavano l'esame nel merito della domanda, della quale, tuttavia ne rilevava l'infondatezza. Ed a tale proposito la Corte territoriale riteneva che ne' la pendenza del ricorso amministrativo dinnanzi al T.A.R., ne' la sospensione dell'efficacia del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dallo stesso giudice amministrativo si ponevano in contrasto con l'ingiunzione a demolire che andava, peraltro, mantenuta tenuto conto della assoluta insanabilità delle opere ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20. 1.2 Ricorrono avverso la detta ordinanza congiuntamente MI BR, MI RO ed MI RE deducendo, con un primo motivo violazione di legge per erronea applicazione della legge penale (L. n. 431 del 1985, artt. 1 quinquies e sexies, nonché della L. n. 724 del 1994, art. 39 e della Legge fondamentale urbanistica L. n. 47 del 1985, artt. 32 e 33). Assumono i ricorrenti che la Corte
distrettuale avrebbe omesso di valutare la corposa documentazione prodotta per dimostrare la sanabilità delle costruzioni e che i richiami giurisprudenziali citati dal giudice dell'esecuzione a giustificazione del provvedimento adottato erano del tutto inconferenti. Con un secondo motivo, strettamente collegato con il precedente, i ricorrenti deducono analogo vizio rilevando che l'ordinanza impugnata è stata emessa sulla base di un presupposto erroneo costituito dalla ritenuta inedificabilità assoluta dell'area sulla quale i manufatti dei ricorrenti erano stati realizzati, vigendo nella zona un vincolo di inedificabilità relativa Con un terzo motivo viene dedotta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 55 e 60 del Codice del Processo amministrativo, nonché la violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 24 e 113, sostanzialmente lamentando un difetto di motivazione per carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità circa la valutazione operata dalla Corte territoriale degli atti amministrativi sottoposti incidentalmente al suo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che qui di seguito si espongono. L'articolata ricostruzione della complessa vicenda processuale (vicenda che vede alternarsi provvedimenti amministrativi di diverso tenore via via adottati in coerenza con decisioni del giudice penale e amministrativo) operata dalla Corte di Appello, nonostante alcuni refusi circa le date di adozione di determinati provvedimenti, appare congruamente motivata, avendo fatto il giudice territoriale un uso corretto delle norme penali speciali che i ricorrenti assumono essere state violate.
2. Non appare utile ripercorrere in modo analitico il succedersi dei momenti che, nel tempo, hanno caratterizzato la vicenda in esame, bastando ricordare, per i fini che qui interessano: a) che con ordinanza del 24 ottobre 2011 la Corte territoriale, investita di apposita istanza presentata da MI RA e rivolta alla revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire (in realtà solo sospensione per come poi la Corte di merito preciserà) ha rigettato la detta richiesta in quanto infondata nel merito, precisando che le costruzioni oggetto di quell'ingiunzione erano state realizzate su zona vincolata che impediva la sanabilità delle opere;
b) che l'impugnazione avverso detta ordinanza è stata dichiarata inammissibile da questa Corte Suprema con sentenza del 28 marzo 2013;
c) che avverso i provvedimenti in autotutela adottati dal Comune di Torre del Greco con i quali erano state annullate le concessioni in sanatoria illo tempore rilasciate agli odierni interessati nonché a MI RA e MI UC (non ricorrenti), era stato proposto ricorso al T.A.R. volto all'annullamento di tali provvedimenti (provvedimenti, sia detto per inciso, emessi dal Comune campano dopo che la Corte territoriale aveva rigettato l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ingiunzione a demolire con la menzionata ordinanza del 24 ottobre 2011); d) che con ordinanza del T.A.R. del 7 febbraio 2013 era stata sospesa l'efficacia di quei provvedimenti amministrativi;
e) che oggetto della nuova istanza sfociata nel provvedimento oggi impugnato è l'inconciliabilità dell'ingiunzione a demolire disposta dal Pubblico Ministero con i provvedimenti amministrativi adottati dal T.A.R., oltre che con le norme urbanistiche (segnatamente quelle di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20) che, a detta dei ricorrenti consentirebbero la sanabilità delle costruzione e che sarebbero state inosservate da parte del giudice distrettuale.
3. Sulla base di tali sintetiche premesse può pervenirsi alla conclusione che il ricorso in esame è inammissibile sotto un duplice profilo. In rito è agevole rilevare che le contenute nel ricorso ripropongono gli stessi argomenti già passati in rassegna dal giudice distrettuale con la precedente ordinanza reiettiva emessa dalla Corte di Appello il 24 ottobre 2011 e confermata da questa Corte Suprema con decisione di inammissibilità.
3.1 È vero che la decisione impugnata vede quali destinatari soggetti diversi da MI RA (si tratta di MI RE, MI RO e MI BR). Così come è vero che il motivo conduttore del ricorso da costoro proposto attiene alla pretesa inosservanza della norma penale rappresentata dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20. Si tratta, quindi, di vedere se tali elementi contengono quel carattere di novità necessario per evitare di incorrere nella inammissibilità come delineata dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2.
3.2 Come è noto, il procedimento di esecuzione è disciplinato essenzialmente dall'art. 666 cod. proc. pen., il cui comma 2 detta precise regole in tema di individuazione dei casi di inammissibilità della richiesta presentata ai sensi del precedente art. 665 c.p.p.. Recita, in particolare, il menzionato comma 2 che "Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione".
3.2 Premesso che il parametro di riferimento che governa in generale il processo (o procedimento) penale è quello della sua ragionevole durata (nel senso di un contenimento dei tempi bilanciato, naturalmente, con la complessità delle questioni da trattare), va ribadito che il concetto di "novità" ai fini della valutazione della sussistenza, o meno, di una preclusione processuale deve essere interpretato in senso oggettivo e sostanzialistico, dovendosi ripudiare quindi la presenza di elementi solo in apparenza "nuovi".
3.3 Questa Corte Suprema, con specifico riguardo alla materia dell'esecuzione ha avuto modo di affermare il principio - che questo Collegio condivide - secondo il quale la preclusione processuale di cui parla l'art. 666 cod. proc. pen., comma 2 ostativa ad una nuova pronuncia sul medesimo petitum opera "non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione" (così Sez. 1A 31.5.2013, n. 29983, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406; idem 14.6.2011; n. 36005, Branda, Rv. 250785; idem, 15.1.2009/n. 3736, P.M. in proc. Anello, Rv. 242533).
3.4 Ciò implica la necessità di definire cosa debba intendersi con l'espressione "elementi nuovi", non bastando, ovviamente a tale fine dati di trascurabile significato che, solo in apparenza, conferiscano il carattere di novità ed essendo, invece, imprescindibile che l'elemento della novità debba avere un significato sostanzialistico. È quindi necessario che i nuovi elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesistenti, non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione adottata dal giudice di merito. Ne deriva che incorre nella inammissibilità quell'incidente di esecuzione proposto con riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo e fondato sui medesimi presupposti di fatto e di diritto del precedente (così Sez. 1^, 11.3.2009 n. 23817, Cat Berrò, Rv. 243810). Come osservato dalla S.C. nella decisione 29983/13 cit. "il principio della immodificabilità, in sede esecutiva, è attenuato rispetto alla irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali, poiché gli artt. 648 e 649 cod. proc. pen., non si applicano alle ordinanze adottate dal Giudice dell'esecuzione, pur discendendo il regime dettato dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 2, dal medesimo principio".
4. Peraltro un'interpretazione del termine di novità che si discosti dall'aspetto sostanzialistico potrebbe sfociare nel rischio di una proliferazione di incidenti di esecuzione aventi il medesimo petitum, senza tenere in alcun conto la circostanza che, in relazione al regime di impugnazione che disciplina gli artt. 665 e ss. cod. proc. pen., imperniato su un solo grado di merito (oltre a quello di legittimità), la sistematica ed indebita proliferazione dell'incidente di esecuzione amplierebbe a dismisura i gradi di merito.
5. Ritornando all'esame del provvedimento impugnato, traspare da esso che la Corte territoriale ha categoricamente escluso che le opere abusive oggetto delle concessioni edilizie in sanatoria non avrebbero mai potuto essere sanate sia che si riguardassero ai sensi della L. n. 431 del 1985, artt. 1 quinquies e sexies sia che si riguardassero ai sensi della L. n. 724 del 1990, art. 39, comma 20, riprendendo quindi gli argomenti che già avevano formato oggetto della precedente ordinanza del 24 ottobre 2011 divenuta irrevocabile.
6. Tanto basta a concretizzare quella preclusione processuale di cui parla anche il P.G. requirente nelle proprie richieste, non contenendo il ricorso quegli imprescindibili elementi di novità atti a neutralizzare il rischio della inammissibilità.
7. Ma il ricorso si profila come inammissibile anche per manifesta infondatezza in quanto il ragionamento articolato della Corte di Appello seguito per pervenire alla decisione di rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione poggia su una serie di elementi che, prospettati in sede di merito (come emerge dal testo stesso del provvedimento alla pag. 6 dell'ordinanza impugnata là dove si parla di una nuova produzione documentale e di mutamento dei motivi della domanda iniziale considerati dal giudice distrettuale ostativi alla pronuncia di inammissibilità in quella sede), sono stati poi ampiamente sottoposti ad analisi e ritenuti infondati dalla Corte distrettuale. Non solo quindi si trattava di opere assolutamente insanabili che rendevano legittima (ed anzi doverosa) la procedura di annullamento in autotutela seguita dal Comune di Torre del Greco, ma gli stessi tempi di definizione del ricorso proposto dinnanzi al T.A.R., nonostante il provvedimento di sospensione da quest'ultimo organo adottato, erano di durata incerta, così come i possibili esiti favorevoli ai ricorrenti giudicati, anzi, dalla Corte di merito ancora più aleatori proprio per quei profili connessi alle leggi urbanistiche sopracitate che rendevano ancora più probabile una soluzione negativa per gli odierni ricorrenti anche dinnanzi al giudice amministrativo.
8. Le conseguenti censure sollevate con il ricorso si prospettano ad evidenza manifestamente infondate anzitutto perché fondate - come in precedenza osservato - su elementi già presi in esame dalla Corte territoriale ed ancora, perché la Corte di merito, nel suo processo estremamente accurato di verifica degli elementi sottoposti al proprio giudizio, non ha trascurato o sottovalutato alcun punto di quelli proposti dalla difesa, avendo tenuto conto anche di nuovi dati che, tuttavia non sono stati ritenuti in contrasto con l'ordine di demolizione.
9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi i ricorrenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2014