Sentenza 3 aprile 2003
Massime • 1
La facoltà di trarre profitto dalla invenzione industriale, spettante, a titolo di esclusiva, al titolare del brevetto, non si esaurisce nella vendita al mercato del prodotto brevettato, ma comprende qualsiasi tipo di sfruttamento del bene capace di arrecare utilità. Costituisce pertanto violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commerciale, prodromica alla vendita del prodotto, svolta nel territorio dello Stato dal terzo senza il consenso del titolare del diritto di brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5112 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EFFECHEM SRL in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso l'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERMINIO PARINI, ALESSANDRA MUGNOZ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AKTIEBOLAGET HASSLE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso l'avvocato PIERO D'AMELIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO FLORIDIA, giusta procura speciale per Notaio Anne Marie Bonde, di Stoccolma, rep. n. 1156 del 6.10.2000;
- controricorrente -
contro
UFFICIO ITALIANO BREVETTI MARCHI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1903/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato PAFUNDI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società svedese Aktiebolaget Hassle 8 d'ora in avanti AH, titolare del brevetto europeo n. 5129 depositato il 3 aprile 1979, designante l'Italia avente ad oggetto l'omeoprazolo, principio attivo usato in medicina, chiedeva al Presidente del Tribunale di Milano la descrizione a carico delle srl Chemofin ed Effechem le quali commerciavano abusivamente lo stesso prodotto. Autorizzate, eseguite e notificate le descrizioni la società ricorrente AH conveniva le predette società innanzi al medesimo Tribunale chiedendo che venisse accertata la contraffazione da esse compiuta a suo danno. Chiedeva anche venissero date le consuete inibitorie con condanna delle convenute al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Resisteva la sola Effechem, mentre restava contumace la Chemofin. Il Tribunale accoglieva le domande di AH. La corte di merito respingeva l'appello di Effechem.
Il secondo giudice accertava che le due convenute nella azione di contraffazione, ma per ciò che rileva in questa sede la EFFechem, avevano intrattenuto rapporti aventi ad oggetto la vendita di partite di omeoprazolo di produzione non europea a favore di soggetti residenti all'estero. In sostanza, secondo la sentenza impugnata, si era trattato di attività di intermediazione commerciale svolta in Italia, in relazione a paesi sia origine che di vendita del prodotto, nei quali AH non vanta alcuna privativa. Riteneva dunque che tale attività di intermediazione effettuata in Italia, paese nel quale invece la AH vanta le esclusive in questione, fosse illecita ai sensi degli artt. 1 ed 1 bis della legge sulla invenzioni.
Ricorre per cassazione Effechem con un motivo. Resiste con controricorso A.H. Effechem ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo Effechem lamenta la violazione degli artt. 1 ed 1 bis rd n. 1127 del 1939 e 2584 cc. Rammenta anzitutto il principio di territorialità del brevetto e quindi rileva che nella vicenda non è emersa un sua violazione giacché il prodotto omeoprazolo non è mai stato fabbricato ne' venduto in Italia. Ciò anche sulla base del rilievo che la legge tutela la pretesa esclusiva del titolare del brevetto di attuare e di trarre profitto dalla invenzione, mentre la attività di intermediazione in questione non rappresenta attuazione della invenzione ne' trae da essa un profitto. La attività stessa peraltro sarebbe stata meramente prodromica alla vera e propria intermediazione, ed il rilievo fatto dal giudice del merito relativo alla presenza in Italia di una sua stabile organizzazione non avrebbe alcuna utilità giacché la organizzazione stessa non sarebbe finalizzata alla attività considerata in violazione del brevetto.
2. Osserva il collegio che è preliminare la individuazione del quesito posto alla Corte. Infatti il motivo in parte espone una ricostruzione della vicenda che presuppone una interpretazione arbitraria della sentenza impugnata, e dunque cagiona equivoci circa la materia sulla quale la corte di legittimità deve decidere. La Corte d'appello infatti ha rilevato, come si è detto, la presenza Italia di una stabile organizzazione di impresa della Effechem. Con ciò essa ha inteso chiarire che siccome la attività di intermediazione di cui si tratta viene pacificamente ascritta ad Effechem occorre anzitutto stabilire al fine del rispetto del principio di territorialità della tutela brevettale, poiché il tema in discussione era per l'appunto la legittimità di tale intermediazione, se poteva considerarsi provato che l'attività stessa era avvenuta nei confini nazionali.
Cosi chiarito il percorso logico della sentenza in esame va detto che non viene in rilievo la vigenza del principio di territorialità della tutela brevettale, ma invece, essendo ben presente nella argomentazione della corte di merito che i diritti di esclusiva vanno tutelati entro un preciso ambito territoriale, il solo esame della liceità della intermediazione suddetta.
Tale ratio della decisione esaminata esclude peraltro ogni utilità della notazione effettuata dalla Effechem, la quale afferma che la organizzazione di cui si tratta non venne costituita allo scopo di dare luogo alla intermediazione controversa. Rileva infatti la circostanza che Effechem possiede una organizzazione di produzione operante stabilmente in Italia e che la intermediazione della commercializzazione dell'omeoprazolo è avvenuta, secondo la ricostruzione del giudice del merito, mediante tale organizzazione.
1.2. Ritiene pertanto il collegio che la conclusione per la quale siffatta attività rientra nel novero di quelle che strutturano l'esclusiva del titolare del brevetto non meriti censure. È noto che l'art. 2584 cc distingue "l'attuazione" della invenzione dalla sua "disposizione", e che l'art. 1 della legge invenzioni a sua volta individua le facoltà esclusive del titolare del brevetto con le espressioni di "attuare l'invenzione" e "trame profitto". Erroneamente la ricorrente tenta di limitare il significato che da tali espressioni, assai ampie, può trarsi, in due specifiche ipotesi che distinguono la produzione del bene frutto della invenzione, dalla vendita del prodotto stesso al mercato. Cosicché, come si è detto, essendo pacifico che l'omeoprazolo non venne prodotto ne' venduto in Italia, a suo dire non vi sarebbe illecito brevettuale.
Infatti come la dottrina ha sempre rammentato l'espressione "trarre profitto" contenuta nella legge speciale chiarisce quella di attuare l'invenzione, contenuta nel codice civile. Attua l'invenzione dunque quegli che realizza l'utilità industriale che è il presupposto dell'invenzione stessa. Il profitto cui la legge allude non è solo quello che consegue, (se pure consegue), alla vendita al mercato del prodotto ma qualunque utilità si possa trarre dalla invenzione brevettata. E che la espressioni suddette proprio per la loro ampiezza al limite del generico fossero finalizzate a proteggere il titolare del brevetto da qualunque tipo di sfruttamento è affermato dalla risalente giurisprudenza della cassazione che senza distinguere in modo netto il significato dell'una o dell'altra, ritiene che esse prevedano appunto qualunque attività, anche oltre il commercio, diretta a trarre profitto, (cass. nn. 5283 del '79 e 541 del '76). L'erroneita' della interpretazione schematica e riduttiva che la ricorrente propugna la quale come si e' detto, intende l'attuazione come sinonimo di produzione, ed il trarre profitto come conseguente alla vendita del prodotto è smentita anche dalla norma dell'art. 1 bis della legge invenzioni, che essa a torto invoca a suo sostegno, la quale chiarisce che "in particolare il brevetto conferisce al titolare i............diritti esclusivi ............. di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare a tali fini il prodotto............".
È osservazione esegetica comune che il collegio condivide che dall'uso della locuzione "in particolare" si deve trarre la natura esemplificativa della elencazione appena citata. Soprattutto è agevole notare che la duplice previsione della messa in commercio e della vendita impone di distinguere appunto la vendita (del prodotto) da altre attività dirette a metterlo in commercio. E che tale notazione esegetica sia esatta si trae anche dalla storia della norma, che è direttamente derivata dall'art 28 lettera a TRIPS, di cui riproduce la traduzione in italiano la quale, come è noto, intende proibire al soggetto che non è titolare di privativa di compiere qualunque attività commerciale, avente ad oggetto il prodotto frutto della invenzione, dalla quale sì possa trarre un utilità, economica o industriale. Pertanto lede il diritto del titolare del brevetto anche quella attività precedente la vendita, prodromica alla stessa, svolta dal terzo, ancorché la vendita successiva poi non abbia luogo. Conclusione questa che toglie rilievo alla sofisticata distinzione che la ricorrente ancora sostiene a proposito della sua attività, cui nega la natura di intermediazione per assegnarle quella preparatoria della intermediazione vera e propria.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 200,00, oltre ad euro 10000,00 per onorari ed altresì oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2003