Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
Nel reato previsto dall'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere dall'agente per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Nel caso di specie è stata ritenuta minaccia idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale la condotta di un vicequestore di polizia, che in presenza di due appuntati dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i necessari rilievi a causa dell'incidente stradale occorsogli, aveva effettuato alcune telefonate ad un prefetto, chiamandolo ad alta voce "eccellenza" e lamentandosi del comportamento dei due ufficiali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2004, n. 33429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33429 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 16/06/2004
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1017
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 22731/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 29-1-2003 della Corte di Appello di Firenze;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Udito l'avv. Giovanni Aricò, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
FATTO
1.1. - Con sentenza in data 25-9-2001 il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, previa concessione di attenuanti generiche, ha condannato RD AR alla pena di mesi 5 di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale della pena stessa e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 336 c.p. a lui ascritto perché, essendo rimasto coinvolto, in agro di Arezzo in data 24-7-1998; con il proprio autoveicolo in un sinistro stradale con altro veicolo condotto da tale PI GI, aveva usato minaccia nei confronti degli Appuntati dei CA Spaziarti Antonio e OR Claudio, i quali erano giunti sul posto per l'esecuzione dei prescritti rilievi, e segnatamente: 1) effettuando mediante il proprio cellulare numerose telefonate ad uno o più interlocutori, cui si era rivolto usando l'appellativo "eccellenza", aveva pronunciato ad alta voce alcune frasi ("L'Appuntato Speziali deve essere mandato via"; "All'Appuntato Speziali ho fatto presente che la PI non aveva la ricevuta della tassa di concessione governativa e lui mi ha risposto che non gliene importava niente"; "I CA hanno paura della persona con il Porche") al fine di indurre i medesimi a rilevare contravvenzioni al codice della strada a carico di PI GI;
2) poco dopo, avvertito che a suo carico doveva essere elevato verbale di contravvenzione al codice della strada perché, pur trovandosi alla guida della sua vettura privata, era in possesso della sola patente ministeriale di servizio, aveva richiamato al telefono l'interlocutore definito "eccellenza", informandolo che i CA stavano redigendo a suo carico un verbale di contravvenzione in relazione alla predetta patente e che quanto prima glielo avrebbe portato in ufficio, ciò al fine di indurre i pubblici ufficiali operanti ad omettere la contestazione dell'illecito a suo carico.
1.2. - La Corte di Appello di Firenze, sezione 1^ penale, con sentenza in data 29-1-2003, ha poi confermato la suindicata sentenza, appellata da RD AR, condannando quest'ultimo al pagamento delle ulteriori spese processuali.
In particolare i giudici di merito hanno ritenuto provato che il vice questore RD AR (coinvolto in un incidente stradale senza danni alle persone tra una Fiat Panda, da lui appena acquistata e guidata, e una Lancia Dedra, condotta da PI GI) avesse proferito nei confronti dei CA intervenuti sul luogo per i prescritti accertamenti (durati svariate ore, con l'intervento della polizia scientifica), le frasi sopra riportate, tendenti a fare elevare contravvenzioni nei confronti della PI (perché non aveva esposto sulla sua auto la tassa di circolazione governativa e indossava calzature, a suo giudizio, inidonee alla guida) e ad impedire che i CA redigessero a suo carico un verbale di contravvenzione per avere guidato senza essere in possesso della patente prescritta, avendo con sè soltanto la patente ministeriale di servizio.
1.3. - Avverso la sentenza in data 29-1-2003 della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, RD AR, chiedendone l'annullamento. Con il primo motivo di ricorso si deduce "erronea applicazione e violazione della legge nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto", in quanto la Corte di merito avrebbe, da un lato, "vanificato ai fini del decidere la pur riconosciuta difformità fra le dichiarazioni dei CA e quelle della PI", e, dall'altro, avrebbe soppresso ai fini decisoli quelle del PR NE, "letteralmente creando dal nulla probatorio l'ipotesi che egli non fosse l'interlocutore del RD, che praticamente avrebbe simulato di parlare con una "eccellenza" diversa dall'ignaro PR". La tesi della millanteria e della invenzione della "eccellenza interlocutrice" sarebbe, ad avviso del ricorrente, non solo "del tutto disancorata da qualsiasi riferimento probatorio (onde la mancanza fisica della motivazione sul punto)", ma anche "più che manifestamente illogica", in quanto tutta la vicenda sarebbe stata pacificamente fondata sulla certezza dei dialoghi tra il RD ed il PR, onde non si comprenderebbe quali sarebbero stati "i discorsi diversi da quelli (sicuramente esistenti) RD-NE, nei quali il primo avesse potuto simulare l'esistenza di una seconda "eccellenza", posto che una certamente vi era (stata) ed era appunto il PR". In realtà la deposizione NE avrebbe smentito quelle dei CA, determinando una contraddittorietà della prova, che i giudici di merito avevano ritenuto di superare, "in forza di una personalissima ed arbitraria intuizione", che aveva portato alla sostanziale soppressione della prova.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la "erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 336 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto", in quanto le asserite minacce non avrebbero rilevanza penale, in particolare: a) in riferimento al punto 1) della contestazione sarebbe evidente la oggettiva inidoneità intimidatoria della condotta ascritta al RD, poiché avrebbe dovuto semplicemente constatarsi che il PR non aveva alcun potere di far trasferire appartenenti all'Arma dei CA e che, d'altra parte, non era stata in alcun modo dimostrata l'esistenza in capo al medesimo PR di rapporti "speciali" con l'Arma, che potessero far superare tale assenza di potere;
b) quanto alla condotta di cui al punto 2) della contestazione, essa non costituirebbe reato in primo luogo perché (in base alle testimonianze PI e OR) sarebbe intervenuta dopo la formazione dell'atto e, in secondo luogo, perché preannunciare un ricorso non potrebbe costituire in diritto una minaccia.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la "erronea e mancata applicazione della legge penale in ordine all'elemento psicologico del reato, nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto", in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto porsi il quesito e adeguatamente motivare sul fatto che il RD avrebbe agito nel convincimento, sia pure erroneo, che la PI fosse in torto e che le dovesse essere elevata contravvenzione, nonché sul fatto che il ricorrente avrebbe ritenuto di potere e dovere adoperare per la guida solo la patente di servizio, considerando ingiusta la contravvenzione elevatagli (anche perché su tale documento mancherebbe, per inderogabili ragioni di sicurezza, il domicilio del titolare).
DIRITTO
2.1. - La prima censura si incentra sulla insussistenza del fatto ascritto all'imputato, in quanto, ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, non avrebbero tenuto alcun conto della pur riconosciuta difformità fra le dichiarazioni rese dai CA e quelle della PI, e, dall'altro, avrebbero "soppresso ai fini decisoli" le dichiarazioni del PR NE, prospettando, in modo del tutto illogico e indimostrato, l'ipotesi che egli non fosse l'interlocutore del RD e che quest'ultimo avesse sostanzialmente simulato di parlare con una "eccellenza" proprio al fine di dare più efficacia intimidatoria alle sue frasi.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello di Firenze - dopo avere rilevato che i CA (il cui intervento sul luogo dell'incidente era stato richiesto da un ispettore della stradale per motivi di opportunità, essendovi coinvolto un funzionario di polizia) avevano ricevuto disposizioni dal loro superiore di agire "con il massimo di professionalità" proprio per la qualifica rivestita da uno degli automobilisti, e dopo avere osservato che certamente i due appuntati "non erano animati da propositi ostili"- ha concluso che non poteva mettersi in discussione il fatto che il RD, nel rivolgersi telefonicamente ad un interlocutore con l'appellativo di "eccellenza", avesse pronunciato le frasi contestate, in tal senso, infatti, deponevano, secondo la Corte di merito, non soltanto le concordi deposizioni dei due CA, ma anche quella della stessa PI. In proposito nella sentenza censurata si spiega che, se era vero che la PI aveva riferito le frasi telefonicamente rivolte alla asserita "eccellenza" dal RD "in modo leggermente diverso da come raccontato dai CA", tuttavia questi ultimi meritavano maggior credito della medesima PI sia perché, contrariamente alla donna, prestavano la massima attenzione a tali frasi che li riguardavano direttamente "e che avevano immediatamente portato a conoscenza della autorità giudiziaria", sia perché le espressioni usate dal ricorrente - come riferite dai due militari - erano funzionali all'obbiettivo perseguito dal vice questore, "che voleva ... che i rilievi mettessero in evidenza le responsabilità della donna e che comunque nei suoi confronti venisse accertata una contravvenzione che non solo era insussistente ma che non aveva alcun nesso di causalità con l'incidente stradale". Specificamente i giudici di merito hanno evidenziato che questa pretesa del RD era emersa non soltanto dalle deposizioni dei due CA, ma anche da quella della PI (che aveva definito "prepotente" l'atteggiamento tenuto da RD AR nella vicenda in esame) e "dagli stessi rilievi fatti dall'imputato in calce al verbale di violazione al codice della strada". La corrispondenza perfetta tra le espressioni fatte mettere a verbale ("avere riferito ai verbalizzanti che la conducente non era in possesso della prescritta tassa di circolazione") e quelle indicate al punto 1) del capo di imputazione è stata segnalata dalla Corte di Appello come elemento che conferiva pieno credito alle dichiarazioni dei due Appuntati. Anche le frasi menzionate al punto n. 2 del capo di imputazione, trovavano, secondo la Corte di Firenze, una conferma logica nell'interesse dell'imputato, il quale era in possesso della sola patente ministeriale, documento che non lo abilitava alla guida delle auto civili.
Infine i giudici di merito hanno chiarito che le dichiarazioni del prefetto NE non avevano rilievo per smentire i due CA, in quanto, anche a volere ammettere che il RD, parlando con lui a telefono, non avesse mai usato le espressioni contestate (come dichiarato dal PR), non era affatto certo che l'interlocutore dell'imputato nelle citate conversazioni telefoniche fosse proprio quest'ultimo. Infatti non poteva escludersi che il titolo di "eccellenza" fosse stato adoperato dal RD nel corso delle conversazioni telefoniche solo "per impressionare i CA" e a tal fine non era neanche necessario che realmente l'imputato al telefono stesse parlando con qualcuno. In buona sostanza, secondo la Corte di Appello, il ricorrente ben poteva avere usato "un sistema subdolo" e, invece di avere proferito direttamente le minacce nei confronti dei due militari, essersi limitato a fare intendere ai due di essere in contatto con un personaggio autorevole in grado di dare attuazione alle sue richieste.
Si tratta di argomentazioni logiche e corrette sul piano della applicazione delle regole sancite dall'art. 192 c.p.p.. In particolare, i giudici di merito hanno accertato che l'imputato proferì effettivamente le frasi contestate in base alle testimonianze dei due CA, riscontrate da quella della PI (sia pure parzialmente) e dagli argomenti logici concludenti sopra riportati. Nel ricostruire i fatti, la Corte di Appello di Firenze non ha affatto "soppresso a fini decisori" le dichiarazioni del NE e non si è nascosta che il prefetto aveva dichiarato di non ricordare che il RD nel corso delle conversazioni telefoniche avesse censurato il comportamento dei CA: si è semplicemente limitata a fornire una possibile e convincente spiegazione di ciò, ne' più ne' meno di come aveva fatto il giudice di primo grado, che aveva considerato "generiche" le puntualizzazioni rese dal NE in dibattimento.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta, in ogni caso, quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il denunziato vizio di cui alla lettera e) deU"art. 606 c.p.p., in cui sostanzialmente si risolvono le censure sollevate. A fronte delle congrue argomentazioni contenute nella sentenza censurata il ricorrente si è limitato, nella sostanza, a dedurre, in modo apodittico, la propria versione alternativa dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infetti, nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 2.2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce la erronea applicazione dell'art. 336 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione al riguardo, in quanto le frasi indicate al punto 1) della contestazione sarebbero prive di oggetti va idoneità intimidatoria e la condotta di cui al punto 2) della rubrica, oltre ad essere intervenuta dopo la formazione dell'atto, non avrebbe realizzato una minaccia, essendosi il ricorrente limitato a preannunciare la presentazione di un ricorso.
Anche queste censure sono prive di fondamento.
Nella sentenza censurata si specifica che il fatto che l'imputato, nel proferire le espressioni indicate nel capo di imputazione, si fosse mantenuto vicinissimo ai due militari ed avesse usato un tono di voce alto, rendeva evidente che l'intento del RD era proprio quello di farsi sentire dai due verbalizzanti al fine di condizionarli. In ordine alla idoneità delle minacce, i giudici di merito si sono diffusi nel puntualizzare che nella situazione che si era venuta a creare i rapporti di forza tra il vice questore (che dava indicazioni alla polizia scientifica, inopinatamente intervenuta sul posto, e dimostrava di avere un filo diretto con le più alte cariche istituzionali) ed i due appuntati dei carabinieri erano "sbilanciati" a favore del primo, sicché sarebbe bastata una ostentazione anche meno clamorosa di quella concretamente realizzata per mettere "sotto pressione" i verbalizzanti ed indurre in loro il timore di conseguenze sfavorevoli tanto in relazione alla elevazione a carico del RD del verbale di contestazione relativo alla patente, quanto in riferimento alla mancata contestazione alla PI delle infrazioni riscontrate dall'imputato. D'altra parte, secondo la Corte di Appello di Firenze, le frasi pronunciate dal ricorrente destarono in concreto fondate preoccupazioni nei verbalizzanti, tanto che lo PA sentì la necessità di telefonare al suo capitano, sentendosi intimorito per le eventuali "ripercussioni" che potevano ingenerarsi contro di loro, come precisato in dibattimento. Il fatto poi che il fine perseguito dal RD fosse illecito (fare elevare una contestazione per una violazione inesistente) integrava, secondo la Corte di merito, il reato in questione in quanto la minaccia era diretta a costringere i due pubblici ufficiali a compiere un atto contrario ai propri doveri. Quanto alle espressioni di cui al n. 2 del capo di imputazione, la Corte di Appello ha ritenuto accertato (in base alla precisa deposizione dell'appuntato PA) che tali frasi furono pronunciate prima della redazione del verbale di violazione del codice della strada, spiegando che anche il teste OR, nel corso delle indagini, aveva confermato la circostanza e che la deposizione PI sul punto era del tutto generica e non probante. La Corte di merito ha anche spiegato che il RD non si era limitato a preannunciare un ricorso ma aveva fatto ciò nel corso di una telefonata in cui a voce alta e con ostentazione si era rivolto ad una persona chiamandola "eccellenza", con il chiaro intento di influenzare i pubblici ufficiali e di indurli a desistere dal redigere il verbale.
Come si vede, la Corte di Appello di Firenze ha fornito adeguata risposta a tutti i quesiti posti dal ricorrente. In particolare, con una ricostruzione logica dei fatti, ha dimostrato non soltanto la idoneità intimidatoria della condotta ascritta al ricorrente ma anche l'effettivo stato di pressione creato ai danni dei due appuntati. Per non parlare delle dettagliate e logiche argomentazioni in base alle quali i giudici di merito sono pervenuti al convincimento che le frasi incriminate erano state pronunciate prima della formazione del verbale ed avevano, per il contesto in cui furono proferite, un reale contenuto intimidatorio, nonostante in alcune di esse ci si limitasse a preannunciare un ricorso. Si tratta in ogni caso di una ricostruzione della vicenda che non presenta quei caratteri di macroscopica ed evidente illogicità, che soli possono determinare il vizio di cui all'art. 606, lettera e), c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono anche queste censure.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S.U. 24- 9-2003, Petrella, rv. 226074). Del resto la ratio della speciale incriminazione di cui all'art. 336 c.p. va ravvisata nella necessità di proteggere la libera formazione della volontà dello Stato e degli altri enti pubblici, evitando che questa sia menomata mediante pressioni violente o minacciose esercitate sui pubblici ufficiali o sugli incaricati di un pubblico servizio.
La condotta dell'agente deve essere finalizzata all'obbiettivo specifico di costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio (art. 336, comma primo, c.p.p.) ovvero a quello di costringere alcuna delle anzidette persone a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire comunque su di esse (art. 336, secondo comma, c.p.). In questo quadro, come questa Corte ha già chiarito, la minaccia deve essere idonea con giudizio ex ante in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del fatto e con un criterio di carattere medio. Di conseguenza, rimpossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato (Sez. 6^, UP. 27.2.98, Missuto). In buona sostanza, ai fini della realizzazione del reato occorre aver riguardo alla potenzialità costrittiva (sia pur valutata nel complesso delle circostanze concrete) del male ingiusto prospettato (Sez. 6^, U.P. 12.10.98, Puopolo). Inoltre se è lecito da parte della vittima di un abuso manifestare l'intenzione di denunziare l'accaduto all'A.G., tale liceità deve essere esclusa e costituisce allora minaccia la prospettazione della denunzia, quando l'agente richieda contestualmente al pubblico ufficiale il compimento di un atto contrario ai suoi doveri (Sez. 6^, UP. 10.7.98, Governanti;
UP. 8.6.99, Panissidi;
UP. 21.10.99 Sellaro). E d'altra parte la differenza tra la minaccia e l'oltraggio aggravato passa attraverso la verifica dell'idoneità delle frasi a intimidire il soggetto, non restando in tale ipotesi la condotta confinata ad un atteggiamento di disprezzo lesivo del prestigio (U.P. 11.7.00 P.G. c. Bevilacqua). 2.3. - Infine, secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Firenze non si sarebbe posta il quesito e non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla possibilità che il RD avesse agito nel convincimento, sia pure erroneo, da un lato che la PI fosse in torto e le dovesse, quindi, essere elevata contravvenzione, e, dall'altro, che fosse lecito adoperare per la guida la sola patente di servizio. In definitiva, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere sussistente nella fattispecie l'elemento psicologico del reato e, in ogni caso, la motivazione della sentenza impugnata sul punto sarebbe mancante o manifestamente illogica.
Il dolo richiesto dall'art. 336 c.p. consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia a un pubblicalo ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, accompagnata - nella figura criminosa prevista dal primo comma di detta disposizione - dal fine di costringere la vittima a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e, per ciò che concerne l'ipotesi di cui al secondo comma, dal fine di costringerla a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o di influire comunque su di esso.
Dal complesso delle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. 2^, sent. 11220 del 5-12-1997, rv. 209145) emerge con chiarezza che i giudici di merito sono giunti alla conclusione che le frasi di minaccia furono pronunciate dal RD al fine di costringere i due CA a compiere un atto contrario ai propri doveri (elevare una contravvenzione alla PI per una violazione inesistente) e al fine di costringere i pubblici ufficiali a desistere dal loro proposito di redigere il verbale di contravvenzione a suo carico. Nel contesto descritto nelle sentenze (frasi intimidatorie pronunciate a voce alta in modo da essere uditi;
ostentazione e protervia dimostrate nelle lunghe ore per le quali si protrassero i rilievi del sinistro) nulla giustifica l'assunto difensivo del RD, e, in ogni caso, quelli da lui invocati sarebbero errori di diritto inescusabili, tanto più in capo ad un soggetto qualificato, trattandosi di un vice questore. 2.4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2004