Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37274
CASS
Sentenza 11 giugno 2008

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In materia edilizia, ove il giudice rilevi che un'autorizzazione amministrativa risulta contrastante con previsioni di legge o di piano, al fine di ritenere configurabile il reato di lottizzazione abusiva non deve procedere alla disapplicazione del provvedimento amministrativo ma accertare l'abusività della lottizzazione prescindendo da qualsiasi giudizio sulla legittimità del provvedimento.

È configurabile il reato di lottizzazione abusiva nel caso in cui manchi la preventiva valutazione paesaggistica regionale del piano di lottizzazione riguardante zone di territorio non soggette a vincolo paesistico, in quanto tale valutazione rappresenta un intervento consultivo di carattere generale e programmatorio sulla compatibilità ambientale dello strumento urbanistico attuativo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente precisato che i due atti possono fondersi in un unico provvedimento "complesso", ma è necessario che quest'ultimo contenga ambedue le distinte valutazioni, proprie dell'attività consultiva e di quella autorizzatoria).

In materia edilizia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica introdotto dall'art. 1, comma trentasettesimo, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 non esplica effetto estintivo del reato di lottizzazione abusiva né è incompatibile con la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, prima prevista dall'art. 19 L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi sostituito dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Commentari2

  • 1Dalla Corte Edu, chiarimenti sull'istituto della confisca
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 luglio 2018

    La Corte europea dei diritti dell'uomo (da ora in poi: CEDU o Corte EDU), Grande Camera, interviene con il provvedimento G.i.e.m. s.r.l. e altri v. Italia sul tema della confisca affrontando detta tematica sotto molteplici aspetti. Vediamo, in estrema sintesi, quali. Prima di tutto, la CEDU evidenzia che la confisca disposta con condanna non rappresenta l'unica misura ablatoria possibile atteso che detto criterio, come rilevato in questa stessa pronuncia, è solo uno tra quelli “da prendere in considerazione (vedere Saliba c. Malta (dec.), 4251 / 02, 23 novembre 2004, Sud Fondi Srl e a. (…), M. v. Germany (…) e Berland c. Francia, 42875/10, § 42, 3 settembre 2015), senza che sia …

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  • 2Decisioni CEDU vs. Governo italiano 2013
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37274
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37274
Data del deposito : 11 giugno 2008

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