Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 17 maggio 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Simone B., finalizzata a ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, sull'assunto che, su analoga istanza, rispetto alla quale non erano intervenuti elementi di novità processuale, lo stesso Tribunale di sorveglianza si era già pronunciato il 26 novembre 2024. 2. Avverso questo decreto Simone B., a mezzo dell'avv. Stefano Mario Falcioni e dell'avv. Fiorella Feliciani, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla …
Leggi di più… - 3. La preclusione prevista dall’art. 666, co. II, c.p.p. non opera qualora vengano dedotte nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto che non hanno…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 gennaio 2015 (dep. 25 febbraio 2015), n. 8518, Pres. M. C. Siotto, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 8518 emessa dalla prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2015, è stato affrontato il tema inerente quando e come, la preclusione prevista dall'art. 666, co. II, c.p.p., può venir meno[1]. Come è noto, infatti, siffatta disposizione procedurale dispone che, in materia di esecuzione penale, se la richiesta «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2003, n. 5195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5195 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/12/2003
1. Dott. RIZZO Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 1858
3. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMEDEO Franco - Consigliere - N. 020638/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NN IP N. IL 04/01/1925;
avverso ordinanza del 19/03/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G.: annullarsi con rinvio del procedimento impugnato;
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 10.2.2000 del Tribunale di Termini Imerese, sez. distacc. di Cefalù, TI FI fu condannato per reato edilizio a pena dichiarata sospesa subordinatamente alla condizione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza;
tale decisione fu confermata sul punto con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 5.2.2001, divenuta irrevocabile il 16.1.2001.
Successivamente quella stessa Corte, con ordinanza n. 314/02, avendo accertato come non verificata la condizione alla quale era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale, dichiarò eseguibile il giudicato di condanna. Il 5.2.2003 il predetto TI propose, sotto forma di incidente di esecuzione, istanza con cui si chiedeva la revoca della citata ordinanza, nella parte in cui era stato dichiarato eseguibile il giudicato di condanna per il mancato avveramento della condizione ovvero, in subordine, "la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza stessa in attesa delle prescritte autorizzazioni". Con ordinanza del 19.3.2003, la stessa Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza del TI, ritenendo che le sue doglianze "avrebbero potuto e dovuto trovare ingresso nell'ambito del procedimento di esecuzione definito con la menzionata ordinanza n. 314/02. Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal difensore del TI, il quale ha denunciato, con il primo motivo, carenza di motivazione e violazione degli artt. 127, 175, 178 lett. c), 179, 665, 666 e 670 c.p.p., in quanto la Corte territoriale aveva adottato il provvedimento de plano, senza assicurare alla parte la possibilità di intervenire in quella sede al fine di far valere le proprie controdeduzioni, operandosi per tale via una manifesta violazione del principio del contraddittorio". Tale motivo è fondato ed assorbente, nella parte in cui viene denunciata la violazione dell'art. 666 co. 2 c.p.p., dovendo ritenersi, in conformità alla requisitoria del Proc. Gen. presso questa Corte (alla quale si farà, in questa sede, costante riferimento), che la declaratoria di inammissibilità è in contrasto con la disposizione dell'art. 666 co. 2 c.p.p. (della quale si denuncia la violazione). Infatti, il cit. art. 666 co. 2 stabilisce espressamente che può essere dichiarata inammissibile un'istanza quando questa "appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". In tali casi soltanto, quindi, la declaratoria di inammissibilità comporta per il giudice l'esonero dall'obbligo di esercitare il proprio potere decisionale nel merito, per averlo in precedenza esplicato e consumato, per cui non deve tornare sulla propria decisione, connotata dall'idoneità a chiudere in modo definitivo la vicenda giurisdizionale che ne costituisce l'oggetto. Tale preclusione, che costituisce espressione del generale principio del ne bis in idem, impedisce che anche nella fase dell'esecuzione si possa ridiscutere di questioni risolte con statuizioni contenute in provvedimenti cui va riconosciuto il carattere dell'irrevocabilità. La preclusione stessa, però, non opera in modo assoluto e inderogabile, bensì allo stato degli atti, nel senso che l'effetto impeditivo che ad essa si ricollega viene meno quando, con un'istanza successiva, vengano prospettate nuove circostanze di fatto o nuove questioni di diritto, sopravvenute o anche in precedenza non esaminate. Ciò risulta chiaramente dalla lettera dello stesso co. 2 dell'art. 666 c.p.p., sopra testualmente riportato, che individua la causa dell'inammissibilità di cui si discute - che è per l'appunto quella in base alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata - nella riproposizione di un'istanza, fondata soltanto sui medesimi presupposti di fatto e sulle stesse ragioni di diritto;
dall'inequivoca formulazione della norma, quindi, discende la piena ammissibilità di una nuova richiesta, anche se relativa allo stesso oggetto, ma basata su elementi sopravvenuti o anche preesistenti, ma diversi da quelli già considerati e valutati. Ed è appunto quest'ultima la situazione che si è verificata nel caso in esame, dal momento che con l'istanza dichiarata inammissibile l'interessato aveva dedotto l'impossibilità tecnica o, comunque, l'estrema difficoltà, attestata dalla perizia giurata prodotta, di procedere alla rimozione delle opere illegittime senza il pericolo di compromettere, fra l'altro, il mantenimento in sicurezza e la stabilità di quelle da conservare, facendo, altresì presente che, per il motivo stesso, aveva presentato al comune di Castelbuono un progetto di sanatoria ex art. 12 l. 47/85. Tali deduzioni configuravano nuove allegazioni di fatto, portate alla cognizione del giudice e esprimenti questioni giuridiche su cui la pregressa ordinanza 20.5.02 non si era per nulla pronunciata: questa, infatti, aveva disposto, su conforme richiesta del P.M. e de plano, l'esecuzione della sentenza, con implicita revoca della sospensione condizionale, sul rilievo della mancata verificazione della condizione alla quale era stata subordinata la concessione del beneficio, per essere stato accertato, come sopra precisato, che il TI non aveva ottemperato entro il termine stabilito all'obbligo di demolizione;
con l'atto propositivo dell'incidente egli, invece, aveva dedotto le ragioni della mancata osservanza di quell'obbligo, che, oltre tutto, non aveva potuto dedurre nella fase procedimentale precedente, proprio perché la precedente ordinanza era stata emessa all'esito di procedura de plano. Va, pertanto, affermato il principio che il co. 2 dell'art. 666 c.p.p. configura, nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità quando l'istanza costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera allorché vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della decisione precedente. Deve, pertanto, ritenersi che la declaratoria di inammissibilità in esame è inficiata dalla denunciata violazione dell'art. 666 co. 2 c.p.p.; l'ordinanza impugnata va, di conseguenza, annullata con rinvio alla stessa Corte, tenuta, ex art. 627 co. 3 c.p.p., ad uniformarsi a quanto qui deciso e, in particolare, a instaurare la procedura contenziosa, nel corso della quale valuterà nel merito le ragioni ex novo dedotte dall'istante.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004