Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 47413
CASS
Sentenza 17 ottobre 2014

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Qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio - prevista dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU - resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione e, qualora la nuova qualificazione dell'addebito abbia inciso sulle strategie difensive, l'imputato dovrà essere restituito nella facoltà di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche attraverso la proposizione di richieste di prova rilevanti in relazione al diverso contenuto dell'accusa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di merito, che aveva riqualificato l'originaria imputazione di appropriazione indebita in quella di truffa senza consentire all'imputato una adeguata difesa dall'accusa di aver frodato gli enti previdenziali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2014, n. 47413
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47413
    Data del deposito : 17 ottobre 2014

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