Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
La nozione di "territorio coperto da bosco" ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 146, comma 1 lett g) del D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, comprende sia il bosco naturale che quello artificiale, atteso che l'eventuale attività di esproprio di terreni ed inserimento di piantagioni boschive non incide sulla natura del suolo quale territorio coperto da bosco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 26601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26601 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/05/2002
1. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 1142
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 34656/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.G. presso Corte di Appello di Bari
Ministero dell'Ambiente, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
parte civile avverso la sentenza Corte di Appello di Bari emessa il 22/01/2001 nel procedimento penale pendente nei confronti di AR EN, nato il [...] a [...].
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. EN Gerace che ha concluso per Annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati con le conseguenti statuizioni. Rigettarsi il ricorso della parte civile.
Udito per la parte civile, l'Avv. Maurizio Greco, Avvocatura di Stato.
Udito il difensore Avv. Giovanni Aricò, di fiducia per AR EN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 22/01/2001,in parziale riforma della sentenza del Pretore di Bari, Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti, in data 01/06/98, appellata, tra gli altri, da AR EN - imputato dei reati di cui agli artt. 1 lett. g, 1 ter, 1 sexies L. 431/85; 20 lett. c) L. 47/85; 1, comma 2^ lett. d), e segg. L.R. 11/05/90 n. 30; 21 - 27 L.R. 56/80 (capo a) e b) della rubrica); 18 e 20 lett. c) L. 28/02/85 n. 47; 1 lett. g), 1 ter, 1 sexies L. 431/85; 1, comma 2^ lett. d) L.R. n. 30/90; 21 - 27 L.R. 56/80 (capo c)); 20 lett. a) L. 47/85 e succ. modifiche (capo d)); 734 cp, lett. e) - condannato alla pena di mesi 9 di arresto e lire 30.000.000 di ammenda, confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate. Demolizione delle opere;
remissione in pristino delle opere;
remissione in pristino dei luoghi. Pena sospesa -
assolveva il AR dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste. Revocava il provvedimento di confisca;
l'ordine di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi. Ordinava il dissequestro dei terreni e delle opere e la restituzione agli aventi diritto.
Avverso la citata sentenza, proponevano ricorso per Cassazione il PG della Corte di Appello di Bari ed il Ministero dell'Ambiente, tramite l'avvocatura distrettuale dello Stato. In particolare, il PG deduceva mancanza di motivazione, illogicità manifesta della stessa ed erronea applicazione di legge.
In primo luogo, la Corte Territoriale non aveva congruamente motivato o, comunque, era contraddittoria in ordine alla ritenuta non applicabilità nella fattispecie in esame del DM 01/08/95. In secondo luogo, vi era stata erronea applicazione di legge, art. 1 L. 431/85, laddove aveva ritenuto che la zona in questione non fosse gravata da vincolo paesaggistico sia all'epoca dell'approvazione della prima lottizzazione, sia all'epoca dell'approvazione della variante dell'originarlo piano di lottizzazione. Ancora, vi era stata ulteriore violazione di legge laddove nella sentenza impugnata era stato escluso che l'intervento edificatorio del AR interessasse un "territorio coperto da foreste e boschi". Vi era stata altresì grave violazione di legge anche nell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui non sussisteva alcun vincolo di inedificabilità ne' ai sensi dell'art. 1 L. 431/85, ormai abrogato, nè ai sensi dell'art. 146 TU 27/12/1999 n. 490, che ha sostituito il predetto art. 1 L. 431/85. A sua volta, il Ministero dell'Ambiente, parte civile, sostanzialmente, mediante ampie ed articolate argomentazioni svolte nei primi sei motivi di gravame, contestava la sentenza impugnata per manifesta illogicità ed erronea applicazione di legge, riproponendo ed ampliando le censure già svolte nel ricorso del PG della Corte di Appello di Bari. Con l'ultimo motivo (il 7^), la parte civile eccepiva inosservanza di norme processuali, laddove la Corte Territoriale aveva escluso che i capi e i punti della sentenza di 1^ grado, concernenti la violazione delle lett. c) ed a) della L. 47/85, fossero coperti da giudicato. I citati punti e capi della sentenza di 1^ grado, non erano stati impugnati esplicitamente dal AR, per cui gli stessi ormai erano coperti da giudicato per quanto attiene all'affermata penale responsabilità dell'imputato. Tanto dedotto, il PG della Corte di Appello di Bari ed il Ministero dell'Ambiente chiedevano: 1) l'annullamento della sentenza impugnata;
2) la declaratoria di estinzione di tutti i reati contestati al AR per prescrizione maturata nelle more del procedimento;
3) la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. La parte civile chiedeva anche la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni subiti dal Ministero dell'Ambiente, da liquidarsi in separata sede.
Il AR, a sua volta, con memoria depositata il 10/05/02, contestava le censure svolte dai ricorrenti nei loro ricorsi, di cui chiedeva il rigetto.
Il P. G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 17/05/02, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, perché estinti per prescrizione i reati contestati al AR, con le conseguenti statuizioni di legge, nonché il rigetto del ricorso della parte civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del PG della Corte di Appello di Bari è fondato per quanto di ragione.
In via preliminare ed ai fini di una completa intelligibilità della fattispecie in esame è opportuno riassumere i termini fattuali della vicenda de qua.
Nell'anno 1982 veniva presentato al Comune di Cassano delle Murge un piano di lottizzazione suddiviso in due parti, avente per oggetto un'area classificata dal Programma di Fabbricazione vigente all'epoca dei fatti come zona "CA - turistico residenziale". Il piano di lottizzazione era suddiviso in due parti;
venne adottato il 15/07/1983 ed approvato il 31/10/1984.
In data 01/03/1985 i proprietari interessati alla prima parte della lottizzazione, stipulavano la convenzione con il Comune di Cassano delle Murge con conseguente attività di edificazione nell'area in questione.
Successivamente, venivano avviate le procedure per la realizzazione della seconda fase del piano di lottizzazione, avente per oggetto un'area di proprietà in parte delle sorelle GE, in parte di AR EN. Questi, in data 16/06/93, stipulava la convenzione con il Comune di Cassano delle Murge, sempre in attuazione del piano di lottizzazione approvato nel 1984.
Poiché le sorelle GE (proprietarie di una parte dell'area in questione) non avevano partecipato alla convenzione stipulata dal AR, questi presentò, in data 06/10/93, una variante al piano di lottizzazione già approvato, al fine di essere autorizzato ad effettuare una redistribuzione dei lotti edificatori e delle aree destinate ad attrezzature di uso pubblico. La variante richiesta dal AR veniva approvata dal Comune di Cassano delle Murge in data 30/05/1994, con conseguente stipulazione in data 10/08/1994, da parte del AR, della convenzione con il predetto Comune. Successivamente il AR iniziava la costruzione di 17 manufatti a seguito di rilascio della relativa concessione edilizia da parte del Comune di Cassano delle Murge. L'area in questione era interessata da colture arboree (mandorli ed oliveti), confinava da un lato con la prima lottizzazione, già completata e denominata "Parco Lavecchia", da un lato con la foresta di AN, da un lato con altre ville già costruite e da ultimo con la strada provinciale Cassano - AN.
Tanto premesso in fatto, va affermato in diritto che la sentenza della Corte di Appello di Bari presenta errori di diritto e vizi logici che ne impongono l'annullamento. In primo luogo va affermato che, ex art. 1 L. 431/1985, nella zona in questione gravava il vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29/06/1939 n. 1497, poiché la foresta di AN costituiva territorio coperto da foreste e boschi. La foresta di AN già rientrava nell'ambito delle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e come punti di vista o di belvedere di quelle bellezze, di cui all'art. 1 n. 4 L.29/06/39 n. 1497. Con l'art. 1, lett. g), L. 431/85 (che ha integrato l'art. 82 DPR 24/07/97 n. 616) è stata indicata con precisione la natura della zona sottoposta a vincolo paesistico, ossia i territori coperti da foreste e da boschi. Orbene la foresta di AN costituisce un territorio coperto da foreste e da boschi. La distinzione operata dalla Corte Territoriale tra bosco artificiale e bosco naturale non trova alcun riscontro nella normativa disciplinante la materia in esame. Il fatto che la foresta di AN sia stata individuata e determinata nel 1926 mediante attività di esproprio di terreni ed inserimento di piantagioni boschive, non incide sulla natura del suolo, che resta territorio coperto da foreste e boschi. Parimenti, la predetta circostanza relativa all'origine della foresta di AN, non determinava uno status minore rispetto alle altre zone coperte da foreste e boschi. La foresta di AN costituisce una bellezza naturale, che gode per intero della tutela prevista per i boschi e le foreste. Ugualmente è errata in diritto l'affermazione della Corte Territoriale, secondo cui la foresta di AN, per la sua peculiare conformazione e per l'assetto territoriale in cui è inserita, non presenta alcuna attitudine all'ampliamento. Trattasi di valutazione di fatto che non trova alcun supporto in preciso ed oggettivo dato normativo. Una volta accertata ed affermata la natura di territorio coperto da boschi e foreste, la valutazione relativa all'attitudine/o meno della foresta di AN ad un progressivo ampliamento spetta in via generale al competente Organo Amministrativo, secondo la normativa relativa alla tutela delle bellezze naturali. Parimenti è errata l'affermazione della Corte Territoriale, secondo cui l'art. 1 L. 431/85 è stato abrogato dall'art. 166 D.Lvo 490/99, con conseguente esclusione/o esonero del vincolo paesaggistico nella zona in questione. L'art. 1 L. 431/85 è stato riformulato, nei suoi elementi costitutivi fondamentali nell'art. 146 D.Lvo 490/99, che ha riprodotto, sostanzialmente, quanto ai casi di esclusione/o esonero delle aree dal vincolo paesaggistico la precedente normativa di cui all'art. 1 L. 431/85 (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent n. 1551 29/05/2000 (cc 10/04/2000) ricorrente Cice).
Ancora, è errata l'affermazione della Corte pugliese secondo cui la variante all'originario piano di lottizzazione presentata dal AR nel 1993 e approvata il 30/05/94, non costituiva una modifica essenziale del piano di lottizzazione approvato nel 1984. La citata variante prevedeva numerose e rilevanti modifiche, quali: a) la riduzione della superficie totale interessata dalle costruzioni;
b) una diversa dislocazione degli edifici;
c) una diversa distribuzione e suddivisione dei lotti;
d) una viabilità interna completamente trasformata;
e) rettifiche alla viabilità principale;
f) una diversa distribuzione delle aree destinate ad attrezzature private di uso pubblico, che erano state ridotte a 660 metri cubi, rispetto agli originari 1536 metri cubi. Trattavasi di modifiche essenziali che innovavano profondamente rispetto all'originario piano di lottizzazione. La citata variante costituiva, pertanto, un nuovo piano di lottizzazione, che andava approvato e valutato secondo la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'approvazione della cosiddetta variante (Agosto 1994). Le argomentazioni svolte dalla Corte Territoriale sul punto in esame al fine di sostenere la natura di semplice variante al piano di lottizzazione originario sono errate sia in diritto che sotto il profilo logico. Invero, la circostanza asserita dalla Corte Territoriale secondo cui con la variante in esame sussistevano i medesimi parametri volumetrici, le medesime destinazioni d'uso, i medesimi parametri edilizi e la medesima perimetrazione dell'area lottizzata - a prescindere dal fatto che non viene indicata la fonte probatoria su cui si fondavano tali assunzioni - costituisce affermazione generica in relazione al contesto fattuale e comunque non determinante ai fini del tema in esame. Invero, l'asserita continuità dei parametri sopra citati, non esclude che la molteplicità e l'entità delle modifiche introdotte con la variante predetta (come elencate sopra) determinassero una trasformazione sostanziale dell'assetto territoriale della zona in questione. Siffatta conclusione viene avvalorata e confermata anche dalla circostanza relativa al notevole lasso di tempo intercorso dall'approvazione dell'originario piano di lottizzazione (circa 10 anni) ed alle conseguenti modifiche intervenute sia nella normativa Statale e Regionale disciplinante la materia in esame, sia negli strumenti urbanistici succedutisi nel tempo. La variante approvata in data 30/05/94 dal Comune di Cassano delle Murge costituiva, pertanto, una nuova lottizzazione. Consegue che, ai fini della legittimità della nuova lottizzazione, occorre far riferimento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici in vigore alla data del 30/05/94.
In primo luogo, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico relativo alla foresta di AN, era necessario acquisire il parere favorevole del C.U.R. (Comitato Urbanistico Regionale), ex artt. 21 - 27 L.R. 56/80 e 2, 2^ comma, L.R. 30/90, come modificato dalla legge regionale 14/93. Va affermato, altresì, che nella zona in questione sussisteva il vincolo di inedificabilità ad una distanza inferiore a mt. 100 dal limite del Bosco, così come previsto dall'art. 1 lett. d) L.R. 11/05/90 n. 30 e dal 2^ comma dell'art. 2 citata L.R. n. 30/90, come modificato dalla L.R. 14/93. All'uopo va precisato che nella materia in esame si sono succeduti numerosi interventi legislativi regionali e ossia L.R. n. 56/80; L.R. n. 30/90, L.r: n. 2/91; L.R. n. 8/91; L.R. n. 2/92; L.R. n. 7/92;
L.R. n. 17/92; L.R. n. 2/93; L.R. 14/93).
La citata normativa Regionale ha disciplinato in modo articolato la materia, a seconda della zona, dei vincoli sussistenti, degli strumenti urbanistici in vigore e da adottare (Piani particolareggiati, Piani di lottizzazione, Piani paesistici, Piano planimetrico di attuazione - PPA - Piano urbanistico territorio tematico - PUTT). Tanto premesso, una volta ritenuto che la variante presentata dal AR nel 1993 ed approvata dal Comune di Cassano delle Murge in data 30/05/94, costituisce nuovo piano di lottizzazione;
diviene determinante individuare la disciplina normativa - Statale e Regionale - e gli strumenti urbanistici vigenti alla data del 1994 citata. Consegue che tutte la argomentazioni svolte nella sentenza impugnata e relative alla individuazione delle leggi statali e regionali e dei vari strumenti urbanistici succedutisi nel tempo in relazione all'approvazione dell'originario piano di lottizzazione in data 31/10/84, perdono di rilevanza e pertinenza giuridica, poiché riguardano un piano di lottizzazione diverso e distinto da quello approvato il 30/05/94. Parimenti è errata l'affermazione della Corte Pugliese, secondo cui l'intervento edificatorio effettuato dal AR, poiché ricadeva su una zona già ampiamente urbanizzata, comunque, non determinava una modifica sostanziale dei parametri paesistici dell'area. Il piano di lottizzazione presentato dal AR e approvato il 30/05/94, prevedeva la realizzazione di 17 manufatti.
Trattavasi di rilevante intervento edificatorio, che comportava necessariamente una modifica sostanziale dell'assetto territoriale dell'area in questione rendendo edificabile una zona gravata dal vincolo paesistico attinente alla foresta di AN (costituente territorio coperto da foreste e boschi). Le opere in esame determinavano la trasformazione urbanistica del territorio (art. 18 L. 47/85), per cui era necessario acquisire il parere del competente organo amministrativo (CUR) ai fini della valutazione della compatibilità del piano di lottizzazione con il citato vincolo paesistico (artt. 1 sexies L. 431/85; 163 D.Lvo 490/99). Le argomentazioni finora svolte sono determinanti ai fini della declaratoria di annullamento della sentenza impugnata senza necessità di ulteriore e analitico esame di tutte le deduzioni poste a base della sentenza della Corte di Appello con la quale si assolveva il AR da tutti i reati ascrittigli perché il fatto non sussiste. È evidente, infatti, che - essendo stata esclusa la legittimità del piano di lottizzazione approvato dal Comune di Cassano delle Murge il 30/05/94, posto a base sia della convenzione stipulata il 10/08/94, sia delle concessioni edilizie rilasciate il 27/12/94, con le quali iniziava l'intervento edificatorio diretto alla realizzazione di 17 manufatti - va nuovamente esaminata la posizione del AR in ordine a tutte le imputazioni contestategli. Al riguardo va rilevato che, allo stato degli atti, non sono stati acquisiti elementi esaustivi per la declaratoria di estinzione dei reati in esame per prescrizione.
Per quanto attiene al reato di lottizzazione abusiva (artt. 18 - 20 lett. c) L. 47/85), va precisato che trattasi di lottizzazione abusiva materiale, attuata mediante la realizzazione di opere edili finalizzate alla trasformazione urbanistica del terreno, ed eseguite in violazione delle norme relative alla tutela dei beni ambientali. Trattasi di reato permanente e progressivo nell'evento che giunge a compimento solo con la ultimazione delle costruzioni (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 292 del 05/03/98 (cc 26/01/98) rv 210281; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3703 del 16/12/99 (cc 23/11/99) rv 215056; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1966 del 21/01/02 (ud 05/12/01) rv 220853).
Parimenti anche per quanto attiene i restanti reati di cui all'art. 1 sexies L. 431/85 e 734 cp, va rilevato che sono reati permanenti. La
permanenza cessa con l'ultimazione delle opere edili abusive (vedi Cass. Sez. 3^ Sent. n. 1817 del 10/09/93 (cc 24/08/93); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 7286 del 23/06/94 (ud 06/05/94) per quanto attiene all'art.1 sexies L. 431/85; Cass. Sez. 2^ Sent. n. 9229 del 26/08/94 (cc
02/08/94) rv 198792 per quanto riguarda l'art. 734 cp). Orbene dall'esame delle sentenze di 1^ e 2^ grado - pur essendo stati contestati i reati fino alla data del 06/02/97 con permanenza - non risulta accertato con precisione l'epoca di ultimazione del 17 manufatti, costituenti l'intervento edilizio abusivo addebitato al AR. Necessitano, pertanto, ulteriori accertamenti sul punto in esame, da eseguirsi in sede di rinvio. Non essendo stata dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione, consegue che non va emessa pronuncia in relazione alla richiesta di confisca dei terreni lottizzati e delle opere edili realizzate dal AR. L'art. 19 L.47/85 (ora riprodotto nell'art. 44, comma 2^, DPR 380/01; la cui entrata in vigore è stata prorogata sino al 30/06/02, ex art. 5 bis DL 23/11/01 n. 411) prevede che la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Al riguardo va precisato che, in tema di lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni ha natura di sanzione amministrativa e non di misura di sicurezza;
la confisca deve essere obbligatoriamente disposta ogniqualvolta il giudice penale accerti che vi è stata lottizzazione abusiva. La formulazione legislativa dell'art. 19 L.47/85, e la differente terminologia usata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 7 ultimo comma stessa legge, lasciano intendere che, mentre la demolizione presuppone la condanna, la confisca, ex art. 19, prevede solo, quale presupposto, la esistenza effettiva della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione e rilievo, con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato e salvo che ricorra un provvedimento amministrativo in senso contrario, quale l'autorizzazione in sanatoria a lottizzare. La confisca dei terreni e delle opere abusive, pertanto, prescinde da una sentenza di condanna ed è applicabile anche in caso di patteggiamento, di prescrizione del reato o di assoluzione per una causa diversa dall'insussistenza del fatto (Giurisprudenza consolidata: Cass. Penale Sez. 3^ Sent. n. 16483 del 18/12/90 (ud 12/11/90) rv 186011; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 4954 del 30/04/94 (ud 08/02/94) rv 197506; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 12471 del 20/12/95 (ud 16/11/95) rv 203276; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 10061 del 30/09/95 (ud 13/07/95); Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3900 del 23/12/97 (cc 18/11/97) rv 209201; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 216 del 11/01/99 (ud 20/11/98) rv 212920; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 777 del 06/05/99 (cc 24/02/99) rv 214058).
Tanto ritenuto in diritto, consegue che l'eventuale ordine di confisca, ex art. 19 L. 47/85, presuppone una valutazione di merito, nei termini sopra precisati, che è demandata al giudice del rinvio. Esaurito l'esame del ricorso proposto dal PG della Corte di Appello di Bari, va discusso quello presentato dalla parte civile, ossia il Ministero dell'Ambiente.
Il ricorso di quest'ultimo, in astratto ammissibile in quanto portatore dell'interesse che si assume leso dagli illeciti attribuiti all'imputato, va in concreto respinto.
Al di là delle generiche enunciazioni afferenti ai costi per il ripristino dei luoghi e agli effetti negativi derivati all'ambiente dalla violazione, da parte dell'imputato, dell'art. 734 cp, nulla di univocamente apprezzabile è stato, in proposito, sottoposto all'esame dei giudici di merito, sotto il profilo del concreto danno risarcibile, da intendersi quale conseguenza immediata e diretta della denunciata lesione del bene ambientale.
Alla suindicata genericità della domanda, così come finora emerso nel giudizio di merito, non può l'Amministrazione ricorrente apportare un ammissibile rimedio in sede di rinvio. Sicché il ricorso della parte civile va, in questa sede di legittimità, respinto quanto alla richiesta di risarcimento danni. In conclusione ed all'esito delle argomentazioni finora svolte, va annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che si atterrà ai principi di diritto enunciati, ex artt. 623, 627 cpp.
P.Q.M.
La Corte
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari.
Rigetta il ricorso della parte civile quanto alla richiesta di risarcimento del danno.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002