Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 09/04/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30973 REPUBBLICA ITALIANA Sentenza
n. 62 /2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
composta dai seguenti magistrati:
Vito TENORE Presidente Gaetano BERRETTA Giudice Pia MANNI Giudice– relatore ha emesso la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 30973 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 17.10.2025 nei confronti di:
SI SS, nato a [...]-VA il 23.2.1971 (c.f. [...]), residente in [...] int. 11 (PEC: alessandro.marchesi@pec.omceova.it), non costituito.
VISTI gli atti e i documenti tutti del giudizio.
UDITO nell’udienza pubblica del 11.3.2026, con l’assistenza del Segretario Maria Giovanna Porcu, il Pubblico Ministero Gaetano Milano, nessuno presente per il convenuto, data per letta la relazione di causa con il consenso del PM.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 17.10.2025 e ritualmente notificato, la Procura Regionale ha citato in giudizio ES SS al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di € 25.582,57 a favore dell’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario.
La notitia damni è costituita dalla relazione del 16.5.2023 della Guardia di Finanza di Sondrio in merito all’attività svolta e ai compensi percepiti dal dott. ES, in costanza del rapporto di servizio con l’ASST, dall’Ospedale Generale di Zona Moriggia Pelascini (di proprietà della Italia Hospital S.p.A.) e dalla Cliniche Gavazzeni S.p.A., struttura sanitaria del Gruppo Iva Humanitas.
Dalle indagini svolte dalla Procura è risultato quanto segue.
ES SS ha prestato servizio presso l’ASST nel periodo 1.10.2020-14.3.2023 in forza di contratto a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente medico in regime di non esclusività. Dall’1.11.2022 al 1.5.2023 il ES ha goduto di un periodo di aspettativa senza retribuzione “per motivi di famiglia”. In tale periodo il convenuto ha svolto attività extra istituzionale di medico chirurgo presso le seguenti strutture private accreditate con il SSN:
-Italia Hospital spa dal 1.11.2022-14.3.2023 come medico specializzato in otorinolaringoiatria presso l’unità operativa di chirurgia generale e per le attività ambulatoriali dell’Ospedale Generale di Zona “Moriggia-Pelascini;
- Cliniche Gavazzeni S.p.A. dal 2.2.2023-14.3.2023 percependo compensi lordi per € 25.582,57.
Tale attività, svolta in costanza del rapporto di servizio instaurato con l’ASST, è preclusa dalla normativa di settore e non autorizzabile dall’ASST, e comunque non autorizzata.
La Procura, quindi, ha notificato al presunto responsabile l’invito a dedurre cui il ES non ha controdedotto.
La Procura ha, pertanto, depositato l’atto di citazione per ottenere il risarcimento del danno erariale di € 25.582,57 conseguente al mancato riversamento da parte del dott. ES all’ASST degli importi percepiti in ragione dell’attività professionale incompatibile.
Ha sostenuto la Procura, dopo avere illustrato la normativa di settore in tema di obbligo per il medico dipendente di instaurare con il SSN un unico rapporto di lavoro, che l’attività libero professionale extramuraria svolta dal convenuto ricade nel regime dell’incompatibilità assoluta ed inderogabile di cui all’art. 53, comma1, D.Lgs 165/2001 cui si applica il regime risarcitorio di cui all’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001 applicabile anche agli incarichi in radice non autorizzabili.
In ogni caso, stante l’assenza di autorizzazioni del dipendente allo svolgimento di attività esterna extra-istituzionale, la Procura ha contestato al convenuto l’autonomo titolo di responsabilità ex art. 53, co. 7, d.lgs. cit. da svolgimento di attività non autorizzata.
L’illecito è contestato a titolo di dolo che sarebbe comprovato dal fatto che il convenuto è soggetto in possesso di un grado di istruzione idoneo a radicare la conoscenza del regime giuridico scaturente dal rapporto di lavoro con l’ASST; che l’accreditamento delle strutture private per le quali ha prestato la propria opera professionale non è sopravvenuto, ma già esistente fin dall’inizio dello svolgimento degli incarichi extra-istituzionali; che il regime di aspettativa concesso al convenuto non solo non esclude l’antigiuridicità della condotta ma la coincidenza temporale (1.11.2022) tra il decorso dell’aspettativa e l’inizio dell’attività professionale con la committente Italia Hospital S.p.A. dimostrerebbe la premeditata trasgressione dei propri obblighi di servizio. A ciò si aggiungano le dichiarazioni mendaci rese ai committenti privati ai quali il ES ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di incompatibilità. La Procura ha contestato al convenuto anche l’occultamento doloso del danno.
Il convenuto non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 11.3.2026 il PM ha richiamato le conclusioni in atti e la causa è stata trattenuta a sentenza.
Considerato in
DIRITTO
1) Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 93 C.G.C., la contumacia del convenuto ES SS che non si è costituito in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, avvenuta in data 23.10.2025 tramite consegna nella sua casella PEC ai sensi degli artt. 6, comma 4 e 88, comma 6 C.G.C..
2) Dalla documentazione prodotta risulta che il dott. ES, dal 1.1.2020 al 15.3.2023, data delle dimissioni, era dipendente a tempo indeterminato dell’ASST Valtellina e Alto Lario, quale dirigente medico, con orario pieno e in regime di non esclusività. Dal 1.11.2022 al 1.5.2023 il dott. ES aveva ottenuto un periodo di aspettativa per motivi di famiglia. In questo periodo ha svolto attività extraistituzionali non autorizzate. In particolare:
-dal 28.10.2022 al 24.3.2023 ha svolto attività professionale presso l’Ospedale Generale di Zona Moriggia Pelascini, gestito dalla Italia Hospital spa con rapporto di collaborazione autonoma. Per tali prestazioni ha percepito l’importo complessivo lordo di € 18.811,22, come da relative fatture;
-dal 6.2.2023 al 24.4.2023 ha svolto opera professionale presso la Cliniche Gavazzeni spa del gruppo Iva Humanitas percependo l’importo complessivo lordo di € 9.375,50, come da fatture.
Entrambe le strutture sono accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, già da epoca precedente a quella nella quale il convenuto vi ha prestato servizio.
L’attività prestata presso una struttura sanitaria accreditata da parte del medico in rapporto non esclusivo con il SSN, viola il principio di unicità del rapporto di lavoro che deve intercorrere tra il medico ed il SSN ed è assolutamente incompatibile ai sensi degli artt. 53, comma1, D.Lgs 165/2001 e 60 DPR 3/1957. La normativa di settore è univoca nel ribadire il divieto.
L’art. 4, comma 7, l. 412/1991 recita: “l’esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale”. Successivamente alla riforma del SSN e dei rapporti tra SSN e strutture private e l’introduzione dell’istituto dell’accreditamento (D.Lgs 502/1992), l’art. 1, comma 5, l. n. 662/1996 ha prescritto che: “L'attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente” precisando espressamente che le incompatibilità previste dall’art. 4, comma 7, l. 30.12.1991 n. 412 sono “da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate”. Infine, l’art. 72, comma 9, l. n. 448/1998 ha ulteriormente confermato il divieto di svolgere attività professionale “a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate”. È, pertanto, vietato ai medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale di svolgere l’attività libero-professionale presso le strutture private convenzionate/accreditate con il SSN, trattandosi di attività assolutamente incompatibile ai sensi degli artt. 53, comma1, D.Lgs 165/2001 e 60 DPR 3/1957.
La circostanza che, nel periodo in cui ha svolto l’attività contestata, il convenuto fosse in aspettativa senza retribuzione ai sensi dell’art. 10 CCNL 10.2.2004 è irrilevante. Secondo la giurisprudenza l’aspettativa non costituisce una quiescenza o sospensione del rapporto di pubblico impiego, in quanto permangono a carico dell’impiegato tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro pubblico, di fedeltà e di esclusività sanciti dall’art. 98 Cost. Pertanto, l’aspettativa comporta la sospensione non del rapporto di impiego, ma solo dell’obbligo di prestare il servizio, perdurando tutti gli altri doveri del pubblico dipendente, come quello di non svolgere attività incompatibili (sez. II app., 6.11.2023 n. 325; sez. III app., 7.12.2023 n. 514; sez. Lombardia, 1.2.2022 n. 22; Cass. 9.3.2020 n. 6637).
3) Ne consegue, in capo al convenuto, la responsabilità erariale tipizzata nel suddetto art. 53, commi 7 e 7 bis, ovvero l’aver svolto attività lavorativa retribuita incompatibile con il rapporto di pubblico impiego e non aver riversato il relativo compenso all’amministrazione di appartenenza. In merito, anche successivamente alla sentenza delle Sezioni Riunite 1/2025/QM che ha ritenuto inapplicabile la disciplina prevista dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 ai casi di incompatibilità assoluta, questa Sezione ha, invece, sempre affermato, con orientamento condiviso da altre sezioni, anche d’appello, le cui motivazioni qui si richiamano, che l’ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all’amministrazione di quanto percepito, previsto dall’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, debba estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili (sez. Lombardia, 4.2.2026 n. 32; 11.4.2025 n. 54; 23.6.2025 n. 104 e n. 105; sez. Abruzzo, 29.4.2025 n. 46; sez. Emilia Romagna, 20.3.2025 n. 26; sez. Toscana, 20.5.2025 n. 56; sez. Valle d’Aosta, 30.7.2025 n. 34; sez. II app., 11.2.2025 n. 27; 17.6.2025 n. 136; 19.12.2025 n. 247). La questione, peraltro, è stata di recente nuovamente rimessa all’organo nomofilattico (sez. II app., 17.3.2026 n. 7, ord.).
L’attività illecita ha quindi determinato, da un lato, l’obbligo di riversare i compensi percepiti per l’attività extra moenia incompatibile in applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n.165/2001, dall’altro, l’omissione del versamento del compenso indebitamente percepito da parte del dipendente costituisce, per espressa previsione normativa, ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 53, comma 7 bis, d.lgs 165/2001.
4) L’elemento soggettivo è il dolo. Le norme violate dal convenuto sono quelle di base, elementari, che non presentano difficoltà di interpretazione. Il convenuto, quindi, ha trasgredito i suoi doveri ben sapendo di danneggiare l’Amministrazione con il suo comportamento, esercitando un’attività in conflitto di interessi con il datore di lavoro. La volontarietà della condotta è comprovata anche dal fatto che l’illecito è stato attuato tramite plurime dichiarazioni inveritiere: all’amministrazione di appartenenza per ottenere la sospensione dell’obbligo di prestare servizio e alle strutture convenzionate di non versare in situazioni di incompatibilità per ottenere gli incarichi. Come condivisibilmente osservato dal PM, la coincidenza temporale tra il decorso dell’aspettativa e l’inizio dell’attività professionale vietata, depone per la premeditata trasgressione degli obblighi di servizio.
5) Venendo alla quantificazione del danno, la Procura ha espunto dal danno, in via equitativa, la metà delle somme di cui alle fatture 6/2023 del 20.3.2023 e 10/2023 del 14.4.2023 emesse dal convenuto nei confronti della Cliniche Gavazzeni spa, avendo tenuto conto delle dimissioni presentate dal ES alla ASST a decorrere dal 15.3.2023. Conseguentemente, la Procura ha quantificato il danno in € 25.582,57 al lordo delle ritenute.
Il Collegio ritiene, invece, dando continuità al proprio più recente orientamento, che il danno debba essere quantificato al netto delle imposte per i motivi già ampiamente illustrati da svariate pronunce di questa Sezione (tra le ultime: 26.10.2023 n. 18; 20.11.2023 n. 199) che, ex art.17 delle norme di attuazione al c.g.c., si richiamano in quanto pienamente condivisibili, per netto intendendosi, nella fattispecie, gli importi versati al convenuto dopo la deduzione della ritenuta d’acconto.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 20.470,42 oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli incassi sino alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.
6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la contumacia del convenuto ES SS;
CONDANNA il convenuto ES SS a corrispondere alla ASST della Valtellina e dell’Alto Lario la somma complessiva di € 20.470,42 oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dalla data dei singoli incassi sino alla data della sentenza e interessi legali sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito della sentenza e fino al saldo.
Pone a carico del convenuto soccombente le spese di giudizio che liquida in € 77,10 (settantasette/10).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11.3.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Pia Manni) (Vito Tenore)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 09/04/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)