Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, integra un nuovo elemento di diritto idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di rideterminazione della pena basata sui medesimi presupposti di fatto, in precedenza rigettata. (Fattispecie relativa alla richiesta di rimodulazione della pena inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riguardante droghe leggere, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014).
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2016, n. 12955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12955 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
129 5 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA Dott. Rel. Consigliere -N. 587/2016- ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - ROSA ANNA SARACENO Dott. N. 24648/2015 - Consigliere - Dott. MONICA BONI Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA VA N. IL 21/12/1989 & DECRETO avverso ordinanza/n. 109/2015 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 09/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio ROMANO, In he hoito l'annullamento mute wuws del provvedimento imperfector Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 9.05.2015 il GIP del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza con cui IA IO, condannato in via definitiva con sentenza pronunciata il 19.10.2012 dalla Corte d'appello di Ancona alla pena di anni 3 di reclusione e € 14.000 di multa per la violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 riguardante droghe c.d. leggere (hashish e marijuana), aveva chiesto la rideterminazione della pena per effetto della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che aveva dichiarato illegittimo l'inasprimento del trattamento sanzionatorio introdotto per tale tipologia di sostanze stupefacenti dalla novella normativa di cui alla legge n. 49 del 2006, rilevando che la richiesta costituiva mera riproposizione di altra istanza, basata sui medesimi elementi, già rigettata in data 9.5.2014, con conseguente operatività della preclusione processuale derivante dal principio del ne bis in idem, applicabile anche in sede esecutiva.
2. Ricorre per cassazione IA IO, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, sotto il triplice profilo della violazione degli artt. 666, commi 3 e seguenti, cod.proc.pen., 30 comma 4 legge n. 87 del 1953, 132 e 133 cod. pen., censurando l'emissione de plano del provvedimento impugnato al di fuori delle condizioni di legge, l'omessa rideterminazione della pena non interamente espiata al fine di adeguarne la misura alla cornice edittale ripristinata dalla pronuncia di illegittimità costituzionale della norma penale applicata dal giudice della cognizione, la mancata commisurazione del trattamento sanzionatorio all'effettivo disvalore della condotta riguardante le droghe leggere.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente fondato, nei termini che seguono.
2. Risulta ex actis che la precedente istanza di rideterminazione della pena formulata dal IA a seguito della sopravvenienza della sentenza della Consulta n. 32 del 2014 era stata rigettata dal GIP del Tribunale di Pesaro, con ordinanza in data 9.05.2014, sulla base della ritenuta intangibilità del giudicato da parte della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma penale sostanziale che non aveva determinato un'abolitio criminis, ma aveva inciso solo sul trattamento sanzionatorio a titolo di lex mitior, i cui effetti sopravvenuti dovevano ritenersi disciplinati dall'art. 2 quarto comma cod. pen.. 3. Il principio applicato dal giudice dell'esecuzione nella precedente ordinanza è stato completamente superato dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, e n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, che hanno,سلام affermato rispettivamente i diversi principi secondo cui "quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento correttivo da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore" (sentenza Gatto, Rv. 260697) e secondo cui "è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette "leggere", sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità" (sentenza Jazouli, Rv. 264205).
4. Il mutamento di giurisprudenza, sopravvenuto all'ordinanza del GIP del 9.05.2014, per effetto delle citate decisioni delle Sezioni Unite della Corte di cassazione integra un nuovo elemento di diritto che rende ammissibile la riproposizione della richiesta, basata sui medesimi presupposti di fatto, già rigettata in sede esecutiva, alla stregua del principio affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, in materia di indulto, nella sentenza n. 18288 del 21/01/2010, Rv. 246651, e che è stato ulteriormente ribadito nella materia cautelare da Sez. 2 n. 19716 del 6/05/2010, Rv. 247113, sulla scorta del rilievo dirimente che la decisione delle Sezioni Unite non rappresenta una semplice pronuncia giurisprudenziale autorevole, ma, proprio perché promana dal collegio deputato a dirimere i contrasti di giurisprudenza, non può non rappresentare per i giudici del merito un "fatto interpretativo" nuovo che gli stessi non possono esimersi dall'esaminare, in conformità al principio generale di rango costituzionale per cui "l'uniforme interpretazione della legge significa uguaglianza di trattamento dei cittadini di fronte alla legge stessa, con l'ovvia conseguenza che la nomofilachia è diretta espressione del principio di uguaglianza consacrato nell'art. 3 della Carta fondamentale" (Sez. 2 n. 19716, سا del 2010, sopra citata, in motivazione). 2 5. Non ricorreva, pertanto, nella fattispecie il presupposto della "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi" idonea a legittimare ex art. 666 comma 2 del codice di rito la declaratoria di inammissibilità de plano dell'istanza formulata al giudice dell'esecuzione, e il decreto impugnato deve di conseguenza essere annullato, con rinvio al GIP del Tribunale di Pesaro, che procederà a una nuova valutazione dell'istanza di rideterminazione pena del IA tenendo conto dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze sopra citate.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Pesaro. Così deciso in data 12/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Giuseppe Sandrini M.Stefania Di Tomassi Clonin roman DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 MAR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3