Sentenza 4 novembre 2002
Massime • 1
Il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, come prescrive l'art. 671, comma 3 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sull'intervenuta riabilitazione in ordine a condanne pregresse per le quali era stato concesso il predetto beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2002, n. 18172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18172 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
Dott. Giovanni CASO Consigliere
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dott. Carlo PICCININNI Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU NO nato ad [...] il [...];
avvero l'ordinanza del tribunale di Pescare - giudice dell'esecuzione - in data 23/3/01;
sentita la relazione fatto dal Consigliere dott. Giovanni Caso;
letta le requisitoria il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO
RU NO chiedeva al tribunale di Pescara, quale giudice dell'esecuzione, di concedere la sospensione condizionale della pena in relazione alla sentenza di condanna del 8/11/1999, portante condanna a mesi dieci e gg. 20 di reclusione per il reati di cui all'art. 368 c.p.. L'istanza era fondata sul presupposto che per due precedenti condanne, in ordine alle quali era stato concesso detto beneficio, era intervenuta riabilitazione.
Il tribunale respingeva l'istanza, ritenendo che in sede esecutiva il giudice ha il potere di concedere la sospensione della pena solo nel caso in cui, a norma dell'art. 671 c.p.p., riconosca il concorso formale e la continuazione e la concessione del beneficio sia conseguenza di tale riconoscimento.
Ricorre per cassazione il RU, sostenendo che l'anzidetta previsione di cui all'art. 671 c.p.p. non dovrebbe escludere la possibilità di concedere il beneficio in sede esecutiva anche al di fuori dell'ipotesi ivi prevista dell'applicazione del concorso formale o della continuazione.
Il ricorso è manifestamente infondato. Come esattamente ha ricordato il giudice "a quo" la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale questo collegio non ritiene di doversi discostare (crf. da ultimo, Sez. III, 18.1.01, Magli), il potere di applicazione della sospensione condizionale della pena è assegnato soltanto al giudice della cognizione, salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 671, 3 co., c.p.p..
Pertanto, nella fattispecie, poichè non ricorre la predetta ipotesi, legittimamente è stata rigettata l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 APRILE 2003.