Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
Qualora risulti l'esistenza di una pluralità di pene da eseguire, il tribunale di sorveglianza, ai fini concedibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale, deve procedere al computo del periodo complessivo di detenzione da espiare, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di cumulo delle pene definitive da parte del competente ufficio del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2008, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 26/11/2008
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 03292
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022323/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AK MOHAMED, N. IL 28/04/1978;
avverso ORDINANZA del 22/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 22-4-08 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna disponeva l'affidamento in prova al Servizio sociale di AK MOHAMED, in relazione alla pena inflitta con sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 17-3-2006, ritenuto che la pena inflitta e quella residua da espiare non erano superiori al limite previsto dalla legge.
- Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Bologna, deducendo che il Tribunale non aveva compiutamente valutato le risultanze inerenti alla posizione del AK.
Sul punto il P.G. evidenziava che il predetto aveva un residuo di pena da espiare di mesi undici e giorni undici di reclusione, rispetto alla pena di anni quattro inflitta dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza innanzi menzionata.
Il ricorrente precisava inoltre che dal certificato penale emergevano altre condanne di modesta entità, ma il AK risultava essere stato condannato nuovamente, con sentenza in data 16 maggio 2007 dalla Corte di Appello di Bologna (divenuta irrevocabile il 14-2- 2008) alla pena di anni sei di reclusione per tentato omicidio. Tale sentenza non era ancora inserita nel certificato del Casellario come asserito nella relazione dei CC.
Conseguentemente il PG. rilevava che il Tribunale avrebbe dovuto verificare in modo completo la situazione del soggetto che avanzava richiesta di affidamento in prova, dato che era da effettuare il calcolo complessivo delle pene concorrenti al fine di valutare la concedibilità o meno della menzionata misura - che nella specie sarebbe stata inammissibile.
In conclusione il ricorrente chiedeva pertanto a questa Corte di annullare l'ordinanza impugnata.
In ordine a tale impugnazione il P.G. SEDE ha formulato con requisitoria in atti richiesta di annullamento del provvedimento di cui si tratta, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. OSSERVA IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti, rileva che il ricorso proposto come innanzi illustrato dal P.G. presso la Corte di Appello di Bologna risulta dotato di fondamento.
Invero la condanna riportata in epoca recente dal AK, per delitto di tentato omicidio, doveva essere valutata ai fini del computo del periodo complessivo di detenzione da espiare, superando il tetto massimo previsto dalla L. n. 354 del 1975, per concedere l'affidamento in prova al servizio sociale, non essendo necessario a tal fine che sia stato emesso in precedenza un provvedimento di cumulo delle pene definitive da parte del P.G., secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata anche nei motivi di ricorso (Cass. Pen. Sez. 1, 26-4-2006, n. 16271). Poiché, alla luce dei dati specificamente emergenti dal ricorso e dagli atti richiamati in esso risultava inammissibile l'applicazione della misura alternativa richiesta dal AK, la Corte deve pronunziare l'annullamento dell'ordinanza impugnata, senza rinvio, restando così definita la materia oggetto del provvedimento, con il ripristino dello status quo ante inerente alla eseguibilità delle pene a carico del AK, come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2009