Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/04/2026, n. 62
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Sentenza 9 aprile 2026

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  • Accolto
    Svolgimento di attività professionale incompatibile

    La Corte ha ritenuto che l'attività svolta dal convenuto presso strutture private accreditate fosse assolutamente incompatibile con il suo rapporto di pubblico impiego, anche durante il periodo di aspettativa. L'aspettativa non sospende gli obblighi di fedeltà ed esclusività del dipendente pubblico. La normativa di settore vieta espressamente tale attività presso strutture private convenzionate/accreditate.

  • Accolto
    Responsabilità erariale per mancato riversamento dei compensi

    L'omissione del versamento del compenso indebitamente percepito costituisce, per espressa previsione normativa, ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

  • Accolto
    Dolo nella condotta

    La volontarietà della condotta è comprovata dalla conoscenza delle norme di base, dalla trasgressione consapevole dei doveri, dalla coincidenza temporale tra l'aspettativa e l'inizio dell'attività vietata, e dalle dichiarazioni inveritiere rese ai committenti privati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/04/2026, n. 62
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia
    Numero : 62
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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