Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2009, n. 42661
CASS
Sentenza 28 ottobre 2009

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Massime1

La revoca della sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa per la seconda volta dal giudice di merito, a seguito di una prima condanna a pena detentiva non sospesa, può essere disposta nel giudizio di cognizione per mezzo della impugnazione della sentenza viziata ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l'intangibilità del giudicato.

Commentario1

  • 1Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022

    Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2009, n. 42661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42661
Data del deposito : 28 ottobre 2009

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