Sentenza 6 luglio 2002
Massime • 1
In materia di procedimento civile, la presupposta ed implicita sussistenza della capacità del conferente il mandato alle liti non può ritenersi minimamente scalfita dall'accertamento in corso di causa della sua invalidità al 100 per cento e della sua impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane di vita, stante la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale (quest'ultima integrante la mancanza o comunque la grave menomazione delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio, il cui accertamento neanche minimamente si pone in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno "status").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2002, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente Rep.
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- ricorrente -
contro
CA OS
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 02059/99
del 08.04/27.05.1999, R.G. n. 43273/97, notificata il 29 luglio 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23
gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Francesco
Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il
Tribunale di Napoli, in riforma della sentenza del RE del luogo del 05 febbraio 1997, accoglieva la domanda proposta da OS
ZI diretta al riconoscimento da parte del Ministero
dell'Interno di prestazione assistenziale, e condannava il Ministero
all'erogazione in favore del ZI dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza 1^ gennaio 1995 con accessori di legge.
Osservava il Tribunale: il ZI era afflitto, come ampiamente illustrato dalla relazione di consulenza, da "sindrome ossessivo compulsiva" che comportava una incidenza invalidante del
100% per i gravi disturbi della personalità e gli aspetti anomali della stessa cui conseguiva una grave compromissione delle relazioni sociali, personali e lavorative;
doveva ritenersi sussistente anche il requisito socio-economico della incollocazione al lavoro, in ragione della palese situazione di pericolo per la salute o l'incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti, il tutto confortato dalle conformi dichiarazioni dello stesso appellante e dallo stato di attuale incollocazione;
analogamente, doveva ritenersi sussistente il requisito reddituale,
ciò risultando dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno articolando nove motivi di censura.
Il ZI non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i detti motivi di ricorso il Ministero oppone, in via principale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13
della legge n. 118 del 1971 e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in via subordinata, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 25 della legge n. 118 del 1971 e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in via subordinata e alternativa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, sempre subordinatamente e in via alternativa violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.,
nullità del procedimento e relativo vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Deduce, in particolare, il Ministero che: non sussisteva il requisito sanitario, affermato dal giudice di appello in riferimento generico ed acritico all'unica patologia, di natura psichica,
comportante nelle forme più gravi invalidità dal 71 all'80%,
rilevata dal c.t.u. di primo grado, sulla base della quale, peraltro,
il RE aveva rigettato la domanda;
non sussisteva il requisito della incollocazione, fondato dal giudice di appello su argomentazioni di carattere presuntivo, e pretermettendo ogni valutazione e/o argomentazione sulle residue capacità lavorative;
era nullo o inesistente il rapporto processuale e nulla o inesistente la stessa procura ove da ritenersi l'assistito effettivamente affetto da incapacità assoluta;
lo status sulla capacità di intendere e di volere avrebbe dovuto costituire pregiudiziale accertamento in altra sede, non accertabile incidenter tantum nel presente giudizio.
I motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione fra essi, sono infondati.
Circa il requisito sanitario, la sentenza del Tribunale, con riferimento e in conformità alle conclusioni della medesima consulenza espletata in primo grado, ha analiticamente illustrato e ampiamente sostenuto con discussioni medico-legali, l'iter logico percorso dal giudice di appello per il conseguimento della decisione difforme da quella di primo grado. Ha precisato, cioè, che il
ZI era afflitto da "sindrome ossessivo compulsiva", patologia di natura psichica, caratterizzata piuttosto da rigidità e non da adattabilità all'ambiente, importante una grave compromissione delle relazioni sociali, personali e lavorative, che, nella specie, per la sua gravità, comportava una incidenza invalidante del 100% per i gravi disturbi della personalità e gli aspetti anomali della personalità.
Da parte del Ministero si contrappongono argomentazioni piuttosto generiche e per ciò anche superflue (le tabelle allegate al d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità prendono in considerazione "le sole nevrosi fobiche-ossessive"), in quanto, nel caso di specie, trattasi proprio di una patologia di natura fobico-
ossessiva, per la quale è prevista, secondo lo stesso ricorrente,
una invalidità (dal 71% all'80%), ritenuta di notevole gravità -
tant'è che il Tribunale parla del 100% - da superare la soglia del
74%, necessaria per la concessione dell'assegno di invalidità.
Quanto ai requisiti socio-economici della incollocazione al lavoro e della redditualità sufficiente, analogamente il giudice di appello ne riscontra la sussistenza con riferimenti, principali e assorbenti, alla natura e alla gravità della patologia riscontrata confortata, o comunque logicamente non contraddetta, anche dagli elementi di prova presuntiva desumibile dall'autocertificazione agli atti. Così, si argomenta sulla oggettiva gravità dello stato psichico del soggetto, i cui gravi disturbi della personalità e il conseguente pregiudizio nelle relazioni interpersonali e lavorative,
impediscono, sostanzialmente qualsiasi approccio al mondo lavorativo,
e, contemporaneamente costituiscono una stato di pericolo per lo stesso assistito e per i compagni di lavoro. Tutto quanto, nella specie, non è neanche censurato, essendosi fatto riferimento alla mera ipotesi della iscrizione al collocamento obbligatorio, o quanto meno alla domanda di iscrizione, che, per giurisprudenza costante,
non costituisce il necessario ed esaustivo passaggio fattuale (vedi assistiti di oltre 55 anni, assistiti costituenti pericolo per se e per i compagni di lavoro, etc.) per la prova del requisito della incollocazione, che per detti casi piò essere fornita anche con presunzioni semplici. Nè appare di una, sia pur minima, rilevanza la deduzione circa la mancata motivazione nella sentenza impugnata su un eventuale possibile impiego delle residue capacità lavorative,
atteso che il giudice di appello, nella sua completa motivazione, ha anche escluso, nel caso di specie, la sussistenza di esse, avendo mutuato dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio l'accertamento di una invalidità permanente del 100%, e finanche gli estremi del diritto alla indennità di accompagnamento per la impossibilità dell'assistito di attendere alle ordinarie occupazioni della vita quotidiana.
Quanto al rilievo circa la eventualità della sussistenza, a causa della totale incapacità lavorativa per effetto della natura della malattia accertata, della contemporanea incapacità di intendere e di volere, con conseguente nullità della procura e dell'intero procedimento per nullità del mandato, non può
rilevarsi, allo stato, l'assoluta genericità della censura. In
realtà, la presupposta e implicita sussistenza della capacità
dell'assistito, nello specifico all'atto del mandato alle liti, non può ritenersi minimamente scalfita dell'accertamento in corso di causa della invalidità del 100%, e, se si vuole, della impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane della vita,
attesa la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale, quest'ultima comunque integrante la mancanza, o comunque la grave menomazione, delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio;
sicché,
fra l'altro, l'accertamento dell'una non. si pone neanche minimamente in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno status.
Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione per mancanza di attività difensiva dell'intimato, non costituito.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2002