Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2004, n. 33429
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Sentenza 16 giugno 2004

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Nel reato previsto dall'art. 336 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere dall'agente per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", che tenga conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto e che utilizzi un criterio di carattere medio, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato. (Nel caso di specie è stata ritenuta minaccia idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale la condotta di un vicequestore di polizia, che in presenza di due appuntati dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i necessari rilievi a causa dell'incidente stradale occorsogli, aveva effettuato alcune telefonate ad un prefetto, chiamandolo ad alta voce "eccellenza" e lamentandosi del comportamento dei due ufficiali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2004, n. 33429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33429
    Data del deposito : 16 giugno 2004

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