Sentenza 28 ottobre 2009
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa per la seconda volta dal giudice di merito, a seguito di una prima condanna a pena detentiva non sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2009, n. 42661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42661 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2800
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 16078/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TERAMO;
nei confronti di:
1) HE ANA, N. IL 05/02/1973;
avverso l'ordinanza n. 238/2000 TRIB.SEZ.DIST. di ATRI, del 14/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il tribunale di Teramo - sezione distaccata di Atri, con l'ordinanza indicata in epigrafe, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta del PM di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a RA NN con sentenza emessa il 5 febbraio 1997, avendo ritenuto che la sospensione condizionale era stata concessa legittimamente, seppure la RA risultava già condannata a pena detentiva con sentenza del 21 settembre 2006, in quanto la pena di cui alla seconda condanna, cumulata con quella inflitta precedentemente, non superava il limite stabilito dall'art. 163 c.p. (due anni).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Teramo, deducendone la illegittimità per violazione di legge, evidenziando a sostegno dell'impugnazione che presupposto indefettibile per poter cumulare la pena inflitta con una prima sentenza di condanna con quella inflitta con una seconda, onde verificare il rispetto del limite di cui all'art. 164 c.p.p., comma 2, è che entrambe le sentenze rechino condanne a pena sospesa,
con la conseguenza che se la prima sentenza reca una condanna a pena detentiva non sospesa, come verificatosi nel caso in esame, la stessa deve ritenersi senz'altro ostativa alla concessione del beneficio.
3. Resiste all'impugnazione la RA, per il tramite del suo difensore, che ha depositato memoria nella quale si contesta che l'ordinanza impugnata sia illegittima per violazione di legge.
4. L'impugnazione è basata su motivi manifestamente infondati e ne va quindi dichiarata l'inammissibilità.
Ed invero, come correttamente osservato dal P.G. nella sua requisitoria in atti, la decisione del giudice di merito che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale, può essere emendata solo in sede di cognizione, tramite il giudizio di impugnazione attivabile dal P.M. che abbia proposto gravame. Di conseguenza, una volta che la decisione sia passata in giudicato, non è possibile, in sede di esecuzione, procedere alla revoca del beneficio in base alla constatazione dell'erronea decisione del giudice, ostandovi l'intangibilità del giudicato (in tal senso si veda Cass., sez. 2, sentenza n. 11823 del 12/3/2003, Rv. 224021).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009