Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità (v. Corte cost., ord. 10 ottobre 2007 n. 363). (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva concesso la terza sospensione condizionale nel 2009, mentre i due precedenti benefici erano stati concessi rispettivamente nel 2001e 2002 e revocati nel 2005).
Commentario • 1
- 1. Condanna successiva e revoca della sospensione condizionale (Cass. 37345/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
Il giudice della esecuzione deve revocare la sospensione condizionale della esecuzione della pena concessa in violazione dell'art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, salvo che tali cause risultassero documentalmente al giudice della cognizione. A tal fine il giudice della esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE (ud. 23/04/2015) 15-09-2015, n. 37345 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. MANNINO Felice Saveri - Consigliere - Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2013, n. 45292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45292 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/10/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 3425
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 15019/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IE N. IL 27/11/1969;
avverso l'ordinanza n. 381/2012 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 04/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 8/3/13 il Tribunale di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena applicata a SS DI con sentenza 18/5/09 (definitiva il 20/4/12) del Tribunale di Reggio Calabria.
Ciò avendo già fruito due volte in passato dello stesso beneficio. Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo con unico motivo violazione di legge (artt. 163 e 164 c.p.): le due precedenti sospensioni (sentenze 11/7/01 e 22/5/02 del Tribunale di Reggio Calabria) erano state revocate (entrambe il 28/12/05), di talché quella da ultimo concessa non poteva considerarsi, nel silenzio della legge, una terza.
Chiedeva l'annullamento.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza va annullata senza rinvio. Ciò non perché sia fondato il ricorso (il fatto che le due precedenti sospensioni condizionali siano state revocate non elimina che siano state concesse, secondo la dizione dell'art. 164 c.p., u.c., prima parte). Una terza concessione non è data. Ma per autorevole giurisprudenza della S.C. (Cass., 3^, sent. n. 33345 del 6/6/12, rv. 253159), cui questo Collegio intende dare seguito, "il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva (art. 674 c.p.p.) limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinati mezzi di impugnazione dal Pm, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità". Si veda anche C. Cost., ord. n. 363 del 2007, massima n. 31757). Nel caso in esame la terza sospensione condizionale è del 2009, laddove le precedenti revocate (nel 2005) erano state rispettivamente concesse nel 2001 e 2002. Deve pertanto affermarsi l'intangibilità del giudicato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013