Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2003, n. 12990
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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La richiesta del pubblico ministero di fissazione dell'udienza di comparizione, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 dicp. Att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del pubblico ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del presidente del tribunale di fissazione delle udienze di comparizione. L'eventuale omissione della richiesta non determina pertanto l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2003, n. 12990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12990
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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