Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 50005
CASS
Sentenza 1 luglio 2014

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Il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto formalmente irrevocabile preclude, ai sensi dell'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" finché non si prospettino elementi che, riguardati per il loro significato sostanziale e non per l'apparente novità della veste formale, possono essere effettivamente qualificati come nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, sopravvenuti ovvero preesistenti, che non abbiano già formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione. (Fattispecie di inammissibilità di nuova istanza di sospensione di ordine di demolizione, presentata da soggetti diversi dal destinatario della precedente decisione di rigetto e sulla base di elementi già esaminati dal primo giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 50005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50005
    Data del deposito : 1 luglio 2014

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