Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2003, n. 5195
CASS
Sentenza 5 dicembre 2003

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In tema di incidente di esecuzione, l'art. 666 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 17 maggio 2025 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Simone B., finalizzata a ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, sull'assunto che, su analoga istanza, rispetto alla quale non erano intervenuti elementi di novità processuale, lo stesso Tribunale di sorveglianza si era già pronunciato il 26 novembre 2024. 2. Avverso questo decreto Simone B., a mezzo dell'avv. Stefano Mario Falcioni e dell'avv. Fiorella Feliciani, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla …

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  • 3La preclusione prevista dall’art. 666, co. II, c.p.p. non opera qualora vengano dedotte nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto che non hanno…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 gennaio 2015 (dep. 25 febbraio 2015), n. 8518, Pres. M. C. Siotto, Giud. estens. A. Centonze. Nella sentenza n. 8518 emessa dalla prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in data 8 gennaio 2015, è stato affrontato il tema inerente quando e come, la preclusione prevista dall'art. 666, co. II, c.p.p., può venir meno[1]. Come è noto, infatti, siffatta disposizione procedurale dispone che, in materia di esecuzione penale, se la richiesta «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2003, n. 5195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5195
Data del deposito : 5 dicembre 2003

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