Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Omessa notifica dello schema d'atto, violazione del Dlgs 219/2023 e mancato rispetto del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Nullità per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Omessa notifica dello schema d'atto, violazione del Dlgs 219/2023 e mancato rispetto del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Nullità per mancata instaurazione del contraddittorio prima dell'emissione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Omessa notifica dello schema d'atto, violazione del Dlgs 219/2023 e mancato rispetto del contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che gli atti di recupero crediti non richiedano il contraddittorio preventivo, come interpretato autenticamente dall'art. 7 bis del DL n.39 del 2024, che esclude tale obbligo per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti d'imposta inesistenti. Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che per i tributi non armonizzati non sussiste un vincolo generalizzato al contraddittorio, salvo che sia specificamente sancito.

  • Rigettato
    Mancanza della prova del potere del funzionario delegato

    La Corte ha ritenuto che il valore della controversia, pur elevato, è costituito dalla somma di tre distinti accertamenti, ciascuno di importo inferiore al limite di € 200.000,00 previsto dalla delega conferita al funzionario.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'indagine penale e impossibilità di dimostrare la correttezza del progetto formativo

    La Corte ha ritenuto che la società di consulenza ha svolto un ruolo di mera consulenza e predisposizione documentale. Le responsabilità penali contestate alla società di consulenza non esonerano il contribuente dalla prova della correttezza del progetto formativo. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la mancanza di giustificazioni per il 2019 e la documentazione parziale e critica per le annualità successive, con particolare riferimento alla società di formazione che non era ancora costituita al momento della sottoscrizione del contratto e che presentava redditi minimi e assenza di strutture idonee.

  • Rigettato
    Legittimo impedimento a fornire la documentazione completa a causa della società di consulenza

    La Corte ha ritenuto che la società di consulenza ha svolto un ruolo di mera consulenza e predisposizione documentale. Le responsabilità penali contestate alla società di consulenza non esonerano il contribuente dalla prova della correttezza del progetto formativo. L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato la mancanza di giustificazioni per il 2019 e la documentazione parziale e critica per le annualità successive, con particolare riferimento alla società di formazione che non era ancora costituita al momento della sottoscrizione del contratto e che presentava redditi minimi e assenza di strutture idonee.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 22
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo