Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
La richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 dicp. Att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del pubblico ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del presidente del tribunale di fissazione delle udienze di comparizione. L'eventuale omissione della richiesta non determina pertanto l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2003, n. 12990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12990 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giorgio DI JORIO Presidente
dott. Pietro SIRENA Componente
dott. Alessandro CONZATTI "
dott. Nicola BOTTALICO "
dott. Giacomo FUMU "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da AN RO nato il [...] a [...], ET IO nato l'[...] a [...];
Avverso la sentenza dell'11/12/2001 della Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Alessandro Conzatti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Dr. IO Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
ET IO, AN RO, TA IO erano rinviati a giudizio per rispondere di tentata truffa (artt 110, 81, 56, 640, 61 n.7) in danno di GA MA IA (in Udine, il giorno 14.06.94) e di truffa consumata aggravata in danno della medesima (in BE, il 18.08.94).
Con sentenza 13.10.99 il OR di BE (giudice prorogato) dichiarava gli imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n.7 c.p., così qualificati i fatti contestati nei capi a) e b) dell'imputazione, e concesse le circostanze generiche equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena di un anno di reclusione e £.800.000 di multa. Li condannava inoltre in solido al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della GA, costituitasi parte civile, disponendo in suo favore una provvisionale immediatamente esecutiva di £.560.000.000, oltre le spese legali. Concedeva agli imputati la sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento della provvisionale entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, e il beneficio della non menzione a AN e TA. In motivazione, il OR respingeva la richiesta della parte civile relativa al versamento in proprio favore della fideiussione bancaria prestata da OR AN per la somma di £. 560.000.000, non ricorrendo le condizioni di cui all'art 323, 4 comma, c.p.p. (non trattandosi di cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile). Su appello degli imputati e della parte civile, con sentenza 11.12.01 la Corte di Appello di Brescia dichiarava non doversi procedere nei confronti di TA IO in ordine al reato ascrittogli perché estinto per morte dell'imputato. Confermava la sentenza impugnata nei confronti del ET e dell'AN, condannandoli alle spese della parte civile. Disponeva procedersi separatamente ai sensi degli artt 263, 2 comma, e 127 c.p.p. in ordine alla richiesta formulata dalla parte civile, vale a dire il versamento della fideiussione OR in favore della GA.
Ricorrono i difensori degli imputati, deducendo il primo (ET) la nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p., nonché ex art 178 lett.e), 179, 1 comma, c.p.p. per violazione degli artt 554 n.1, 555 lett.d) c.p.p. in relazione all'art. 160 d.a.c.p.p., e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza dibattimentale 28.10.98, con rinvio del giudizio ai sensi dell'art 623, 1 comma, lett. a) c.p.p.; il secondo (AN), la violazione degli artt 178, 179 1 e 2 comma, in relazione agli artt. 554, 555 c.p.p. (precedente formulazione) e 160 d.a.c.p.p.; il vizio di motivazione in relazione agli artt 192, 546, 1 comma, lett. e) c.p.p.; la violazione degli artt. 157, 160 c.p. (art. 606, 1 comma, lett. b) c.p.p.). La prima questione in ordine logico tra le censure proposte dai ricorrenti appare quella concernente la validità del decreto di citazione in primo grado (esaminata e respinta con ordinanza del pretore in data 28.10.98), di cui al 2^ motivo TI e il 1^ motivo AN. Si assume che nel decreto di citazione a giudizio 08.09.97 mancava la richiesta del P.M. di fissazione dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 132, 2 comma, d.a.c.p.p., e che tale omissione aveva determinato l'inesistenza e l'abnormità dell'atto e di quelli successivi, ovvero la sua nullità, per violazione dell'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale, ed anche del canone costituzionale del giudice naturale precostituito, in quanto la data di udienza sarebbe stata apposta non dal giudice, ma dal pubblico ministero stesso.
A parte la valenza ancipite della censura, che da un lato lamenta la violazione dei principi della giurisdizione, per aver agito il pubblico ministero, dall'altro delle norme che riservano al pubblico ministero il promovimento dell'azione penale, per essersi il giudice sostituito all'organo dell'accusa, osserva il Collegio che in via astratta la richiesta di cui si tratta, depositata in segreteria dal P.M. o dal G.I.P. ai sensi dell'art. 160 d.a.c.p.p., costituisce non già esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, il che avviene solo col decreto di citazione in giudizio, bensì un atto interno all'ufficio del richiedente, avente come unico scopo quello di sollecitare il potere ordinatorio del pretore dirigente e, ora, del presidente del tribunale, di fissazione delle udienze di comparizione. Ne discende la palese inconferenza tra l'istituto della fissazione dell'udienza di comparizione e l'argomento difensivo riferito all'efficacia del decreto di citazione, allorché l'atto sia stato depositato incompleto nelle indicazioni concernenti data e ora di udienza, la cui rilevanza si potrebbe cogliere in ordine al diverso tema dell'interruzione della prescrizione (sul quale: Cass. 8908/99 rv 214256, e, in senso contrario, Cass. 5494/00 rv 215393).
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno ritenuto che nessuna norma prevede la nullità denunciata dalle parti e riferita ad un'eventuale irregolarità nell'applicazione degli artt. 132, 2 comma, 160 d.a.c.p.p. (nullità comunque da eccepirsi nel termine decadenziale indicato dall'art.181, 2 comma, c.p.p.), ed è palese che non sono configurabili, al fine di superare i limiti all'impugnabilità tassativamente previsti dalla legge (art. 555, 2 comma, c.p.p. nel testo previgente alla novella 479/99), cause d'inesistenza o di abnormità di un provvedimento, il decreto di citazione, che abbia conseguito il suo scopo di dare ingresso al giudizio. Il motivo è pertanto manifestamente infondato.
La seconda censura comune ai ricorrenti attiene al punto della decisione dove il pretore ha ravvisato un unico il fatto-reato nella condotta contestata separatamente nei due capi dell'imputazione:
sostengono infatti i ricorrenti che si tratta non già di una qualificazione diversa del fallo, ma di un fatto diverso, che richiedeva pertanto la regressione del processo e la trasmissione degli atti al pubblico ministero (art. 521, 2 comma c.p.p.). Premesso che gli appellanti lamentavano la difficoltà, conseguente alla pretesa diversità del fatto, della difesa ad eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale del giudice, sulla quale il pretore non si era pronunciato (in realtà nella motivazione il pretore spiega che il procedimento, iniziato a Udine, venne trasferito a BE per ragioni di competenza) né sulla data e sul luogo del delitto, doglianze ripetute in sede di legittimità, osserva il Collegio che tali questioni non concernono la "novità" del fatto, anche se la presuppongono, almeno in ordine alla prima questione, perché altrimenti l'eccezione di incompetenza per territorio poteva essere sollevata unicamente negli atti preliminari del giudizio, in relazione al fatto di cui all'imputazione. Occorre altresì ribadire il principio che nel giudizio di legittimità occorre, ai fini della specificità dell'impugnazione, che il ricorrente assolva l'onere di confutare gli argomenti sui quali i giudici hanno fondato la decisione impugnata, non già muovendo dal risultato finale, ma dal criterio d'inferenza adottato: nella specie, la chiarezza dei termini della vicenda addebitata agli imputati.
Nei motivi di ricorso si sostiene la nullità della sentenza perché i giudici del merito avrebbero giudicato di un fatto sostanzialmente incompatibile con quello contestato, ma non si spiega su quale elemento, oggettivo o soggettivo del reato, si sarebbe verificato un tale travisamento da parte dei giudici, visto che la condotta, finalizzata al conseguimento di un ben precisato profitto (il conseguimento a danno della GA di un buono fruttifero di credito industriale del Banco di Napoli per l'importo di £. 500.000.000 e delle relative cedole di interessi) è stata ascritta ai prevenuti con le modalità (artifizi e raggiri) e le circostanze di tempo e di luogo indicate nell'imputazione originaria, mai modificate nel corso del processo.
Il motivo è, pertanto, generico, in violazione dell'art. 581 c.p.p. Con il secondo motivo del ricorso AN si rivisitano gli indizi di colpevolezza ritenuti in sentenza, circa la consapevolezza dell'imputato sulla inesistenza di garanzie di solvibilità del ET prospettate alla GA nelle trattative precontrattuali e della conseguente vacuità sostanziale del piano di rimborso, la consapevolezza dell'impossibilità oggettiva esistente al momento della cessione di raggiungere la finalità apparentemente perseguita dai prevenuti e prospettata alla parte lesa come motivo della cessione (acquisto di un'azienda in procedura concorsuale da parte della FE, di cui ET era socio e TA legale rappresentante), rispetto all'obbiettivo reale di destinare la somma a copertura di un "deficit" finanziario già in atto dal maggio del 1994; fatti dei quali si afferma che non sussiste prova che AN fosse a conoscenza. Si discute sulla percentuale degli interessi pattuiti per la cessione del buono, sui rapporti tra le sedi di Udine, di Trieste e di Bologna del Banco di Napoli, sul conferimento nel medesimo affare di un finanziamento di £. 250.000.000 da parte del fratello dell'AN, LO, sulla documentazione prodotta dalla difesa per dimostrare la solvibilità della società FE e dei soci ET e TA fino all'agosto del 1994. In sostanza, il ricorrente chiede a questa S.Corte un nuovo giudizio di merito, contrapponendo una diversa valutazione dei fatti (o meglio, di alcuni di essi, in quanto si trascura, tra l'altro, il ruolo di intermediario dell'AN, la sua funzione di direttore della filiale di Trieste e poi di Udine del Banco di Napoli, le pregresse consulenze rese dall'AN alla GA a Trieste e a Udine che resero possibile un rapporto fiduciario, divenuto utile nella presentazione dell'affare alla medesima da parte dell'imputato, l'immediata cessione a terzi del buono presso un diverso istituto di credito, il mancato adempimento, dopo le prime due rate, del piano di rientro, con il conseguente sequestro del buono e delle cedole non scadute) a quella fatta propria dai giudici, e si contesta l'adeguatezza al fatto delle argomentazioni della Corte territoriale, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Si tratta pertanto di censura sul fatto, non deducibile nel giudizio di legittimità (S.U. 24/99, rv 214794), alla quale si collega la censura sulla motivazione, sostenendo il ricorrente che, in mancanza di indicazione e valutazione dei concreti elementi probatori raccolti, difetterebbe la possibilità di individuare i criteri di valutazione adottati, come richiesto dall'art. 606, 1 comma, lett. e) c.p.p. Ma sotto tale profilo il motivo è generico, in quanto i singoli fatti, le prove logiche, le massime di esperienza sono valutati e collegati nella sentenza impugnata in modo da configurare un quadro organico, dal quale emerge il ruolo dell'AN e degli altri complici, né vengono indicati vizi manifesti nell'applicazione del metodo induttivo.
I ricorsi sono pertanto inammissibili fin dall'origine, non consentendo il corretto istaurarsi del rapporto processuale di impugnazione. Ne consegue che non può essere esaminato l'ultimo motivo di ricorso proposto da AN, estensibile al ET, con il quale si deduce l'avvenuta estinzione del reato per il decorso del termine prolungato di prescrizione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in solido e ciascuno della somma di euro seicento, equitativamente liquidata, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 MARZO 2003 .