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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia - Via Xx Settembre 15 25100 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3986216 IMU 2020
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - C.F._Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialsita - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Dottore Commercialsta - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia - Via Xx Settembre 15 25100 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3986213 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, i coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi di accertamento meglio specificati in epigrafe, emessi dal Comune di Brescia a fini IMU pro 2020.
A sostegno dell'impugnativa i contribuenti hanno formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che i provvedimenti impositivi in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
L'Amministrazione comunale intimata ha contestato la fondatezza dei ricorsi, instando per la reiezione dei medesimi.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Giudice ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi sopra indicati per la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione.
2. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Amministrazione comunale, in fase di accertamento, ha riliquidato l'imposta per 5 mesi del 2020 in relazione ai fabbricati censiti al fg 15 mapp. 3056 sub 6 e cat. A2 e al fg 15 mapp. 3056 sub 44 cat. C in base alla rendita attribuita.
I contribuenti invocano l'esenzione per abitazione principale, riconoscendo, peraltro, che per il periodo d'imposta in contestazione, in relazione all'accertata inagibilità per l'incolpevole protrarsi degli interventi di ristrutturazione dei citati fabbricati, il trasferimento della residenza è potuto avvenire solo alla data del
16/10/2020, in coincidenza con la fine dei predetti lavori.
3. Ciò premesso, va anzitutto rilevato che, sebbene non sia revocabile in dubbio che la norma di riferimento prescriva due requisiti tra loro concorrenti e non alternativi — ossia la destinazione ad abitazione principale e la residenza anagrafica —, nella fattispecie concreta si impone di essere considerati e adeguatamente valorizzati i generali principi dell'affidamento e della forza maggiore, intesa quest'ultima quale evento oggettivo, straordinario e imprevedibile, tale da rendere impossibile l'adempimento.
In particolare, l'art. 10 della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) rende esplicito anche nell'ambito della materia tributaria il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, che costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, ne limita l'attività legislativa e amministrativa ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico.
Ciò posto, emerge pacificamente come, nella specie, ricorrano tutti i presupposti per il richiesto riconoscimento dell'agevolazione, atteso che l'immobile in questione costituisce “prima casa” e che i ricorrenti non abbiano contestualmente fruito, nell'anno di riferimento, di analogo beneficio con riguardo ad altri immobili precedentemente abitati.
Ora, dalla disamina della documentazione allegata ai ricorsi, appare parimenti pacifico, oltre che adeguatamente provato, che sull'immobile fossero in corso lavori di ristrutturazione e che il trasferimento della giovane coppia sia avvenuto immediatamente dopo il completamento degli stessi, nell'ottobre 2020.
Invero, a prescindere dalla natura e dall'entità dei lavori, nonché dalla loro eventuale riconducibilità alle discipline normative che prevedono ipotesi di esenzione, ciò che assume rilievo decisivo, nel caso di specie, è che il trasferimento del nucleo familiare non fosse, in concreto, oggettivamente possibile.
Tali specifici elementi danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dai contribuenti, depotenziando gli elementi e considerazioni addotti dall'Amministrazione municipale.
4. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi vanno quindi accolti.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li accoglie. Spese del giudizio compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TOMASELLI FIORENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 114/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia - Via Xx Settembre 15 25100 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3986216 IMU 2020
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da Ricorrente_2 - C.F._Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Dottore Commercialsita - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Dottore Commercialsta - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia - Via Xx Settembre 15 25100 Brescia BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3986213 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, i coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato gli avvisi di accertamento meglio specificati in epigrafe, emessi dal Comune di Brescia a fini IMU pro 2020.
A sostegno dell'impugnativa i contribuenti hanno formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che i provvedimenti impositivi in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa.
L'Amministrazione comunale intimata ha contestato la fondatezza dei ricorsi, instando per la reiezione dei medesimi.
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, il Giudice ritiene di dover disporre la riunione dei ricorsi sopra indicati per la ricorrenza di evidenti ragioni di connessione.
2. Si premette, per una più agevole comprensione della vicenda, che l'Amministrazione comunale, in fase di accertamento, ha riliquidato l'imposta per 5 mesi del 2020 in relazione ai fabbricati censiti al fg 15 mapp. 3056 sub 6 e cat. A2 e al fg 15 mapp. 3056 sub 44 cat. C in base alla rendita attribuita.
I contribuenti invocano l'esenzione per abitazione principale, riconoscendo, peraltro, che per il periodo d'imposta in contestazione, in relazione all'accertata inagibilità per l'incolpevole protrarsi degli interventi di ristrutturazione dei citati fabbricati, il trasferimento della residenza è potuto avvenire solo alla data del
16/10/2020, in coincidenza con la fine dei predetti lavori.
3. Ciò premesso, va anzitutto rilevato che, sebbene non sia revocabile in dubbio che la norma di riferimento prescriva due requisiti tra loro concorrenti e non alternativi — ossia la destinazione ad abitazione principale e la residenza anagrafica —, nella fattispecie concreta si impone di essere considerati e adeguatamente valorizzati i generali principi dell'affidamento e della forza maggiore, intesa quest'ultima quale evento oggettivo, straordinario e imprevedibile, tale da rendere impossibile l'adempimento.
In particolare, l'art. 10 della L. n. 212/00 (Statuto dei diritti del contribuente) rende esplicito anche nell'ambito della materia tributaria il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, che costituisce un elemento essenziale dello Stato di diritto, ne limita l'attività legislativa e amministrativa ed è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico.
Ciò posto, emerge pacificamente come, nella specie, ricorrano tutti i presupposti per il richiesto riconoscimento dell'agevolazione, atteso che l'immobile in questione costituisce “prima casa” e che i ricorrenti non abbiano contestualmente fruito, nell'anno di riferimento, di analogo beneficio con riguardo ad altri immobili precedentemente abitati.
Ora, dalla disamina della documentazione allegata ai ricorsi, appare parimenti pacifico, oltre che adeguatamente provato, che sull'immobile fossero in corso lavori di ristrutturazione e che il trasferimento della giovane coppia sia avvenuto immediatamente dopo il completamento degli stessi, nell'ottobre 2020.
Invero, a prescindere dalla natura e dall'entità dei lavori, nonché dalla loro eventuale riconducibilità alle discipline normative che prevedono ipotesi di esenzione, ciò che assume rilievo decisivo, nel caso di specie, è che il trasferimento del nucleo familiare non fosse, in concreto, oggettivamente possibile.
Tali specifici elementi danno oggettivo significato alle doglianze avanzate dai contribuenti, depotenziando gli elementi e considerazioni addotti dall'Amministrazione municipale.
4. Per le suesposte considerazioni, i ricorsi vanno quindi accolti.
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, li accoglie. Spese del giudizio compensate.