Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5112
CASS
Sentenza 3 aprile 2003

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La facoltà di trarre profitto dalla invenzione industriale, spettante, a titolo di esclusiva, al titolare del brevetto, non si esaurisce nella vendita al mercato del prodotto brevettato, ma comprende qualsiasi tipo di sfruttamento del bene capace di arrecare utilità. Costituisce pertanto violazione della privativa anche l'attività di intermediazione commerciale, prodromica alla vendita del prodotto, svolta nel territorio dello Stato dal terzo senza il consenso del titolare del diritto di brevetto, a nulla rilevando che la vendita successiva non abbia luogo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2003, n. 5112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5112
    Data del deposito : 3 aprile 2003

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