Sentenza 29 aprile 2015
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - condanni la parte civile al rimborso delle spese sostenute nel grado dall'imputato, in assenza di esplicita richiesta di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2015, n. 28709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28709 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 29/04/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 1529
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 38278/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG IO N. IL 17/05/1944;
nei confronti di:
DI GA MO N. IL 10/09/1956;
avverso la sentenza n. 53/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del 17/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. IZZO G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al pagamento delle spese ex art. 541 c.p.p., comma 2. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 07/06/2013, il Giudice di pace di Oria ha assolto Di TA IM dai reati ascrittigli commessi in danno di IA NZ. Investito dell'appello della parte civile IA NZ, il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 17/04/2014,. ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato la parte civile al pagamento delle spese sostenute nel grado dall'imputato, liquidate in complessivi Euro 645.
Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione IA NZ, attraverso il difensore e procuratore speciale avv. SANASI A., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, - erronea applicazione delle legge penale e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha condannato la parte civile soccombente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'imputato pur in totale assenza di richiesta in tal senso dell'imputato stesso.
Il ricorrente, pertanto, chiede la cassazione dell'impugnata sentenza relativamente alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali in favore dell'imputato, nonché la condanna dell'imputato alla rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Il ricorso è solo in parte fondato.
In premessa, rileva il Collegio che, come si evince dal verbale dell'udienza del 17/04/2014 dinanzi al Tribunale di Brindisi, l'imputato non ha formulato alcuna richiesta di rifusione delle spese sostenute nel grado. In assenza di siffatta richiesta, la statuizione del giudice di appello è illegittima: muovendo da una lettura unitaria dell'art. 541 c.p.p., comma 2 e dell'art. 592 c.p.p., comma 4, questa Corte ha correlato la condanna della parte civile appellante e soccombente al pagamento delle spese sostenute dall'imputato alla "esplicita richiesta di rifusione delle spese sostenute" da parte dell'imputato stesso (Sez. 2^, n. 20485, del 11/02/2011 - dep. 24/05/2011, Previti). Ne consegue, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese dall'imputato. Il ricorso deve essere, invece, rigettato, con riguardo alla richiesta di rifusione in favore della parte civile delle spese sostenute nel giudizio di cassazione, non avendo l'imputato dato causa alla statuizione oggetto di annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna della parte civile al rimborso delle spese sostenute dall'imputato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2015